Corte costituzionale

Sentenza n. 277/1983

Corte cost., sent. 29 settembre 1983, n. 277

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
277/1983
Data di deposito
29 settembre 1983
Data di decisione
21 settembre 1983
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
DE STEFANO
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:277

Norme oggetto del giudizio

  • art. 39, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2 agosto 1973
  • art. 75, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2 agosto 1973
  • art. 1, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2 agosto 1973
  • art. 72, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2 agosto 1973
  • art. 72, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2 agosto 1973
  • art. 2, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2 agosto 1973
  • art. 72, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2 agosto 1973
  • art. 1, legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2 agosto 1973

Parametri

Massime

Massima n. 11448

E' irrilevante la questione relativa ai pregiudizi che i dipendenti regionali potrebbero risentire dalla mancanza di promozione per merito; pregiudizi del tutto ipotetici, dato che oggetto del giudizio del T.A.R. e` la legittimita` dei provvedimenti di inquadramento iniziale nei ruoli regionali. (Inammissibilita`, per difetto di rilevanza, della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 39 e 75 della legge reg. Abruzzo 2 agosto 1973 n.32, sollevata in riferimento agli artt. 36, 97 e 117 Cost.). - cfr. S.n. 10/1980.

Massima n. 11449

L'articolazione delle qualifiche funzionali in base al solo principio dell'anzianita` non viola il principio di eguaglianza con riguardo all'impiego statale, sia per la non omogeneita` dei termini da comparare, sia perche` l'autonomia legislativa regionale sarebbe vanificata, se dovesse continuare a modellarsi sugli schemi delle amministrazioni di provenienza del personale trasferito (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1,2 e 72 della legge reg. Abruzzo 2 agosto 1973 n. 32, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S.n.10/1980 - cfr. S.n.27/1978

Massima n. 11450

La violazione dell'art. 36 Cost., sulla proporzionalita` della retribuzione alla qualita` del lavoro prestato potrebbe configurarsi solo in caso di sproporzioni di rilevante gravita`, ed estendendo la comparazione a tutti i dipendenti pubblici; la violazione del principio del buon andamento puo` essere invocata solo quando si assuma la manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata; ne` l'articolazione delle carriere e` un principio vincolante l'autonomia legislativa regionale, tanto piu` che esso risulta superato dalla piu` recente normativa statale (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 2, 72 della legge reg. Abruzzo 2 agosto 1973 n. 32, sollevata in riferimento agli artt. 36, 97 e 117 Cost.). - cfr. S.n. 10/1980 - cfr. S.n. 40/1972

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 75 della legge 2 agosto 1973, n. 32, della Regione Abruzzo, sollevate, in riferimento agli artt. 36, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo con le ordinanze in epigrafe;

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, 2 e 72, primo e quarto comma, della legge 2 agosto 1973, n. 32, della Regione Abruzzo, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo con le ordinanze in epigrafe;

c) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 72 della legge 2 agosto 1973, n. 32, della Regione Abruzzo, sollevate, in riferimento agli artt. 36, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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