Corte costituzionale
Sentenza n. 26/1984
Corte cost., sent. 15 febbraio 1984, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 26/1984
- Data di deposito
- 15 febbraio 1984
- Data di decisione
- 8 febbraio 1984
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:26
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 5, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
- art. 13, comma 4, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
Parametri
Massime
Massima n. 10123
E' inammissibile - per assoluto difetto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma della legge 12 agosto 1962 n. 1338, sollevata dal Pretore di Padova con ordinanza 18 ottobre 1979 (R.O. n. 889, 1979) in riferimento agli artt. 24 e 38 Cost. nella parte in cui (asseritamente) preclude al lavoratore di provare, con mezzi diversi da documenti di data certa, il pregresso rapporto di lavoro, la sua durata e retribuzione, al fine di ottenere la costituzione di una rendita vitalizia. (Nella specie l'attrice aveva presentato domanda volta ad ottenere la pensione di vecchiaia, chiedendo, a tal fine, l'autorizzazione al versamento dei contributi obbligatori, che asseriva omesso dal datore di lavoro; ed il giudice a quo aveva ritenuto che, pur non avendo diritto l'istante alla pensione, neppure previa integrazione dei periodi di contribuzione omessi, pur tuttavia l'accertamento del rapporto di lavoro nel periodo da essa indicato avrebbe potuto far sorgere il diritto alla prosecuzione dell'assicurazione obbligatoria - di cui all'art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432 -, venendo ad essere lesa la lavoratrice in tale diritto dalla norma del menzionato art. 13, che limita i mezzi di prova. La prospettazione indebitamente include la denunzia dell'art. 13, comma quarto (che riguarda il datore di lavoro); e per quanto attiene al comma quinto, ritiene erroneamente applicabile alla prosecuzione volontaria del rapporto di lavoro la norma che prevede esclusivamente la costituzione di una rendita vitalizia mediante versamento della riserva matematica, e non viene in considerazione nel giudizio di merito).
Massima n. 10124
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 38 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma quinto, della legge n. 1338 del 1962 che preclude al lavoratore di provare, al fine di costituzione di una rendita vitalizia, con mezzi diversi da documenti di data certa, il pregresso rapporto di lavoro, la sua durata e la retribuzione. E cio' perche' la detta restrizione probatoria da un lato trova ragionevole giustificazione nella necessita' di evitare che le disposizioni di favore in cui essa si inserisce (eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli della prescrizione di contributi omessi) si risolvano nella costituzione di posizioni assicurative fittizie con oneri abnormi per l'ente previdenziale; e dall'altro lato e' suscettibile di temperamenti sia alla stregua dell'art. 421 cod. proc. civ. che attribuisce al giudice delle controversie previdenziali ampi poteri istruttori (e che a torto viene dai giudici remittenti ritenuto non applicabile in materia, secondo un orientamento giurisprudenziale non elevabile al rango di "diritto vivente"), sia alla stregua dell'art. 2704, comma terzo, cod. civ..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe:
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sollevata dal Pretore di Padova in riferimento agli artt. 24 e 38 della Costituzione con ordinanza emessa il 18 settembre 1979 (r.o. n. 989/1979);
b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto comma, legge 12 agosto 1962, n. 1338, sollevata dal Pretore di Arezzo in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, 38, secondo e quarto comma, e 36, primo comma, Cost. e dal Pretore di Torino in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost., con le ordinanze emesse, rispettivamente, il 31 gennaio 1978 (r.o. 149/1978), il 22 ottobre 1980 (ro. 827/1980) ed il 27 maggio 1981 (r.o. 599/1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1974.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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