Corte costituzionale

Ordinanza n. 116/1983

Corte cost., ord. 28 aprile 1983, n. 116

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
116/1983
Data di deposito
28 aprile 1983
Data di decisione
19 aprile 1983
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:116

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 14264

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 27 Cost., degli artt. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 42, 46, 56, 57 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dal 16 al 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui, non prevedendo come obbligatoria la notifica degli avvisi di accertamento agli imputati falliti, non consentono a questi ultimi la possibilita' di contestarne il contenuto in sede di contenzioso amministrativo, dacche' la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui prevedono che l'accertamento d'imposta definitivo in via amministrativa faccia stato nei procedimenti penali con la conseguenza che le norme denunciate, indipendentemente dalla relativa pronuncia di annullamento non si prestano piu' a ricevere le applicazioni ipotizzate dai giudici a quibus. - S. n. 88/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 in riferimento all'art. 24 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Pistoia, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 24 Cost., sollevata dal Tribunale di Mantova, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

c) dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

600, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost., sollevata dal Tribunale di Lucca e dal giudice istruttore presso il Tribunale stesso, con le ordinanze indicate in epigrafe;

d) degli artt. 42,56, sesto comma, e 61, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., sollevata dal Tribunale di Vigevano, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

e) degli artt. 42,46,56, primo comma, 57, secondo comma, e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 16- 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.636, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost., sollevata dal Tribunale di Trani, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costhuzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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