Corte costituzionale
Sentenza n. 76/1983
Corte cost., sent. 24 marzo 1983, n. 76
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 76/1983
- Data di deposito
- 24 marzo 1983
- Data di decisione
- 23 marzo 1983
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:76
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 114 del 13 aprile 1977
- art. 4, legge n. 114 del 13 aprile 1977
- art. 6, legge n. 114 del 13 aprile 1977
- art. 20, legge n. 114 del 13 aprile 1977
- art. 17, legge n. 114 del 13 aprile 1977
- art. 19, legge n. 114 del 13 aprile 1977
- art. 3, legge n. 751 del 12 novembre 1976
- art. 6, legge n. 751 del 12 novembre 1976
- art. 1, comma 3, legge n. 751 del 12 novembre 1976
Parametri
Massime
Massima n. 9322
Le disposizioni degli artt. 4, 5 e 6 della legge 13 aprile 1977 n.114, hanno effetto, ai sensi del successivo art. 23, dal 1^ gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti a tale data e alle conseguenti dichiarazioni da presentare nell'anno 1977. L'art. 17 della l. 13 aprile 1977 n.114 e` entrato in vigore, a norma del successivo art. 28 il giorno seguente a quello della sua pubblicazione sulla G.U. (16 aprile 1977) e quindi riguarda le dichiarazioni da presentare dopo tale data, concernenti percio` i redditi posseduti nel 1976 (inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale per difetto di rilevanza). - cfr. S.n. 179/1976.
Massima n. 9323
Gli artt. 19 e 20 della l. 13 aprile 1977 n.114 hanno effetto, secondo quanto prescrive il successivo art. 23, dal 1^ gennaio 1975, relativamente ai redditi posseduti a tale data. Gli artt. 3 e 6 della l. 12 novembre n. 751, sono applicabili alla determinazione dell'IRPEF per il 1974, ma non spiegano effetti per gli anni successivi (inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale per difetto di rilevanza). - cfr. S.n.179/1976.
Massima n. 9324
Il sistema del cumulo, imposto senza possibilita` di alternativa, e` lesivo dei principi costituzionali, ai quali appare invece aderente il sistema della tassazione separata, spettando allo stesso legislatore di apprestare rimedio alle sperequazioni che da tale sistema rigidamente applicato, potrebbero derivare in danno alla famiglia nella quale uno solo dei coniugi possegga reddito tassabile, rispetto a quelle in cui ambedue i coniugi posseggano reddito pari nel complesso a quello della famiglia monoreddito. Gli artt. 3 e 6 della legge 12 novembre 1976, n.751, sono stati emanati a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 14 luglio 1976 n.179, con l'intento di adeguarsi alle statuizioni di questa, circa l'illegittimita` del cumulo in un ambito circoscritto alle imposte per gli anni 1974 e precedenti, senza dar seguito, dato il limitato oggetto alla raccomandazione della Corte per l'introduzione di un sistema che per la sua articolazione agevoli la formazione e lo sviluppo della famiglia e consideri la posizione della donna casalinga e lavoratrice (non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 3 e 6 della l. 12 novembre 1976 n.751 in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost.).
Massima n. 9325
Nel sistema della tassazione separata l'onere degli interessi passivi relativi ad un mutuo viene dedotto dal reddito del contribuente che lo sostiene (non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, terzo comma, della l. 12 novembre 1976 n.751, nonche` 19 e 20 della l. 13 aprile 1977 n.114, in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 Cost. per la non deducibilita` dal reddito del denunciante degli interessi passivi per mutui ipotecari sulla casa di abitazione della famiglia, intestata al coniuge sfornito di altri redditi). - cfr. S.n.179/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 898 R.O. 1980, 229 e 230 R.O. 1981,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, comma primo, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), nel testo sostituito con gli artt. 5 e 6 della predetta legge n. 114 del 1977, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 26 aprile 1980 (R.O. n. 898 del 1980) dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 29 settembre 1980 (R.O. n. 229 del 1981) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 29 settemhre 1980 (R.O. n. 230 del 1981) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 29 settembre 1980 (R.O. n. 229 del 1981) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma terzo, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), 19 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione, con le ordinanze emesse il 26 aprile 1980 (R.O. n. 898 del 1980) dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, e il 29 settembre 1980 (R.O. n. 230 del 1981) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN- ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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