Corte costituzionale

Sentenza n. 223/1984

Corte cost., sent. 25 luglio 1984, n. 223

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
223/1984
Data di deposito
25 luglio 1984
Data di decisione
13 luglio 1984
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:223

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge n. 281 del 16 maggio 1970
  • decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 20 dicembre 1975
  • decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 29 dicembre 1975
  • decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 agosto 1980
  • decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 8 agosto 1980
  • decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 15 aprile 1981
  • decreto del Ministro della marina mercantile del 15 aprile 1981
  • decreto del Ministro dell'interno del 30 luglio 1980
  • decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 1980

Parametri

  • art. 117, Costituzione
  • art. 119, Costituzione
  • art. 134, Costituzione
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 4, lett. h, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 11, legge n. 281 del 16 maggio 1970
  • art. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 66, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 83, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 3, legge n. 382 del 22 luglio 1975
  • art. 118, Costituzione
  • art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1116 del 26 agosto 1965
  • art. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 25 novembre 1975
  • art. 4, n. 3, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 1116 del 26 agosto 1965

Massime

Massima n. 11678

L'imposizione di vincoli forestali da parte dello Stato, preordinata alla tutela e gestione del territorio, non vale ad esprimere la determinazione dello Stato di escludere dal trasferimento alla regione i territori sui quali quei vincoli vengono a ricadere, sicche' eventuali doglianze nell'uno e nell'altro senso debbono essere fatte valere autonomamente, senza equivoche sovrapposizione o confusioni. - cfr. Sentenze nn. 79/1972 e 219/1972.

Massima n. 11679

Il conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni ha ad oggetto la (prospettata) invasione della sfera di competenza della Regione ovvero l'accertamento o delimitazione delle sue attribuzioni costituzionalmente garantite. Le iniziative dirette all'accertamento dell'appartenenza di determinati beni - nella specie, forestali - che le regioni assumono trasferite al proprio patrimonio indisponibile, e indebitamente trattenuti dallo Stato, hanno invece ad oggetto una diretta vindicatio rerum e come tali, esorbitando dallo schema dei conflitti di attribuzione, esulano dalla competenza della Corte, trovando spazio nell'ambito degli ordinari rimedi giurisdizionali. - cfr. S. n. 111/1976.

Massima n. 11680

Anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 616 del 1977, l'istituzione di riserve naturali anche in zone del patrimonio forestale comprese nel territorio di una singola regione rientrava perche` attinente a preminenti interessi nazionali, nelle attribuzioni dello Stato ai sensi del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 che, all'art. 4, lett. h) manteneva ferma la competenza dello Stato in ordine agli interventi per la protezione della natura. Lo Stato aveva quindi sicuramente conservato "la pienezza dei suoi poteri in ordine all'imposizione di vincoli di tutela e di destinazione sui beni forestali" costituenti "interventi per la protezione della natura" (Spettanza allo Stato della potesta` di istituire le riserve naturali "Valle Imperina" in comune di Rivamonte, "Monti del Sole" nei comuni di Sedico e Sospirolo, "Monte Pavione" in comune di Sovramonte, "Schiara occidentale" in comune di Sedico, "Valle Scura" in comune di S. Giustina Bellunese, "Piani Eterni-Errera-Val Falcina" nei comuni di Cesiomaggiore, S. Giustina, Gosaldo e Sospirolo, "Vette Feltrine" nei comuni di Sovramonte, Cesiomaggiore, Feltre e Pedavena, di cui ai sette decreti del Ministro per la agricoltura e le foreste oggetto, rispettivamente, dei ricorsi per conflitto di attribuzione nn. 16, 17, 18, 19, 20, 24 e 25 del 1976 proposti dalla Regione Veneto). - cfr. Sentt. nn. 142/1972 e 219/1972.

Massima n. 11681

Nel sistema disegnato dalla Convenzione di Ramsar, l'obbligo di creare riserve naturali costituisce elemento fondamentale, e non solo aggiuntivo, valendo l'istituzione della riserva a trasformare il vincolo previsto in sede internazionale da virtuale ad attuale, secondo gli strumenti di attuazione del diritto interno. Tale Convenzione e' congegnata in termini tali da comportare una serie di adempimenti e di valutazioni affidabili esclusivamente allo Stato, i cui organi sono i soli in grado di apprezzare le esigenze e gli interessi ecologici non di singole regioni ma dell'intera collettivita' nazionale. Il potere cosi' esercitato risponde al precetto dell'art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 616 del 1977, che si richiama ai rapporti internazionali. (Spettanza allo Stato della potesta' di istituire la riserva naturale dell'"Oasi della Laguna di Orbetello di Ponente" e la riserva naturale "Lago di Burano", di cui ai due decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste oggetto, rispettivamente, dei ricorsi per conflitto di attribuzione nn. 29 e 30 del 1980 proposti dalla Regione Toscana). - cfr. S. n. 123/1980.

