Corte costituzionale

Sentenza n. 86/1982

Corte cost., sent. 10 maggio 1982, n. 86

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
86/1982
Data di deposito
10 maggio 1982
Data di decisione
7 maggio 1982
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:86

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, comma 6, legge n. 831 del 20 dicembre 1973
  • legge n. 831 del 20 dicembre 1973
  • art. 7, legge n. 831 del 20 dicembre 1973
  • art. 10, legge n. 831 del 20 dicembre 1973
  • art. 19, comma 2, legge n. 831 del 20 dicembre 1973
  • art. 17, legge n. 831 del 20 dicembre 1973
  • art. 16, legge n. 831 del 20 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 10035

L'art. 23 della legge n. 87 del 1953 non consente di coinvolgere nelle impugnative - senza che il giudice a quo ne dimostri in alcun modo la specifica incidenza ai fini del decidere - le piu` varie altre norme, comunque correlate alla norma applicabile nel giudizio principale. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale della legge 20 dicembre 1973, n. 831, sollevata in riferimento all'art. 107, terzo comma, Cost., nella parte in cui deferisce al C.S.M. il potere di attribuire la nomina a magistrato di cassazione senza il conferimento delle corrispondenti funzioni; e dell'art. 21, sesto comma, della legge stessa, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - "in via subordinata e condizionata all'accoglimento della questione principale" -, nella parte in cui fa decorrere la nomina a magistrato di cassazione dall'entrata in vigore della legge, quanto ai magistrati che non abbiano partecipato ai precedenti scrutini).

Massima n. 10036

Il principio di cui all'art. 97, primo comma, Cost. si applica anche all'amministrazione della giustizia. Infatti, pur essendo detto articolo inserito in una sezione della Carta costituzionale che si intitola alla pubblica amministrazione (laddove la magistratura costituisce un "ordine" ben differenziato dagli altri poteri ed apparati pubblici), va rilevato che la sezione II del titolo III della Costituzione non ignora lo stato giuridico dei giudici (come e` dimostrato dal riferimento ai magistrati di cui al capoverso dell'art. 98) e, soprattutto, che sarebbe paradossale voler esentare l'organizzazione degli uffici giudiziari da ogni esigenza di buon andamento. Anche per gli uffici giudiziari spetta, pertanto, alla Corte di accertare se le leggi organizzative non siano a tal punto irrazionali da eccedere l'ambito del potere discrezionale riservato al Parlamento.

Massima n. 10037

L'art. 107, terzo comma, Cost. non vieta qualsiasi collocazione di magistrati non fondata sull'eterogeneita` delle funzioni, ma nemmeno va inteso riduttivamente nel senso di sanzionare il divieto di subordinazione gerarchica del giudice, cosi` svuotando la norma di autonomo significato, quale superflua ed impropria ripetizione dell'art. 101, capoverso, Cost.. Dai lavori preparatori si ricava che l'Assemblea costituente ebbe anzitutto di mira lo stato giuridico dei magistrati, nell'ambito del quale essa intendeva precludere le diversita` di gradi: ma l'art. 107, terzo comma, non si esaurisce nella polemica verso il passato; al contrario, da esso va ricavato pur sempre il divieto di qualsiasi tipo di arbitraria categorizzazione dei magistrati non sorretta da alcuna ragione di ordine funzionale.

