Corte costituzionale

Sentenza n. 205/1983

Corte cost., sent. 1° luglio 1983, n. 205

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
205/1983
Data di deposito
1° luglio 1983
Data di decisione
1° luglio 1983
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:205

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 13306

L'ordinanza che introduce il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale deve essere dotata di autonoma motivazione e non e' sufficiente, a tal fine, il puro e semplice riferimento alla motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza contenuta in ordinanze pronunciate da altri giudici. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 1 del r.d.l. 12 marzo 1936, n.375, come modificato in l. 7 marzo 1938, n. 341 ed in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost. - degli artt. 314, 357 e 358 c.p., in quanto qualificano pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e conseguentemente consentono che siano imputati di peculato per distrazione i dipendenti di istituti di credito di diritto pubblico nell'esercizio di attivita' creditizia. - O. nn. 102 e 140/1983.

Massima n. 13307

L'ordinanza che introduce il giudizio di legittimita' costituzionale deve contenere una motivazione circa la rilevanza della questione nel giudizio a quo nonche' il riferimento alla fattispecie concreta. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 1 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, conv. in l. 7 marzo 1938, n. 141 nonche' in riferimento agli artt. 3, 47 Cost. - degli artt. 341, 317 e 358 C.P., nella parte in cui qualificano pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, e conseguentemente consentono che siano imputati di peculato per distrazione, i dipendenti di istituti di credito di diritto pubblico nell'esercizio dell'attivita' creditizia).

Massima n. 13308

L'ordinanza che introduce il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale deve contenere una congrua motivazione (e non un semplice accenno) sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo nonche' il riferimento alla fattispecie concreta. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione agli artt. 1 e 25 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, conv. in l. 7 marzo 1938, n. 141 nonche' in riferimento agli artt. 3, 47 Cost. - degli artt. 341, 317 e 358 C.P.)

Massima n. 13309

L'ordinanza che introduce il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale deve contenere oltre all'indicazione della fattispecie concreta una motivazione sulla rilevanza della questione nonche' sulla sua non manifesta infondatezza (per quest'ultima, in particolare, non e' sufficiente un rinvio alla motivazione contenuta in ordinanza di rinvio che sollevano identica questione). (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 1 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, conv. in l. 7 marzo 1938, n. 141 nonche' in riferimento agli artt. 3, 47 Cost. - degli artt. 341, 317 e 358 C.P.)

Massima n. 13310

L'ordinanza che introduce il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale deve contenere la specifica indicazione delle disposizioni di legge che si assumono viziate da illegittimita' costituzionale, come prevede l'art. 23, lett. a), della L. 11 marzo 1953, n. 87. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale "relativa al riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale e dipendenti di una azienda di diritto pubblico", senza alcuna ulteriore precisazione).

Massima n. 13311

Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost. - degli artt. 314, 357, 358 e 61, n. 9, C.P., 1 e 25 R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, conv. in L. 7 marzo 1938, n. 141, in quanto sottopongono alla piu' grave disciplina penale propria dei pubblici ufficiali i dipendenti degli istituti di credito di diritto pubblico che svolgono funzioni del tutto identiche a quelle dei dipendenti di banche di diritto privato, i quali non sono assoggettati a quella disciplina. Invero, le ordinanze di rimessione, pur denunciando specifici articoli di legge, pongono in discussione il complesso delle norme penali applicabili agli istituti di credito, di conseguenza, le scelte da adottare rientrano nella discrezionalita' del legislatore.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 314, 357, 358 e 61, n. 9, del codice penale, 1 e 25 della legge 7 marzo 1938, n. 141 ("Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia") sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe della Corte d'appello di Bologna, del Tribunale di Roma, del Tribunale di Acqui Terme, del Tribunale di Torino e del Tribunale di Ravenna, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze