Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1984

Corte cost., sent. 4 maggio 1984, n. 134

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
134/1984
Data di deposito
4 maggio 1984
Data di decisione
2 maggio 1984
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Arnaldo Maccarone
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:134

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 281, codice di procedura penale 1930
  • art. 1, comma 4, legge n. 152 del 22 maggio 1975
  • art. 277, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 14341

L'art. 1, quarto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 (tutela dell'ordine pubblico) - che nei casi in cui la liberta' provvisoria e' vietata, ammette tuttavia che si possa richiederla per motivi di salute - e l'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354, sull'ordinamento penitenziario, che, a sua volta, prima della indicazione delle competenze dei singoli organi giudiziari ai fini del trasferimento di detenuti nei luoghi di cura, regola ampiamente il servizio sanitario negli istituti penitenziari - sono rivolti principalmente a realizzare la effettiva tutela della salute dei detenuti. L'art. 1, quarto comma, in particolare, cosi' come e' stato riconosciuto da costante giurisprudenza, intende ovviare a situazioni eccezionali di malattia non suscettibili di adeguata cura in regime di detenzione, facendo assurgere le condizioni di salute del detenuto a criterio principale per la concessione della liberta' provvisoria, quando questa rappresenta l'unica via per consentire le cure del detenuto infermo. In base a tali disposizioni e' evidente che la compatibilita' dello stato di detenzione con le condizioni di salute del detenuto, - compatibilita' che giustifica il diniego della concessione della liberta' provvisoria - in tanto puo' validamente affermarsi in quanto concorrano le condizioni obiettive che consentono l'apprestamento delle cure necessarie. Cosicche' la predisposizione del trasferimento del detenuto in luoghi di cura non puo' - quando il trasferimento sia necessario - considerarsi come meramente eventuale o da affidarsi ad una piu' o meno tempestiva iniziativa dell'Amministrazione, ma costituisce parte integrante del provvedimento sulla liberta' provvisoria ai fini della completezza del giudizio di compatibilita' che sta alla base del diniego del beneficio. E di conseguenza, quando la domanda di liberta' provvisoria sia stata respinta (come nel caso di specie), dal giudice istruttore, la mancata predisposizione del trasferimento ben puo' costituire motivo dell'eventuale appello al tribunale, senz'altro competente a pronunciarsi (nell'ambito dei poteri decisionali previsti dall'art. 515 c.p.p.) anche sul difetto di tale elemento essenziale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 27, comma terzo, e 32, comma primo, Cost., degli art. 1, comma quarto, legge 22 maggio 1975, n. 152, 11 legge 26 luglio 1975, n. 354, 277 e 281 c.p.p., sollevate in base all'assunto che in virtu' di tali norme, il giudice istruttore potesse, nei casi suddetti, negare la liberta' provvisoria senza predisporre il trasferimento del detenuto, con provvedimento non sindacabile, al riguardo, in appello, dal Tribunale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. l, quarto comma, della legge 22 maggio 1975 n. 152; 11 legge 26 luglio 1975 n. 354; 277 e 281 codice procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 32 Cost. con ordinanza del Tribunale di Torino del 22 ottobre 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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