Massima n. 11682

Nel provvedimento dello Stato che, nel vigore del d.P.R. n. 616 del 1977, istituisca una riserva naturale, non e' sufficiente il formale richiamo alla Convenzione di Ramsar quando l'atto non possa dirsi adottato in esecuzione di essa per mancanza di requisti essenziali richiesti dalla Convenzione - quali la previa dichiarazione del valore internazionale della zona umida e la designazione della stessa ai fini dell'inclusione nell'elenco internazionale - e neppure implichi alcun coinvolgimento di interessi interregionali, inerendo ad un ambito compreso nel territorio di una singola regione. Va pertanto dichiarato che non spetta allo Stato la potesta' di istituire la riserva naturale di popolamento animale "Laguna di Ponente di Orbetello (parte)", di cui al decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro della marina mercantile, oggetto del ricorso per conflitto di attribuzione n. 29 del 1981 proposto dalla Regione Toscana, e di conseguenza, annullato tale decreto.

Massima n. 11683

Il provvedimento dello Stato che, dopo il trasferimento della funzione alle Regioni per effetto dell'art. 83, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, istituisce una riserva naturale, che non inerisca a vincoli o rapporti di ordine internazionale e che inerisca a un ambito compreso nel territorio di una singola regione, lede la sfera delle attribuzioni regionali. Va pertanto dichiarato che non spetta allo Stato la potesta' di istituire la riserva naturale "Bosco WWF di Vanzago", di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste oggetto del ricorso per conflitto di attribuzione n. 28 del 1980 proposto dalla Regione Lombardia, e, di conseguenza, annullato tale decreto.

Massima n. 11684

Le attribuzioni della Regione Friuli-Venezia Giulia, sia in materia di caccia sia in materia urbanistica, hanno una estensione tale da non trovare limitazioni in nessuna delle indicazioni normative contenute nella premessa del provvedimento istitutivo, ad opera dello Stato, di una riserva naturale di ripopolamento animale in zone della "Foresta di Tarvisio" non precedentemente vincolate. Va pertanto dichiarato che non spetta allo Stato la potesta' di istituire la riserva naturale di popolamento animale della "Foresta di Tarvisio", di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, oggetto del ricorso per conflitto di attribuzione n. 35 del 1980 proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, e di conseguenza, annullato tale decreto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara che spettava allo Stato la potestà di istituire le riserve naturali "Valle Imperina" in comune di Rivamonte, "Monti del Sole" nei comuni di Sedico e Sospirolo, "Monte Pavione" in comune di Sovramonte, "Schiara occidentale" in comune di Sedico, "Valle Scura" in comune di S. Giustina Bellunese, "Piani Eterni-Errera-Val Falcina" nei comuni di Cesiomaggiore, S. Giustina, Gosaldo e Sospirolo, "Vette Feltrine" nei comuni di Sovramonte, Cesiomaggiore, Feltre e Pedavena, di cui ai sette decreti del Ministro per la agricoltura e le foreste oggetto, rispettivamente, dei ricorsi per conflitto di attribuzione nn. 16, 17, 18, 19, 20, 24 e 25 del 1976 proposti dalla Regione Veneto;

b) dichiara che spetta allo Stato la potestà di istituire la riserva naturale dell'"Oasi della Laguna di Orbetello di Ponente" e la riserva naturale "Lago di Burano", di cui ai due decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste oggetto, rispettivamente, dei ricorsi per conflitto di attribuzione nn. 29 e 30 del 1980 proposti dalla Regione Toscana;

c) dichiara che non spetta allo Stato la potestà di istituire la riserva naturale di popolamento animale "Laguna di Ponente di Orbetello (parte)", di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro della marina mercantile, oggetto del ricorso per conflitto di attribuzione n. 29 del 1981 proposto dalla Regione Toscana, e annulla, di conseguenza, tale decreto;

d) dichiara che non spetta allo Stato la potestà di istituire la riserva naturale "Bosco WWF di Vanzago", di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste oggetto del ricorso per conflitto di attribuzione n. 28 del 1980 proposto dalla Regione Lombardia, e annulla, di conseguenza, tale decreto;

e) dichiara che non spetta allo Stato la potestà di istituire la riserva naturale di popolamento animale della "Foresta di Tarvisio", di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, oggetto del ricorso per conflitto di attribuzione n. 35 del 1980 proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, e annulla, di conseguenza, tale decreto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze