Corte costituzionale
Ordinanza n. 269/1983
Corte cost., ord. 26 settembre 1983, n. 269
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 269/1983
- Data di deposito
- 26 settembre 1983
- Data di decisione
- 20 settembre 1983
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:269
Norme oggetto del giudizio
- art. 76, decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965
Parametri
Massime
Massima n. 14663
Sono manifestamente inammissibili, per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevata in riferimento agli artt. 3, 11 e 41 Cost., sotto il profilo che la norma censurata, non consentendo l'aggiunta di zucchero al vino genuino destinato al mercato nazionale, verrebbe a limitare indiscriminatamente l'iniziativa economica privata del singolo, atteso che nell'ambito del mercato intercomunitario il commercio di vino zuccherato e' consentito. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dello stesso art. 76, sollevata, sotto diverso profilo, in riferimento all'art. 3 Cost. ed agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto gia' dichiarata infondata con la sent. n. 188/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P .R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevate, in riferimento agli artt. 3 Cost. ed 11, 41 e 3 Cost., dalla Corte d'appello di Bologna con ordinanza in data 24 maggio 1982 (r.o. 542/1982) e dal Tribunale di Ravenna con ordinanza in data 17 maggio 1982 (r.o. 597/1982);
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 76 del d.P.R. n. 162 del 1965 sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'appello di Torino con ordinanze emesse il 5 maggio 1982 (r.o. 553/1982) e il 24 giugno (r.o. 638/1982) e dal Tribunale di Trento con ordinanza in data 29 giugno 1982 (r.o. 633/1982) e, anche in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dalla Corte d'appello di Torino con ordinanza del 13 aprile 1982 (r.o. 552/1982) e dal Tribunale di Lecce con ordinanza del 19 maggio 1982 (r.o. 495/1982).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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