Corte costituzionale

Sentenza n. 265/1983

Corte cost., sent. 26 settembre 1983, n. 265

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
265/1983
Data di deposito
26 settembre 1983
Data di decisione
20 settembre 1983
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:265

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Emilia Romagna n. 39 del 30 maggio 1975
  • tab.A, legge della Regione Emilia Romagna n. 39 del 30 maggio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 9664

E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 L.R. Emilia-Romagna 30 maggio 1975, n. 39, sollevata dal T.A.R. Emilia-Romagna - in riferimento all'art. 81, terzo e quarto comma della Costituzione - posto che un'espressa previsione della normativa in contestazione (art. 13), indica i mezzi finanziari per far fronte all'inquadramento del personale trasferito alla Regione. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata dal T.A.R. dell'Emilia-Romagna con ordinanza 9 giugno 1976, in relazione alla L.R. 30 maggio 1975 n. 39, art. 1 e tabella A in contrasto con gli artt. 81, terzo e quarto comma della Costituzione, poiche` non sarebbero indicati i mezzi finanziari con cui far fronte alle nuove e maggiori spese derivanti dall'inquadramento del personale trasferito alla Regione EmiliaRomagna, dall'ISES e dall'ISSCAL in base al d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036 e modifiche alla L.R. 20 luglio 1973 n. 25).

Massima n. 9665

L'indagine diretta ad accertare se sussista identita` di situazioni giuridiche fra il personale dell'I.S.S.C.A.L. (Ente pubblico soppresso) inquadrato nel IV livello della funzione retributiva con l'impugnata legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 39 del 1975 ed il personale degli altri Enti soppressi inquadrato nel V livello funzionale retributivo con le leggi regionali nn. 25 e 26 del 1973 va condotta, non con riferimento alle qualifiche rivestite nella carriera di concetto dei dipendenti dell'uno e degli altri Enti soppressi, bensi` alle concrete mansioni, effettivamente esercitate, con quella qualifica e in quella carriera per il raggiungimento delle finalita` che gli enti erano tenuti a perseguire istituzionalmente. Queste finalita' erano diverse e tale differenza ha necessariamente determinato anche una diversita` di specifiche mansioni esplicate dal rispettivo personale con conseguenti particolari esperienze di lavoro. E sia la destinazione, operata dalle norme impugnate, a funzioni corrispondenti a quelle gia` esercitate, sia la previsione di un trattamento economico e di quiescenza non superiore a quello goduto all'atto del trasferimento risultano conformi ai principi fondamentali posti dalle leggi dello Stato. (Infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 117 primo comma, e 123 primo comma, della Costituzione - della questione di legittimita` costituzionale sollevata in merito all'art. 1 tabella A L.R. 30 maggio 1975 n. 39, dal T.A.R. dell'Emilia-Romagna).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e della Tabella A (limitatamente al IV livello della funzione retributiva) della legge regionale Emilia-Romagna 30 maggio 1975, n. 39, proposta dal TAR dell'Emilia-Romagna con ordinanza 9 giugno 1976 in riferimento all'art. 81 commi terzo e quarto Cost.

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 1 legge della Regione Emilia- Romagna 30 maggio 1975, n. 39 e della annessa Tabella A, limitatamente al IV livello della funzione retributiva, proposta dal TAR Emilia- Romagna con la medesima ordinanza 8 giugno 1976, in riferimento agli artt. 3 primo comma, 117 primo comma, 123 primo comma Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze