Corte costituzionale

Sentenza n. 139/1984

Corte cost., sent. 7 maggio 1984, n. 139

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
139/1984
Data di deposito
7 maggio 1984
Data di decisione
3 maggio 1984
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:139

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, legge n. 203 del 3 maggio 1982
  • art. 9, comma 4, legge n. 203 del 3 maggio 1982
  • comma 1, 15, legge n. 203 del 3 maggio 1982
  • art. 15, comma 2, legge n. 203 del 3 maggio 1982
  • art. 15, comma 4, legge n. 203 del 3 maggio 1982
  • art. 45, legge n. 203 del 3 maggio 1982
  • art. 30, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 1, comma 3, legge n. 176 del 10 maggio 1978
  • art. 15, comma 1, legge n. 203 del 3 maggio 1982
  • art. 10, legge n. 203 del 3 maggio 1982
  • art. 13, legge n. 203 del 3 maggio 1982
  • art. 8, legge n. 203 del 3 maggio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 11712

Il diritto di difesa non puo' dirsi limitato dal potere attribuito alla pubblica Amminstrazione di emettere atti amministrativi relativi alla costituzione o modificazione di diritti soggettivi, essendo assicurata la tutela contro tali atti ex art. 113 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 9, L. 3 maggio 1982 n. 203, nella parte in cui, attribuendo la compilazione delle tabelle alle commissioni tecniche provinciali, impedisce l'intervento del giudice anteriormente alla compilazione stessa).

Massima n. 11713

Il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. ha per presupposto indefettibile l'identita' o, quanto meno, l'omogeneita' delle situazioni giuridiche comparate. Pertanto non possono fungere da tertia comparationis le altre norme della L. n. 203 del 1982 richiamate dal giudice a quo, che hanno inequivocabilmente un contenuto diverso rispetto alla statuizione dell'impugnato art. 9, comma quarto, della legge stessa, che prevede un canone provvisiorio, ottenuto moltiplicando per settanta volte il reddito dominicale nel caso di ritardo, annullamento o sospensione delle tabelle. Parimenti, poiche' si tratta di un acconto (e quindi di una misura provvisoria, contenuta mediamente tra il minimo e il massimo previsti dal comma secondo dell'art. 9, notevolmente aumentata rispetto alla normativa del 1973, che la limitava a 42 volte), deve escludersi che il potere discrezionale spettante al legislatore sia stato esercitato al di la' dei limiti di ragionevolezza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 9, comma quarto, della L. 3 maggio 1982 n. 203, nella parte in cui, prevedendo un canone provvisorio per l'affitto ottenuto moltiplicando per settanta il reddito dominicale, nel caso di ritardo, annullamento o sospensione delle tabelle, violerebbe il principio di eguaglianza per intrinseca irragionevolezza rispetto ad altre norme della legge medesima).

Massima n. 11714

Non e' censurabile il legislatore per avere scelto, nella determinazione dei coefficienti di conguaglio per le annate agrarie dal 1970-71 al 1976-77, un mezzo semplice e spedito, fondato sulla considerazione unitaria di alcuni gruppi di annate agrarie al fine di regolare una situazione rispetto alla quale era ben difficile intervenire in concreto con criteri diversi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 - dell'art. 15, comma primo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, concernente il conguaglio per le annate agrarie).

Massima n. 11715

E' irrazionale la disposizione dell'art. 15, comma secondo, della legge 3 maggio 1982 n. 203, in virtu' della quale, per le annate agrarie 1977-78 e per quelle in corso all'entrata in vigore della legge stessa, si applicano i coefficienti stabiliti negli artt. 9, 10, 13 e 14, diminuiti del trenta per cento. Invero, per le annate 1977-1978 e successive e' possibile il determinarsi di una situazione in cui il canone risulti in concreto inferiore a quello delle annate precedenti. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 15, comma secondo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, limitatamente alle parole: "diminuiti del trenta per cento".

Massima n. 11716

La norma impuganta - che dispone la non produttivita' di interessi sulla somma dovuta a titolo di conguaglio, limitatamente al periodo (di diciotto mesi) concesso all'affittuario dall'art. 15, comma terzo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, per effettuare il pagamento - si inserisce armonicamente nel sistema dettato, in via generale, dal codice civile. Ed invero il locatore-creditore non potrebbe, prima della scadenza del termine di adempimento, pretendere interessi, ne' corrispettivi, trattandosi di credito non esigibile, ne' moratori, non potendo ravvisarsi un inadempimento colpevole prima della scadenza del termine, ne' compensativi, giacche' il capoverso dell'art. 1282 c.c. esclude la produzione di interessi su fitti e pigioni, prima che vi sia stata la costituzione in mora del debitore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 15, comma quarto, L. 3 maggio 1982, n. 203, per pretesa disparita' di trattamento, disponendosi la non produttivita' di interessi sulla somma dovuta a titolo di conguaglio, limitatamente al periodo di diciotto mesi, concesso all'affittuario dal comma precedente per effettuare il pagamento).

Massima n. 11717

La norma denunciata risulta del tutto estranea all'oggetto del giudizio e viene richiamata nell'ordinanza di rimessione in relazione ad una ipotesi astratta, difettando cosi' il nesso di pregiudizialita' e conseguentemente la rilevanza che costituisce requisito indispensabile per l'ammissibilita' della questione. Ed infatti nel giudizio a quo non si fa questione della validita' di un contratto stipulato in deroga alle norme vigenti ma e' in discussione soltanto l'ammontare del canone. (Inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 3 Cost. - dell'art. 45 della L. 3 maggio 1982 n. 203, in quanto la possibilita' di stipulare contratti in deroga alle norme vigenti in materia agraria, con l'assistenza delle organizzazioni di categoria, comporterebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento fra i soggetti dei nuovi rapporti, che ricuperebbero la loro autonomia contattuale, e quelli dei rapporti gia' in corso, rispetto ai quali la stessa continua ad essere negata, stante l'impossibilita' di reali occasioni di rinegoziare i patti).

Massima n. 11718

In base al disposto dell'art. 136 Cost., confermato dall'art. 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, le sentenze di accoglimento operano ex tunc perche' producono i loro effetti anche sui rapporti sorti anteriormente alla pronuncia di illegittimita' sicche', dal giorno successivo alla loro pubblicazione, le norme dichiarate incostituzionali non possono piu' trovare applicazione (salvo quanto discende dall'art. 25 Cost. per la materia penale). Rimangono pure regolati dalla legge dichiarata invalida i rapporti esauriti, cioe' quelli che sul piano processuale hanno trovato la loro definitiva e irretrattabille conclusione mediante sentenza passata in giudicato, i cui effetti non vengono intaccati dalla successiva pronuncia di incostituzionalita'. Secondo l'orientamento talvolta emerso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 58 del 1967) e il prevalente indirizzo dottrinale, vanno considerati esauriti anche i rapporti rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio di diritti ad essi relativi. - cfr. S. n. 58/1967.

Massima n. 11719

Allorche' e' pendente il termine di prescrizione o di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio di diritti relativi a rapporti sorti antecedentemente (e quindi il creditore puo', secondo i principi generali, pretendere quanto ancora gli e' dovuto), non e' consentito al legislatore ordinario limitare la portata dell'art. 136 Cost., ricorrendo, come nella specie, all'espediente di introdurre un nuovo onere, non previsto al momento dell'avvenuto pagamento parziale, e di escludere percio' l'acquisto del diritto successivamente riconosciuto dalla legge che ha sostituito quella dichiarata invalida in quanto in tal modo il rapporto non ancora esaurito rimane illegittimamente regolato dalla norma annullata, venendo cosi' indebitamente a ridursi l'operativita' dell'art. 136 Cost.. Ne' potrebbe sorgere dubbio, nella specie, sulle possibilita' della pronuncia di annullamento della disposizione denunciata per il fatto che il giudice a quo ha invocato quale parametro soltanto l'art. 3 della Costituzione: invero il principio di eguaglianza sancito da tale articolo risulta certamente violato dalla disposizione denunciata, la quale arbitrariamente esclude nei confronti di alcuni soggetti, titolari, come gli altri, di rapporti non esauriti, l'applicazione dell'art. 136 Cost., che in questa sede viene in rilievo come tertium comparationis. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. (in riferimento all'art. 136 Cost.) - l'art. 1, comma terzo, della L. 10 maggio 1978 n. 176, richiamato dall'art. 15, comma primo, della L. 3 maggio 1982 n. 203 (limitatamente alle parole "senza contestazione giudiziaria da parte del locatore"), che dispone la definitivita' dei pagamenti dei canoni effettuati, senza contestazione del locatore, anteriormente alla data del 29 dicembre 1977 e quindi esclude i suddetti pagamenti dal conguaglio stabilito dalla legge (in conseguenza delle sentenze nn. 155 del 1972 e 153 del 1977). Viene meno, in dipendenza di questa pronuncia di illegittimita' costituzionale, la diseguaglianza tra locatore e affittuario, dedotta dal giudice a quo sul rilievo che la preclusione era posta dalla norma invalidata solo nei confronti del primo. -cfr. S. nn. 155/1972, 153/1977.

Massima n. 11720

Anche le norme costituzionali possono venire in rilievo come tertium comparationis. Nella specie, l'art. 3 Cost. risulta certamente violato dalla disposizione denunciata, che arbitrariamente esclude nei confronti di alcuni soggetti, titolari, come gli altri, di rapporti non esauriti, l'applicazione dell'art. 136 Cost..

Massima n. 17556

Non potendo, alla luce della massima che precede, trovare ingresso censure relative all'entita' del canone, deve la Corte costituzionale limitarsi a stabilire se il canone sia talmente basso non solo da svuotare ovvero comprimere enormemente e irrazionalmente il diritto di proprieta', ma anche da impedire l'instaurazione di equi rapporti sociali. Sotto questo profilo, non puo' essere accolta la tesi sostenuta nelle ordinanze di rimessione, secondo cui il reddito dominicale (cui e' collegata la determinazione del canone), essendo fissato in relazione ai valori del 1939, dovrebbe essere rivalutato in proporzione alla perdita di valore della moneta, in ragione, cioe', di cinquecento volte. In realta' non si puo' riferire il canone al solo reddito dominicale (che ne costituisce la componente di base), mentre il mutamento di valore della lira va necessariamente riferito a prezzi (al netto e non al lordo) dei prodotti agricoli. Va intanto escluso che la svalutazione possa agire meccanicamente a favore dei locatari, anche perche' altrimenti ne conseguirebbe che la svalutazione monetaria possa agire direttamente nel senso preteso dai locatori, con conseguente violazione delle norme relative alla tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.) in applicazione delle quali, nei rapporti d'affitto di fondi rustici, viene privilegiata l'equa remunerazione dell'affittuario e della sua famiglia. Del resto le decisioni con cui la Corte (nn. 155 del 1972 e 153 del 1977) ha dichiarato illegittime le L. 11 febbraio 1971 n. 11 e 10 dicembre 1973 n. 814 hanno fatto riferimento alla svalutazione monetaria non per dare ad essa un rilievo meccanico e unilaterale, ma per richiamare gli effetti indotti dalle oscillazioni del valore della moneta sull'intero settore dell'agricoltura e quindi sia sui prezzi di prodotti che sui costi di produzione. Anche in base agli artt. 24 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nel caso di canone coattivamente imposto perche' relativo a fondi dati in affitto, il reddito imponibile e' correlato al canone fissato dalla legge. L'infondatezza della questione proposta non impedisce peraltro di riconoscere nel sistema insufficienze ed armonie (dipendenti dal riferimento ai dati catastali del 1939 che perdono sempre piu' idoneita' a rappresentare le caratteristiche dei terreni agricoli) che, se non sono idonee a far dichiarare al momento l'illegittimita' costituzionale delle norme impugnate, devono pur sempre essere eliminate dall'ordinamento: pertanto, allorche' entreranno in vigore i nuovi dati catastali (1 gennaio 1985) non potrebbe essere razionalmente giustificabile l'ulteriore protrarsi del ricorso ad un catasto vecchio di circa un cinquantennio, venendo a configurare il mancato impiego di tali dati ai fini dell'equo canone una ipotesi di intrinseca irrazionalita' della norma fondata su elementi ormai superati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost. - degli artt. 8, 9, 10 e 13 della L. 3 maggio 1982 n. 203, assumendo che la determinazione del canone effettuata mediante coefficiente di moltiplicazione del reddito dominicale, avrebbe per risultato una misura talmente bassa da annullare sostanzialmente il diritto di proprieta', nonostante l'elevazione dei coefficienti di moltiplicazione).

Massima n. 17557

In presenza di una "riserva rinforzata di legge", che per di piu' fa riferimento a un criterio equitativo, la linea di demarcazione tra il compito del legislatore ordinario e quello della Corte risulta estremamente tenue, ma cio' non puo' indurre a negarne la sussistenza. Invero, per quanto penetrante possa (e debba) essere il controllo del giudice delle leggi per accertare che la normazione ordinaria si sia effettivamente conformata al precetto costituzionale, un limite pur tuttavia sussiste, non essendo consentito alla Corte procedere a scelte economico-sociali e politiche e sostituire in tal modo quelle effettuate da Parlamento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9, 10 e 13 della legge 3 maggio 1982 n. 203, sollevate dai Tribunali di Arezzo, Mantova, Ancona, Padova, Nicosia nonché dalla Corte di appello di Cagliari in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della stessa legge, sollevata dalla Corte di appello di Cagliari in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 primo comma della stessa legge, sollevata dai Tribunali di Mantova, Ancona, Nicosia e dalla Corte di appello di Cagliari in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. l, terzo comma, l. 10 maggio 1978 n. 176, richiamato dall'art. 15, primo comma, l. n. 203 del 1982 cit., limitatamente alle parole: "senza contestazione giudiziaria da parte del locatore, o";

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, l. n. 203 del 1982 cit., limitatamente alle parole: "diminuiti del trenta per cento";

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, quarto comma, della medesima legge n. 203 del 1982, sollevata dalla Corte d'appello di Cagliari in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione;

7) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 della stessa legge n. 203 del 1982, sollevata dal Tribunale di Arezzo in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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