Corte costituzionale

Sentenza n. 280/1984

Corte cost., sent. 12 dicembre 1984, n. 280

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
280/1984
Data di deposito
12 dicembre 1984
Data di decisione
6 dicembre 1984
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:280

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, u.c. p.II, legge n. 698 del 23 dicembre 1975
  • art. 5, legge n. 563 del 1° agosto 1977

Parametri

Massime

Massima n. 9461

Per effetto della legge n. 698 del 1975, concernente lo scioglimento dell'O.N.M.I., il rapporto di lavoro dei dipendenti della soppressa O.N.M.I. trasferiti ad altre Amministrazioni, non e' cessato in conseguenza della soppressione dell'ente ma e' continuato presso le Amministrazioni riceventi, sicche' l'indennita' di fine rapporto, a norma dell'art. 9, all'atto del trasferimento dei dipendenti, doveva essere non gia' a questi corrisposta ma versata agli Enti ed Istituti interessati, al fine di una liquidazione unica. Stante tale situazione, non puo' sussistere disparita' di trattamento in danno di quanti proseguirono il rapporto di lavoro, per il fatto che dipendenti che si vogliono favoriti chiesero ed ottennero anticipazioni sulla indennita' di buonuscita o conclusero il rapporto di lavoro prima della soppressione dell'O.N.M.I.. Ne' sono violati gli artt. 36 e 38 Cost. poiche' nulla e' sottratto ai lavoratori delle somme cui hanno diritto per il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'O.N.M.I., o l'art. 42 Cost. perche' il rapporto tra ente pubblico e dipendenti non e' inquadrabile nello schema della espropriazione per pubblico interesse. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 42 della Costituzione, dell'art. 9, ultimo comma, parte seconda della legge 23 dicembre 1975 n. 698, modificato dall'art. 5, legge 1 agosto 1977, n. 563).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, parte II della l. 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), modificato in virtù dell'art. 5, l. 1 agosto 1977, n. 563, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 42 Cost., con ordinanza emessa dal TAR del Lazio il 14 giugno 1982 (n. 596/1983) sui ricorsi proposti da Bonanno Rosaria ed altri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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