Corte costituzionale

Sentenza n. 310/1983

Corte cost., sent. 18 ottobre 1983, n. 310

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
310/1983
Data di deposito
18 ottobre 1983
Data di decisione
30 settembre 1983
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:310

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9338

All'obbligo di motivazione delle questioni di legittimita` costituzionale riferite alla Corte, nel duplice aspetto della loro rilevanza nel giudizio a quo e della loro non manifesta infondatezza, non puo` sopperire la semplice indicazione che trattasi di questioni sollevate da una delle parti (inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale in riferimento all'art. 76 Cost. dell'art. 46 d.P.R. 29.9.1973 n. 600 che commina le sanzioni per i casi di ammissione, incompletezza ed infedelta` della dichiarazione dei redditi, e dell'art. 10 della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825, in quanto non essendo suffragata da alcuna sia pur succinta motivazione, ne` da alcun riferimento alla fattispecie, l'affermazione contenuta nell'ordinanza che tali norme devono essere applicate nel giudizio a quo). - cfr. SS.nn. 250 e 252/1983.

Massima n. 9339

E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 10 n. 11, legge delega 9 ottobre 1971 n. 825 e degli artt. da 46 a 57 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, per carenza di qualsiasi motivazione in ordine alla rilevanza, avendo il giudice a quo denunziato l'intero titolo V del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede appunto sanzioni per tutte le infrazioni contemplate nello stesso decreto, senza indicare per quali di tali sanzioni si controverta nella fattispecie. - cfr. SS.nn. 250 e 252/1983.

Massima n. 9340

Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita` costituzionale, alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione (restituzione degli atti relativi alle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il quale irroga sanzioni per il caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei sostituti di imposta, in relazione all'art. 10 n. 11 legge delega 9 ottobre 1971 n. 825, in alcuni casi esso pure denunciato, per pretesa violazione degli artt. 3, 76 e 77 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 423 R.O. 1977, 403 R.O. 1978, 441 R.O. 1979, 782 R.O. 1980, 207, 463, 690 e 837 R.O. 1981, 92, 178, 266 e 267 R.O. 1982,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 12 dicembre 1981 (R.O. n. 178 del 1982) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e degli artt. da 46 a 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 3 novembre 1981 (R.O. n. 266 del 1982) dalla Commissione tributaria di primo grado di Udine;

3) ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie indicate in epigrafe, per quanto concerne tutti gli altri giudizi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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