Corte costituzionale
Sentenza n. 237/1984
Corte cost., sent. 30 luglio 1984, n. 237
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 237/1984
- Data di deposito
- 30 luglio 1984
- Data di decisione
- 13 luglio 1984
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- DE STEFANO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:237
Norme oggetto del giudizio
- art. 195, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 183, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 45, legge n. 103 del 14 aprile 1975
- art. 334, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 184, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 334, comma 1, n. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
Parametri
Massime
Massima n. 13338
Sono manifestamente inammissibili - per difetto di motivazione sulla rilevanza - le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 183, 195, 334, comma primo, n. 2 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo sotitutito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., nella parte in cui prevedono la pena dell'ammenda e dell'arresto per chi esercita senza concessione un impianto radio-elettrico ricetrasmittente di debole potenza.
Massima n. 13339
Posto che la sentenza della Corte dichiarativa dell'illegittimita' delle norme che non consentivano previa autorizzazione statale le attivita' di diffusione radiotelevisiva via etere in ambito locale, e' mancato l'intervento autorizzativo del legislatore nella materia 'de qua', il principio di eguaglianza non puo' essere invocato in senso inverso a quello naturale assumendo la situazione anomala di assoluta liberta' in cui si svolgono attualmente le trasmissioni via etere su scala locale esercitata dai privati come metro di legittimita' della regola generale (di cui alla normativa impugnata) che vuole l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla concessione o all'autorizzazione governativa. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 3, comma primo., Cost. degli artt. 183, 195 e 334, comma primo, n. 2, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo sostituito dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103, dei medesimi artt. 183 e 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 nel testo sostituito con il citato art. 45 legge 103 del 1975, del medesimo art. 195 nel testo come sopra sostituito, nonche' dell'art. 184 del citato d.P.R. 156 del 1973 e dell'art. 195 del medesimo d.P.R. nel testo sostituito). - S. nn. 225/1974, 226/1974, 202/1976; 42/1977; 71/1979; 162/1981; 168/1982; 71/1983.
Massima n. 13340
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate in riferimento all'art. 27, comma terzo, Cost., degli artt. 183, 195 e 334, comma primo n. 2 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, i primi due nel testo sotituito con l'art. 45 legge n. 103 del 1975 e del medesimo art. 195 nel testo sostituito, nonche' dell'art. 184 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973, in quanto sfugge al controllo di legittimita' l'indagine sulla efficacia rieducativa della pena edittale, la cui determinazione e' rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore. - S. nn. 22/1971 e 107/1980.
Massima n. 13341
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., dell'art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 nel testo sostituito con l'art. 45 legge 14 aprile 1975 n. 103 in quanto spetta al legislatore, nell'ambito della sue discrezionalita', configurare le ipotesi di reato determinando la pena per ciascuna di esse e depenalizzare fatti dianzi configurati come reato.
Massima n. 13342
E' inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 183, 195 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 nel testo sostituito con l'art. 45 della L. 14 aprile 1975 n. 103 sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, 10 e 21 Cost.
Massima n. 13343
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 21 Cost., degli artt. 184 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il secondo nel testo sostituito con l'art. 45 legge 14 aprile 1975 n. 103 in quanto la pretesa lesione del diritto della libera manifestazione del pensiero e' profilo estraneo alla norma sanzionatoria, riferendosi alla norma precettiva come tale non impugnata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
- dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334, primo comma, n. 2 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. dal tribunale di Livorno (ord. n. 358 del 1981) e dal pretore di Reggio Emilia (ordd. nn. 704 e 705 del 1981);
- dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale - tutte proposte in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. -: a) degli artt. 183, 195 e 334, primo comma, n. 2 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevate dai pretori di Torino (ord. n. 74 del 1980), di Modena (ord. n. 838 del 1980), di Susa (ord. n. 698 del 1981), di Verona (ord. n. 460 del 1982), di Saluzzo (ord. n. 916 del 1982), di Terralba (ord. n. 40 del 1983) e di Morbegno (ord. n. 143 del 1983); b) dei medesimi artt. 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, nel testo sostituito con il citato art. 45 legge n. 103/75, sollevata dal pretore di Susa (ord. n. 512 del 1981); c) del medesimo art. 195, nel testo come sopra sostituito, nonché dell'art. 184 del citato d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata dal pretore di Torino (ord. n. 291 del 1981); d) dell'art. 195 del medesimo d.P.R., nel testo sostituito, sollevata dal pretore di Firenze (ord. n. 262 del 1978);
- dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale - tutte proposte in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. -: a) degli artt. 183, 195 e 334, primo comma, n. 2 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo sostituito con il citato art. 45 legge n. 103 del 1975, sollevate dai pretori di Torino (ord. n. 76 del 1980), di Modena (ord. n. 838 del 1980) e di Terralba (ord. n. 40 del 1983); b) del medesimo art. 195, nel testo sostituito, nonché dell'art. 184 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973 sollevata dal pretore di Torino (ord. n. 291 del 1981);
- dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. dal pretore di Bologna (ord. n. 33 del 1983);
- dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, tutti nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 10 e 21 Cost. dal pretore di Putignano (ord. n. 347 del 1980);
- dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 184 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - il secondo nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevata in riferimento all'art. 21 Cost. dal pretore di Torino (ord. n. 291 del 1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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