Corte costituzionale
Sentenza n. 265/1983
Corte cost., sent. 26 settembre 1983, n. 265
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 265/1983
- Data di deposito
- 26 settembre 1983
- Data di decisione
- 20 settembre 1983
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:265
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Emilia Romagna n. 39 del 30 maggio 1975
- tab.A, legge della Regione Emilia Romagna n. 39 del 30 maggio 1975
Parametri
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 81, comma 3, Costituzione
- art. 8, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 1036 del 30 dicembre 1972
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 123, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 9664
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 L.R. Emilia-Romagna 30 maggio 1975, n. 39, sollevata dal T.A.R. Emilia-Romagna - in riferimento all'art. 81, terzo e quarto comma della Costituzione - posto che un'espressa previsione della normativa in contestazione (art. 13), indica i mezzi finanziari per far fronte all'inquadramento del personale trasferito alla Regione. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata dal T.A.R. dell'Emilia-Romagna con ordinanza 9 giugno 1976, in relazione alla L.R. 30 maggio 1975 n. 39, art. 1 e tabella A in contrasto con gli artt. 81, terzo e quarto comma della Costituzione, poiche` non sarebbero indicati i mezzi finanziari con cui far fronte alle nuove e maggiori spese derivanti dall'inquadramento del personale trasferito alla Regione EmiliaRomagna, dall'ISES e dall'ISSCAL in base al d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036 e modifiche alla L.R. 20 luglio 1973 n. 25).
Massima n. 9665
L'indagine diretta ad accertare se sussista identita` di situazioni giuridiche fra il personale dell'I.S.S.C.A.L. (Ente pubblico soppresso) inquadrato nel IV livello della funzione retributiva con l'impugnata legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 39 del 1975 ed il personale degli altri Enti soppressi inquadrato nel V livello funzionale retributivo con le leggi regionali nn. 25 e 26 del 1973 va condotta, non con riferimento alle qualifiche rivestite nella carriera di concetto dei dipendenti dell'uno e degli altri Enti soppressi, bensi` alle concrete mansioni, effettivamente esercitate, con quella qualifica e in quella carriera per il raggiungimento delle finalita` che gli enti erano tenuti a perseguire istituzionalmente. Queste finalita' erano diverse e tale differenza ha necessariamente determinato anche una diversita` di specifiche mansioni esplicate dal rispettivo personale con conseguenti particolari esperienze di lavoro. E sia la destinazione, operata dalle norme impugnate, a funzioni corrispondenti a quelle gia` esercitate, sia la previsione di un trattamento economico e di quiescenza non superiore a quello goduto all'atto del trasferimento risultano conformi ai principi fondamentali posti dalle leggi dello Stato. (Infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 117 primo comma, e 123 primo comma, della Costituzione - della questione di legittimita` costituzionale sollevata in merito all'art. 1 tabella A L.R. 30 maggio 1975 n. 39, dal T.A.R. dell'Emilia-Romagna).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e della Tabella A (limitatamente al IV livello della funzione retributiva) della legge regionale Emilia-Romagna 30 maggio 1975, n. 39, proposta dal TAR dell'Emilia-Romagna con ordinanza 9 giugno 1976 in riferimento all'art. 81 commi terzo e quarto Cost.
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 1 legge della Regione Emilia- Romagna 30 maggio 1975, n. 39 e della annessa Tabella A, limitatamente al IV livello della funzione retributiva, proposta dal TAR Emilia- Romagna con la medesima ordinanza 8 giugno 1976, in riferimento agli artt. 3 primo comma, 117 primo comma, 123 primo comma Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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