Corte costituzionale
Sentenza n. 239/1983
Corte cost., sent. 25 luglio 1983, n. 239
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 239/1983
- Data di deposito
- 25 luglio 1983
- Data di decisione
- 15 luglio 1983
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:239
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 6, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 6, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 9330
L'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili (INVIM) e` stata istutita allo scopo di colpire gli incrementi di valore che di regola derivano ai beni immobili anche indipendentemente da alcuna iniziativa dei proprietari, secondo un criterio valido anche a riguardo dell'INVIM decennale dovuta da societa` ed enti (non fondatezza in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 d.P.R. 26.10.1972 n.643). - cfr. S.n. 126/1979.
Massima n. 9331
La presenza del fattore inflattivo non costituisce di per se` ostacolo all'applicazione di un'imposta sul plusvalore degli immobili ne` impone al legislatore di depurare gli incrementi di valore imponibile della componente imputabile alla svalutazione della moneta mediante formule di indicizzazione o di integrale rivalutazione (non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale in riferimento all'art. 53 Cost. dell'art. 6 del d.P.R. 26.10.1972 n.643). - cfr. S.n.126/1979.
Massima n. 9332
L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) non si risolve in una espropriazione senza indennizzo dal momento che colpisce incrementi di valore non dipendenti dall'iniziativa dei proprietari (non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale in riferimento agli artt. 42 e 53 Cost., dell'art.1 del d.P.R. 26.10.1972 n.643).
Massima n. 9333
L'attuale disciplina differenziata dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili tra persone fisiche ed entita` soggettive diverse, quest'ultime assoggettate soltanto all'imposta decennale sugli immobili non viola il principio della ragionevolezza, come non lo viola nemmeno la diversita` di disciplina fra investimenti in beni immobili e investimenti in beni mobili, atteso che solo per i primi si realizza un incremento di valore dipendente dall'esecuzione di opere pubbliche o dall'istituzione di servizi pubblici (non fondatezza in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643). - cfr. S.n.126/1979.
Massima n. 9334
Il principio dell'art.6, penultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.643, secondo il quale per la determinazione del valore iniziale per le possidenze societarie decennali, ai fini dell'INVIM si tiene conto del valori accertati per l'imposta di registro non contrasta con l'art. 6 nn. 3 e 4 della legge di delegazione che si riferisce ai valori venali, considerato che il valore accertato ai fini dell'imposta di registro e` esattamente quello venale (non fondatezza, sotto il profilo della violazione dell'art.76 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art.6, penultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.643).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalle Commissioni tributarie di primo grado di Padova (r.o. 258/1980) e Mondovì (r.o. 447/1982);
b) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.15 del d.P.R. n. 643 del 1972, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Mondovì (r.o. 447/1982);
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2,3 e 6 del d.P.R. n. 643 del 1972, sollevata in riferimento agli artt. 3,42 e 53 Cost. dalle Commissioni tributarie di primo grado di Pisa (r.o. 240 e 241/1978, 535, 536 e 538/1979), di Imperia (r.o. 563,564 e 565/1979), di Padova (r.o. 258/1980), di Mondovì (r.o. 447/1982), di Firenze (r.o. 659/1982) e dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ferrara (r.o. 327/1982);
d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.P.R. n. 643 del 1972 in relazione all'art. 6 legge 9 ottobre 1971, n. 825, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Belluno (r.o. 424/1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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