Corte costituzionale
Sentenza n. 295/1984
Corte cost., sent. 19 dicembre 1984, n. 295
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 295/1984
- Data di deposito
- 19 dicembre 1984
- Data di decisione
- 14 dicembre 1984
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:295
Norme oggetto del giudizio
- un. lett.b, decreto del Presidente della Repubblica n. 1339 del 28 aprile 1968
- art. 5, par. 4, trattato, accordo internazionale del 1° agosto 1966
- art. 20, legge n. 287 del 21 giugno 1975
Parametri
Massime
Massima n. 9802
Il d.P.R. n. 1339 del 1968 e` atto privo di forza di legge e non puo` quindi formare oggetto del giudiziodi legittimita` costituzionale (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. unico lett. b) d.P.R. 28 aprile 1968 n. 1339, sollevata dal giudice a quo, in riferimento agli artt. 80 e 87 Cost., come derivata, ex art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, dalla decisione adottata dalla Corte a proposito dell'art. 20 della l. 21 giugno 1975 n. 287, (oggetto di altra questione contestualmen- te sollevata).
Massima n. 9803
La legge 4 novembre 1965 n. 1213, modificata dalla legge 21 giugno 1975 n. 287, equipara nei concessi benefici ai lungometraggi nazionali quelli in cooproduzione comprendenti una quota minima di partecipazione non inferiore al 30% del costo del film, salvo deroghe previste da accordi internazionali di reciprocita`. Fra tali deroghe l'art. 5 paragrafo IV dell'accordo di cooproduzione italo-francese del 1^ agosto 1966 contempla una quota di coproduzione non inferiore al 20% del costo del film. Tale accordo ha ricevuto attuazione nell'ordinamento italiano con atti distinti e successivi: il d.P.R. 28 aprile 1968 n. 1339 e l'art. 20 penultimo comma della cit. legge che vi da` esecuzione unitamente ad altri consimili e dispone che la ratifica di ogni ulteriore accordo derogatorio va autorizzato con legge. La norma denunciata conferisce efficacia interna al menzionato accordo italo-francese, emanando un ordine di esecuzione (che abbraccia una pluralita` di accordi internazionali) posto nelle forme della legge e fatto retroagire alla data in cui sono entrate in vigore le clausole pattizie alle quali esso si riferisce, in sostituzione del precedente ordine di esecuzione anteriormente emanato con decreto presidenziale n. 1339 del 1968. Le norme poste dall'accordo per potere essere immesse nell'ordinamento interno devono essere suscettibili di immediata applicazione restando collegate da nesso funzionale. Delle dedotte censure di incostituzionalita` va esaminata per prima quella che attiene alle modalita` procedurali dell'impartito ordine d'esecuzione, venendo in secondo luogo in considerazione i profili contenutistici della previa autorizzazione alla ratifica. Il penultimo comma dell'art. 20 in esame, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, non contiene alcuna autorizzazione alla ratifica, ne` lo potrebbe,essendo intervenuto successivamente alla entrata in vigore dell'accordo medesimo non sottoposto a ratifica, (avendo le parti contraenti convenuto che l'accordo entrasse in vigore alla data della firma). L'ordine serve a rendere efficaci le disposizioni pattizie rispetto alle quali le Camere non si erano ancora pronunciate. Lo stesso legislatore del 1975 mostra di ritenere che l'accordo internazionale, cui fa riferimento la statuizione censurata, avrebbe richiesto l'intervento delle Camere in sede sia di autorizzazione alla ratifica sia di ordine di esecuzione, non essendosi voluto stabilire che le deroghe eccezionali da introdurre negli accordi siano lasciate alla discrezionale valutazione degli organi amministrativi, ma richiedendosi all'uopo il ricorso ad un atto del potere legislativo. A ragione, pertanto, viene denunciata la inosservanza della procedura normale. Anche se testualmente previsto per la (sola) legge di autorizzazione della ratifica dei trattati, la garanzia connessa con la competenza dell'assemblea plenaria discende dal sistema delle norme costituzionali che definiscono le attribuzioni delle Camere rispetto ai trattati internazionali (artt. 80 ed 87 Cost.): essa, pertanto, non puo` non valere anche per l'ordine di esecuzione, emanato dal legislatore in mancanza di previa autorizzazione alla ratifica, in presenza di una disciplina pattizia la quale verte su materie che lo stesso legislatore ha attratto nella propria sfera. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 72 comma 4^ Cost., l'art. 20 penultimo comma della l. 21 giugno 1975 n. 287, nella parte in cui da` piena e integrale esecuzione alla previsione delle deroghe eccezionali di cui all'art. 5, paragrafo IV, dell'accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1^ agosto 1966, e "alle successive modificazioni". Restano assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalita`.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, lett. b), del d.P.R. 28 aprile 1968, n. 1339, sollevata dal TAR del Lazio con l'ordinanza in epigrafe;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, penultimo comma, della legge 21 giugno 1975, n. 287, nella parte in cui dà piena e integrale esecuzione alla previsione delle deroghe eccezionali di cui all'art. 5, paragrafo IV, dell'accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1 agosto 1966, e "alle successive modificazioni".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1984.
F. to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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