Massima n. 10038

Il sistema di nomina a magistrato di cassazione e` caratterizzato dalla scissione dell'attribuzione della qualifica dalla assegnazione dei corrispondenti uffici: infatti, la valutazione favorevole dei magistrati d'appello, con sette anni di anzianita`, comporta in modo immediato la loro nomina a magistrati di cassazione e il collocamento nel rispettivo ruolo, indipendentemente da alcuna disponibilita` di posti; a cio`, inoltre, non si accompagna la previsione che il conferimento delle funzioni, per la copertura dei posti che si rendano vacanti, sia preceduta da una rinnovata valutazione delle attitudini dei magistrati in questione da parte del Consiglio superiore della magistratura, al quale null'altro spetta che l'obbligo di trarre, a favore del piu` anziano in ruolo fra i vari aspiranti, le necessarie conseguenze della valutazione gia` espressa nei suoi confronti. Tale sistema di progressione in carriera lede il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, di cui agli artt. 97 e 105 Cost., e quello secondo cui i magistrati si distinguono soltanto per diversita` di funzioni, di cui all'art. 107, terzo comma, Cost., nel suo significato originario e peculiare. Inoltre, mentre l'ordinamento processuale e giudiziario puo` ben formare oggetto delle piu` varie riforme legislative (a condizione che non si violino altri precetti costituzionali) per tutto cio` che riguarda le funzioni e i giudici di merito, viceversa le leggi ordinarie non possono disporre delle funzioni costituzionalmente riservate alla Corte di cassazione (art. 111, secondo e terzo comma, Cost.); ne` possono dunque trascurare un siffatto motivo di diversita` funzionale, nell'attribuire la qualifica di magistrato di cassazione, tanto piu` che questi giudici vengono distintamente considerati dalla stessa Costituzione (artt. 106, terzo comma, e 135, primo e secondo comma) con sicuro riferimento ai soli magistrati investiti delle corrispondenti funzioni. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 97, primo comma, 105 e 107, terzo comma, Cost., l'art. 7 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, nella parte in cui prevede che la conseguita valutazione favorevole comporti la nomina a magistrato di cassazione, indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni, anziche` la sola attribuzione del corrispondente trattamento economico e la dichiarazione dell'idoneita` ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina; nonche` l'art. 10 della legge predetta, relativamente alle parole "secondo l'ordine di collocamento in ruolo", e nella parte in cui non prevede che la nomina a magistrato di cassazione, quanto ai magistrati dichiarati idonei ai sensi dell'art. 7, sia contestuale al conferimento delle relative funzioni.

Massima n. 10039

Vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi, in via conseguenziale (art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87): a) l'art. 16 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, nella parte in cui si riferisce ai magistrati di cassazione che raggiungano una anzianita` di otto anni dalla nomina a tale categoria, anziche` ai magistrati che raggiungano una anzianita` di otto anni dalla dichiarazione di idoneita`, di cui all'art. 7; b) l'art. 17 della predetta legge, nella parte in cui prevede che la dichiarazione di cui al precedente articolo comporti, in difetto di vacanze, la nomina alle funzioni direttive superiori, indipendentemente dal conferimento di un corrispondente ufficio, anziche` la sola attribuzione del trattamento economico previsto per i magistrati di cassazione nominati a tali funzioni e l'idoneita` ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina; c) l'art. 19, secondo comma, della predetta legge, relativamente alle parole "assegnandovi i magistrati, anche dopo la nomina, secondo l'ordine di collocamento in ruolo", e nella parte in cui non prevede che la nomina alle funzioni direttive superiori, quanto ai magistrati dichiarati idonei ai sensi dell'art. 16, sia contestuale al conferimento del relativo ufficio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge 20 dicembre 1973, n. 831, in riferimento all'art. 107, terzo comma, e dell'art. 21, sesto comma, della legge stessa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate dalla quarta sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 2 dicembre 1977;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 7 della legge n. 831 del 1973, nella parte in cui prevede che la conseguita valutazione favorevole comporti la nomina a magistrato di cassazione, indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni, anziché la sola attribuzione del corrispondente trattamento economico e la dichiarazione dell'idoneità ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina;

b) dell'art. 10 della legge predetta, relativamente alle parole "secondo l'ordine di collocamento in ruolo" e nella parte in cui non prevede che la nomina a magistrato di cassazione, quanto ai magistrati dichiarati idonei ai sensi dell'art. 7 sia contestuale al conferimento delle relative funzioni;

3) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 16 della legge n. 831 del 1973, nella parte in cui si riferisce ai magistrati di cassazione che raggiungano una anzianità di otto anni dalla nomina a tale categoria, anziché ai magistrati che raggiungano una anzianità di otto anni dalla dichiarazione di idoneità, di cui all'art. 7;

b) dell'art. 17 della legge predetta, nella parte in cui prevede che la dichiarazione di cui al precedente articolo comporti, in difetto di vacanze, la nomina alle funzioni direttive superiori, indipendentemente dal conferimento di un corrispondente ufficio, anziché la sola attribuzione del trattamento economico previsto per i magistrati di cassazione nominati a tali funzioni e l'idoneità ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina;

c) dell'art. 19, secondo comma, della legge predetta, relativamente alle parole "assegnandovi i magistrati, anche dopo la nomina, secondo l'ordine di collocamento in ruolo", e nella parte in cui non prevede che la nomina alle funzioni direttive superiori, quanto ai magistrati dichiarati idonei ai sensi dell'art. 16, sia contestuale al conferimento del relativo ufficio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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