Corte costituzionale
Ordinanza n. 41/1984
Corte cost., ord. 22 febbraio 1984, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 41/1984
- Data di deposito
- 22 febbraio 1984
- Data di decisione
- 16 febbraio 1984
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:41
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 14726
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 28 e 113 Cost. - dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Nuova disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui esclude l'applicabilita' al processo tributario degli artt. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 cod. proc. civ., riguardanti il regime delle spese processuali, perche' ictu oculi irrilevante, dato che alla commissione tributaria remittente, secondo quanto risulta dalle stesse ordinanze di rinvio, era stata richiesta unicamente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del processo.
Massima n. 14727
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 113 Cost. - dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Nuova disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui esclude l'applicabilita' al processo tributario dell'art. 91 cod. proc. civ., concernente la condanna del soccombente al rimborso delle spese processuali, perche' trattasi di questione gia' dichiarata dalla Corte non fondata con riguardo ai richiamati artt. 3, 24 e 113 della Costituzione e non sono stati addotti nuovi argomenti che inducano a discostarsi da tale decisione, mentre nessuna motivazione si e' portata a sostegno della pretesa violazione dell'art. 23. - S. n. 196/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Nuova disciplina del contenzioso tributario") - nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario degli artt. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 c.p.c.;
b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario dell'art. 91 c.p.c., proposta dalla commissione tributaria di secondo grado di Grosseto, con le ordinanze di cui in epigrafe, in rifornente agli artt. 3,23,24 e 113 della Costituzione
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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