Corte costituzionale
Sentenza n. 48/1983
Corte cost., sent. 10 marzo 1983, n. 48
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 48/1983
- Data di deposito
- 10 marzo 1983
- Data di decisione
- 28 gennaio 1983
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:48
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- art. 4, comma 2, legge della Regione Emilia Romagna n. 9 del 11 ottobre 1972
Parametri
- art. 42, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 121, Costituzione
- art. 118, comma 3, Costituzione
- art. 25, statuto regione Emilia Romagna
- art. 24, comma 3, statuto regione Emilia Romagna
- art. 25, comma 2, statuto regione Emilia Romagna
- art. 123, Costituzione
Massime
Massima n. 11661
Nel giudizio amministrativo in cui si controverta della legittimita' di provvedimenti amministrativi regionali concernenti la pubblica utilita`, l'indifferibilita` e l'urgenza di determinati lavori nonche` l'occupazione dell'area da essi interessate, non ha alcuna incidenza la questione di legittimita` costituzionale di una norma riguardante la determinazione dell'indennita` di espropriazione. Tale questione e` infatti irrilevante, atteso che in materia la giurisdizione e` riservata al giudice ordinario. (E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 16, l. 22 ottobre 1971, n. 865, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.). - cfr. S.n. 5/1980.
Massima n. 11662
L'art. 118, terzo comma, Cost., nel prescrivere che la Regione eserciti le proprie funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici, detta i criteri "normali" per tale esercizio, alla stregua di valutazioni e scelte, rimesse alla Regione, che mal si prestavano ad essere operate sin dal primo trasferimento delle funzioni amministrative statali e senza aver potuto prima predisporre una nuova disciplina, del resto successivamente dettata, sia pure con ritardo, dalla Regione Emilia-Romagna.
Massima n. 11663
L'art. 121, primo comma, Cost., disponendo che "sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente" non ha inteso dettare un elenco esaustivo degli uffici regionali competenti ad adottare atti provvisti di rilevanza esterna, ma semplicemente ha indicato gli organi necessari della Regione e non esclude percio` che i provvedimenti amministrativi regionali possano essere adottati per mezzo di organi o soggetti diversi, purche` non venga compromessa la posizione di "organo esecutivo delle regioni" espressamente attribuita alla Giunta dall'art. 121, terzo comma, Cost.. Non puo` pertanto affermarsi che la delega delle funzioni giuntali agli assessori sia in ogni caso lesiva dell'art. 121 Cost..
Massima n. 11664
L'art. 25, secondo comma, dello Statuto della Regione Emilia- Romagna, che stabilisce la collegialita` della responsabilita` e dell'esercizio delle attribuzioni della Giunta, va interpretato alla luce dell'art. 24, terzo comma, n. 11, dello stesso Statuto, concernente le attribuzioni della Giunta.Tra tali attribuzioni, infatti, rientra l'adozione dei "provvedimenti di ordinaria amministrazione", ma nei soli limiti stabiliti dalle leggi regionali che, pertanto, possono conferire l'esercizio di quelle funzioni della Giunta ad organi ad essa subordinati, inclusi gli assessori regionali.
Massima n. 11665
Sebbene l'"ordinamento degli uffici" regionali rientri nella competenza legislativa della Regione a norma dell'art. 117 Cost., la legislazione regionale deve tuttavia in tal campo uniformarsi allo Statuto che, quanto l'art. 123 Cost. "stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione". La norma legislativa regionale - nella specie, dell'Emilia-Romagna - che consente la delega nell'adozione di atti amministrativi della Giunta regionale a un singolo assessore, con riferimento al complesso delle attribuzioni della Giunta e non solo ai provvedimenti di ordinaria amministrazione, previsti dallo Statuto regionale (art. 24, terzo comma, n. 11) e` in contrasto con l'ordine delle competenze degli organi regionali fissato dallo Statuto e si risolve pertanto nella violazione del precetto costituzionale. L'art. 4, secondo comma, della legge reg. Emilia-Romagna 11 ottobre 1972, n. 9, e` pertanto costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole "o a singoli componenti della Giunta stessa". - cfr. S.n. 10/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., sollevata dal Trlbunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, con ordinanza emessa il 24 gennaio 1979;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 11 ottobre 1972, n. 9, della Regione Emilia-Romagna, limitatamente alle parole "o a singoli componenti la Giunta stessa".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRS SEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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