Corte costituzionale

Sentenza n. 84/1983

Corte cost., sent. 7 aprile 1983, n. 84

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
84/1983
Data di deposito
7 aprile 1983
Data di decisione
29 marzo 1983
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:84

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9854

Nel giudizio a quo non e` stato compiuto alcun accertamento fondato sull'impugnata disposizione, comunque, un atto come quello supposto dall'ordinanza di rimessione, non puo`, all'evidenza, essere considerato un provvedimento amministrativo vincolante, ma costituisce un mero accertamento tecnico che non si sottrae alla normale valutazione del giudice civile. (Inammissibilita`, per difetto di rilevanza, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392, in riferimento agli artt. 3, 24, e 113 Cost. in quanto legittimerebbe il coduttore a chiedere all'ufficio tecnico erariale la classificazione dell'immobile non censito, ma non gli attribuirebbe alcun potere di impugnare, ne` in via amministrativa, ne` in via giurisdizionale, l'atto dell'ufficio stesso).

Massima n. 16534

L'impugnata disposizione, considerando il tipo dell'immobile quale elemento correttivo per la determinazione del canone, dispone che deve farsi in proposito riferimento alla categoria catastale secondo i coefficienti risultanti dalla tabella ivi prevista. Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici a quibus, non e` questa una via obbligata per l'indivudazione del coefficiente, tale da comprimere gli spazi della tutela giurisdizionale, la quale consegue invece dai principi generali relativi al controllo giudiziario degli atti della pubblica Amministrazione di cui si e` fatta applicazione in giurisprudenza (secondo due linee di approccio ciascuna delle quali idonea ad assicurare al conduttore la necessaria, ed insopprimibile tutela giurisdizionale). Si e` osservato da un lato che al conduttore medesimo e` consentito adire le Commissioni tributarie cui spetta la competenza ex art. 1, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 sulle controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita` immobiliari e l'attribuzione della rendita catastale. Dall'altro si sono richiamati i poteri che spettano al giudice ordinario nei confronti della P.A. di accertare incidentalmente (ex art. 5, L. 20 marzo 1865 n. 2248) la legittimita` dell'atto amministrativo da cui deriva il diritto dedotto in giudizio (comportante anche la possibilita` di compiere accertamenti tecnici, soggiungendosi che, costituendo la determinazione dell'equo canone l'oggetto del giudizio, al giudice spettano i normali, ampi poteri di indagine, pur spiegando l'accertamento operato i suoi effetti esclusivamente per la determinazione del canone). (Inammissibilita`, trattandosi di mero problema interpretativo, delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 16, primo comma, della L. n. 392 del 1978, sollevata in relazione agli artt. 3, 24 e 113 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevate in relazione agli artt. 3, 24 e 113 Costituzione dai Pretori di Trieste, Busto Arsizio, Firenze, Biella, Bologna, La Spezia, Bolzano, Viareggio e Milano nonché dal Conciliatore di Firenze con le ordinanze in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, l. cit., sollevata dal Pretore di Milano con ordinanza 21 ottobre 1981 (reg. ord. n. 238 del 1982), in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO

SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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