Corte costituzionale
Sentenza n. 310/1983
Corte cost., sent. 18 ottobre 1983, n. 310
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 310/1983
- Data di deposito
- 18 ottobre 1983
- Data di decisione
- 30 settembre 1983
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:310
Norme oggetto del giudizio
- art. 46, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 10, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 53, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 55, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 52, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 51, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 50, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 10, n.11, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 49, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 56, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 9338
All'obbligo di motivazione delle questioni di legittimita` costituzionale riferite alla Corte, nel duplice aspetto della loro rilevanza nel giudizio a quo e della loro non manifesta infondatezza, non puo` sopperire la semplice indicazione che trattasi di questioni sollevate da una delle parti (inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale in riferimento all'art. 76 Cost. dell'art. 46 d.P.R. 29.9.1973 n. 600 che commina le sanzioni per i casi di ammissione, incompletezza ed infedelta` della dichiarazione dei redditi, e dell'art. 10 della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825, in quanto non essendo suffragata da alcuna sia pur succinta motivazione, ne` da alcun riferimento alla fattispecie, l'affermazione contenuta nell'ordinanza che tali norme devono essere applicate nel giudizio a quo). - cfr. SS.nn. 250 e 252/1983.
Massima n. 9339
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 10 n. 11, legge delega 9 ottobre 1971 n. 825 e degli artt. da 46 a 57 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, per carenza di qualsiasi motivazione in ordine alla rilevanza, avendo il giudice a quo denunziato l'intero titolo V del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede appunto sanzioni per tutte le infrazioni contemplate nello stesso decreto, senza indicare per quali di tali sanzioni si controverta nella fattispecie. - cfr. SS.nn. 250 e 252/1983.
Massima n. 9340
Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita` costituzionale, alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione (restituzione degli atti relativi alle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il quale irroga sanzioni per il caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei sostituti di imposta, in relazione all'art. 10 n. 11 legge delega 9 ottobre 1971 n. 825, in alcuni casi esso pure denunciato, per pretesa violazione degli artt. 3, 76 e 77 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 423 R.O. 1977, 403 R.O. 1978, 441 R.O. 1979, 782 R.O. 1980, 207, 463, 690 e 837 R.O. 1981, 92, 178, 266 e 267 R.O. 1982,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 12 dicembre 1981 (R.O. n. 178 del 1982) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e degli artt. da 46 a 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 3 novembre 1981 (R.O. n. 266 del 1982) dalla Commissione tributaria di primo grado di Udine;
3) ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie indicate in epigrafe, per quanto concerne tutti gli altri giudizi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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