Corte costituzionale
Ordinanza n. 58/1984
Corte cost., ord. 7 marzo 1984, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 58/1984
- Data di deposito
- 7 marzo 1984
- Data di decisione
- 28 febbraio 1984
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:58
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16119
Questione gia' dichiarata non fondata - e successivamente manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., in base a considerazioni valide ad escluderne la fondatezza anche in riferimento all'art. 3 Cost. - S. n. 63/1982; O. n. 80/1983, 367/1983, 168/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VTRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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