Corte costituzionale
Ordinanza n. 32/1983
Corte cost., ord. 22 febbraio 1983, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 32/1983
- Data di deposito
- 22 febbraio 1983
- Data di decisione
- 28 gennaio 1983
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 98, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 10, n.11, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 92, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 14607
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 76 e 77, comma primo, Cost. - degli artt. 7 (che stabilisce i termini per i versamenti dei tributi in conto corrente postale), 8 (che stabilisce i termini per i versamenti diretti all'Erario), 92 (secondo cui e' posta, a carico di chi non esegua entro le prescritte scadenze il versamento dei tributi dovuti, una sopratassa proporzionale ai tributi stessi) e 98 (che stabilisce le modalita' di applicazione della sopratassa) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, postoche': in virtu' dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, entrata in vigore posteriormente alle ordinanze di rimessione, le sanzioni amministrative previste dall'art. 92 del d.P.R. 602/1973 non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o ritenute dovute; tale termine e' stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 1982 con l'art. 23 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516; i giudizi a quibus vertono tutti su sanzioni applicate ai sensi dell'art. 92 del citato d.P.R. n. 602/1973 per la violazione dei termini di pagamento dei tributi dovuti; di conseguenza, si rende necessario che le Commissioni tributarie remittenti accertino, alla stregua della sopravvenuta normativa, se le questioni proposte siano tuttora rilevanti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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