Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1983

Corte cost., sent. 5 maggio 1983, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
126/1983
Data di deposito
5 maggio 1983
Data di decisione
21 aprile 1983
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:126

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
  • art. 8, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
  • art. 5, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956

Parametri

Massime

Massima n. 9719

Il diverso trattamento riservato dal legislatore da un lato al sorvegliato speciale - la cui trasgressione alle prescrizioni impostegli costituisce reato ed e` punita dall'art. 9 L. 1423 del 1956, nel testo modificato dall'art. 8 della L. 497 del 1974, con la pena dell'arresto - e dall'altro al libero vigilato - alla cui trasgressione alle prescrizioni "puo`" conseguire, ai sensi dell'art. 231 c.p., l'applicazione di una misura di sicurezza - trova ampia giustificazione nella diversita` delle situazioni cui le due diverse disposizioni di legge si riferiscono. Infatti la sorveglianza speciale e` una misura di prevenzione e, come tale, presuppone la pericolosita` sociale, accertata "ante delictum", del soggetto a cui viene applicata ed ha fini cautelari; la liberta` vigilata e` una misura di sicurezza e,quindi puo` essere applicata solo sul presupposto della pericolosita` criminale del soggetto, di regola accertata o presunta "post delictum". (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9 L. 1423 del 1956, nel testo modificato dall'art. 8 L. 14 ottobre 1974 n. 497, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 9720

Non ha fondamento sostenere che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e la misura di sicurezza della liberta` vigilata, pur se diverse per presupposti ed effetti, danno vita a restrizioni analoghe per i soggetti ai quali l'una o l'altra sono applicate e da cio` dedurre che analoghi e di analoga gravita` dovrebbero considerarsi i comportamenti di trasgressione alle prescrizioni che le restrizioni stesse impongono all'uno o all'altro soggetto, per desumerne infine la irrazionalita` dei trattamenti sanzionatori differenziati previsti per i comportamenti medesimi (arresto per il sorvegliato speciale - misura di sicurezza "facoltativa" per il libero vigilato). In primo luogo infatti nessuna disposizione del codice penale indica analiticamente quali prescrizioni il giudice debba imporre al libero vigilato, a differenza di quanto l'art. 5 stabilisce per alcuni soggetti, fra cui il sorvegliato speciale. Ne` d'altra parte la sola possibilita` che, di fatto, nelle due ipotesi possano aversi prescrizioni analoghe o ugualmente formulate vale a rendere omogenee le due situazioni. In secondo luogo, e soprattutto, le condotte materiali (anche se per ipotesi uguali) non possono essere considerate in se`, ma vanno valutate in riferimento agli interessi ritenuti dall'ordinamento meritevoli di tutela, che le condotte stesse offendono o mettono in pericolo. E stabilire se e come una condotta debba essere sanzionata in relazione al danno o al pericolo che da essa deriva agli interessi suddetti rientra nelle scelte discrezionali del legislatore e il rapporto fra precetto e sanzione, penale o meno, implica un giudizio di valore riservato esclusivamente al legislatore stesso, e sindacabile in un giudizio costituzionale nell'esclusiva ipotesi di palese irrazionalita`. Nessuna irrazionalita` puo` peraltro riscontrarsi nell'art. 9 L. n. 1423 del 1956, nel testo modificato dall'art. 8 L. n. 497 del 1974, che individua nella trasgressione alle prescrizioni poste in essere dal sorvegliato speciale un illecito penale punito con pena detentiva, atteso che cio` risponde pienamente al preminente interesse alla difesa sociale e tenuto conto del valore anche intimidatorio della previsione incriminatrice. Cosi` come per suo conto del tutto razionale appare la norma dell'art. 231 c.p., che prevede la "possibilita`" di irrogazione di una misura di sicurezza al libero vigilato che trasgredisca alle prescrizioni impostegli, consentendo peraltro al giudice di valutare se e quali provvedimenti sia opportuno adottare, in sede di riesame della pericolosita`, passando anche dalla misura non detentiva a quella detentiva (non fondatezza della questione di l.c. dell'art. 9 l. 27 dicembre 1956 n. 1423, nel testo modificato dall'art.8 l. 14 ottobre 1974 n. 497 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 9721

Non viola il principio di legalita` di cui all'art. 25 Cost. la norma (artt. 5 e 9 L. 27 dicembre 1956 n. 1423, quest'ultimo modificato dall'art. 8 l. 14 ottobre 1974 n. 497), che, secondo il giudice "a quo", consentirebbe di vietare al sorvegliato speciale la partecipazione a pubbliche riunioni e comizi, elettorali, senza porre alcun criterio direttivo. La violazione non sussite in quanto la norma suddetta esprime il divieto di partecipare a pubbliche riunioni in termini assolutamente tassativi senza margini di discrezionalita` per il giudice, che deve applicare la prescrizione "in ogni caso" e cioe` a tutti i sorvegliati speciali. (Non fondatezza della questione di l.c. degli artt. 5 e 9 L. 27 dicembre 1956 n. 1423, quest'ultimo modificato dall'art. 8 L. 14 ottobre 1974 n. 497, sollevata in riferimento all'art. 25 Cost.).

Massima n. 9722

Non esiste contrasto fra la norma (artt. 5 e 9 L. 27 dicembre 1956 n. 1423, quest'ultimo modificato dall'art. 8 L. 14 ottobre 1974 n. 497) che vieta al sorvegliato speciale di partecipare a pubbliche riunioni e comizi elettorali e gli artt. 21 e 49 Cost. A fronte di tale divieto sta infatti solo il principio della liberta` di riunione di cui all'art. 17 Cost., e non certo quello della liberta` di manifestazione del pensiero e, ancora meno, quello della liberta` di associarsi liberamente in partiti, che non si vede come possano essere menzionati dalla norma suindicata. Sotto il profilo peraltro dell'art. 17 Cost., la norma (specificamente solo l'art. 5 che pone il divieto e non anche l'art. 9, che ne sanziona la violazione) e` stata gia` ritenuta costituzionalmente legittima con la sentenza n. 27 del 1957, le cui argomentazioni meritano integrale conferma. (non fondatezza della questione di l.c. degli artt. 5 e 9 L. 27 dicembre 1956 n. 1423 sollevata in relazione agli artt. 21 e 49 Cost.) Cfr. sent. n.27 del 1957.

Massima n. 9723

Ove - applicando l'art. 5 co. IV L. n. 1423 del 1956 che consente di imporre al sorvegliato speciale "tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale" - il giudice imponga limitazioni di diritti costituzionalmente garantiti in casi e per fini non previsti dalla Costituzione stessa, tali limitazioni configurano un vizio non certo della norma di legge, bensi` del provvedimento con cui sono state imposte, provvedimento contro il quale sono esperibili i mezzi di impugnazione di cui all'art.4 della legge medesima.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dai Pretori di Rovigo e di Rodi Garganico con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 e dell'art. 9, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 come modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in riferimento agli artt. 21,49 e 25 Cost. dal Pretore di Orvieto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA- GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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