Corte costituzionale
Sentenza n. 280/1984
Corte cost., sent. 12 dicembre 1984, n. 280
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 280/1984
- Data di deposito
- 12 dicembre 1984
- Data di decisione
- 6 dicembre 1984
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:280
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, u.c. p.II, legge n. 698 del 23 dicembre 1975
- art. 5, legge n. 563 del 1° agosto 1977
Parametri
Massime
Massima n. 9461
Per effetto della legge n. 698 del 1975, concernente lo scioglimento dell'O.N.M.I., il rapporto di lavoro dei dipendenti della soppressa O.N.M.I. trasferiti ad altre Amministrazioni, non e' cessato in conseguenza della soppressione dell'ente ma e' continuato presso le Amministrazioni riceventi, sicche' l'indennita' di fine rapporto, a norma dell'art. 9, all'atto del trasferimento dei dipendenti, doveva essere non gia' a questi corrisposta ma versata agli Enti ed Istituti interessati, al fine di una liquidazione unica. Stante tale situazione, non puo' sussistere disparita' di trattamento in danno di quanti proseguirono il rapporto di lavoro, per il fatto che dipendenti che si vogliono favoriti chiesero ed ottennero anticipazioni sulla indennita' di buonuscita o conclusero il rapporto di lavoro prima della soppressione dell'O.N.M.I.. Ne' sono violati gli artt. 36 e 38 Cost. poiche' nulla e' sottratto ai lavoratori delle somme cui hanno diritto per il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'O.N.M.I., o l'art. 42 Cost. perche' il rapporto tra ente pubblico e dipendenti non e' inquadrabile nello schema della espropriazione per pubblico interesse. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 42 della Costituzione, dell'art. 9, ultimo comma, parte seconda della legge 23 dicembre 1975 n. 698, modificato dall'art. 5, legge 1 agosto 1977, n. 563).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, parte II della l. 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), modificato in virtù dell'art. 5, l. 1 agosto 1977, n. 563, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 42 Cost., con ordinanza emessa dal TAR del Lazio il 14 giugno 1982 (n. 596/1983) sui ricorsi proposti da Bonanno Rosaria ed altri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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