Corte costituzionale

Sentenza n. 232/1984

Corte cost., sent. 30 luglio 1984, n. 232

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
232/1984
Data di deposito
30 luglio 1984
Data di decisione
13 luglio 1984
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:232

Norme oggetto del giudizio

  • art. 41-bis, codice di procedura penale 1930
  • legge n. 879 del 22 dicembre 1980

Parametri

Massime

Massima n. 14826

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale qualora comporti una pluralita' di soluzioni possibili - come dimostrato dalla varieta' di quelle che, per i diversi casi coinvolti, sono state adottate attraverso il tempo o che sono state prospettate nella predisposizione di nuove norme -, in quanto ad esse si puo' ovviare solo con l'adozione di scelte discrezionali, rientranti nella competenza esclusiva del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 101 Cost. - dell'art. 41 bis cod. proc. pen., introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879 - contenente "Norme sulla connessione e sulla competenza dei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione" - denunciato in quanto avrebbe omesso di provvedere allo spostamento della competenza territoriale per il caso che il pretore o il vice pretore onorario, appartenente a mandamento sito nella circoscrizione del tribunale che lo dovrebbe giudicare, sia chiamato a prestare la sua opera presso detto tribunale in virtu' di applicazione o di supplenza, con conseguente instaurarsi di rapporti interpersonali che possono turbare la serenita' e la imparzialita' del giudizio, integrando tale caso solo una delle ipotizzabili situazioni nelle quali puo' sorgere il dubbio di una siffatta turbativa, come in quelle nascenti in conseguenza dell'esercizio del potere di sorveglianza - che gli artt. 14 e 16 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, affidano ai capi delle magistrature e degli uffici del P.M. sui magistrati addetti ad uffici minori, nonche' in quelle di magistrati addetti ad uffici investiti di funzioni superiori che dovrebbero essere giudicati da magistrati addetti ad uffici investiti di funzioni inferiori).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis, c.p.p., introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879 ("Norme sulla connessione e sulla competenza dei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione"), sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 101 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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