Corte costituzionale

Ordinanza n. 269/1983

Corte cost., ord. 26 settembre 1983, n. 269

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
269/1983
Data di deposito
26 settembre 1983
Data di decisione
20 settembre 1983
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:269

Norme oggetto del giudizio

  • art. 76, decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965

Parametri

Massime

Massima n. 14663

Sono manifestamente inammissibili, per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevata in riferimento agli artt. 3, 11 e 41 Cost., sotto il profilo che la norma censurata, non consentendo l'aggiunta di zucchero al vino genuino destinato al mercato nazionale, verrebbe a limitare indiscriminatamente l'iniziativa economica privata del singolo, atteso che nell'ambito del mercato intercomunitario il commercio di vino zuccherato e' consentito. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dello stesso art. 76, sollevata, sotto diverso profilo, in riferimento all'art. 3 Cost. ed agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto gia' dichiarata infondata con la sent. n. 188/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P .R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevate, in riferimento agli artt. 3 Cost. ed 11, 41 e 3 Cost., dalla Corte d'appello di Bologna con ordinanza in data 24 maggio 1982 (r.o. 542/1982) e dal Tribunale di Ravenna con ordinanza in data 17 maggio 1982 (r.o. 597/1982);

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 76 del d.P.R. n. 162 del 1965 sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'appello di Torino con ordinanze emesse il 5 maggio 1982 (r.o. 553/1982) e il 24 giugno (r.o. 638/1982) e dal Tribunale di Trento con ordinanza in data 29 giugno 1982 (r.o. 633/1982) e, anche in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dalla Corte d'appello di Torino con ordinanza del 13 aprile 1982 (r.o. 552/1982) e dal Tribunale di Lecce con ordinanza del 19 maggio 1982 (r.o. 495/1982).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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