Corte costituzionale
Sentenza n. 79/1982
Corte cost., sent. 29 aprile 1982, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 79/1982
- Data di deposito
- 29 aprile 1982
- Data di decisione
- 16 aprile 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:79
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 3, legge n. 110 del 18 aprile 1975
- art. 4, comma 2, legge n. 110 del 18 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 9694
Il principio di legalita` stabilito dall'art. 25, co. secondo, Cost. implica una stretta riserva di legge, che postula la specificazione del fatto previsto come reato e l'indicazione della pena. Tale principio, come piu` volte la Corte ha affermato, non e` stato sempre attuato secondo un criterio di rigorosa descrizione del fatto, ma cio` non ha determinato illegittimita` costituzionali: in relazione ai fini che il legislatore persegue (da accertarsi con riferimento al bene tutelato, elemento essenziale della norma penale) le norme penali possono ben limitarsi a una descrizione sommaria, o all'uso di espressioni meramente indicative estensive o esemplificative, per realizzare nel miglior modo possibile l'esigenza di una previsione tipica del fatto-reato. Spetta poi all'interprete inserire il caso concreto nella fattispecie normativa, anche se non molto ampia e di non un agevole delimitazione. Alla luce di questo consolidato orientamento della Corte, l'art. 4, co. secondo e terzo, della L. n. 110 del 1975 non appare in contrasto con il suindicato principio di legalita`. Essa infatti, innanzitutto, mira a tutelare il bene ordine pubblico, turbato da numerose e violente manifestazioni di piazza e dai gravi fatti avvenuti nel corso di esse; e a tal fine, nel secondo comma, amplia la nozione di arma impropria, comprendendovi qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile - per le circostanze di tempo e di luogo - per l'offesa alla persona; mentre nel terzo co., irroga la sanzione e prevede l'attenuante riferita al porto dei soli oggetti atti ad offendere. Non appare poi di contenuto non predeterminato, perche` stabilisce invece specifici criteri di individuazione delle stesse armi improprie (idoneita` degli strumenti all'offesa alle persone - non equivocita` del proposito di arrecare tale offesa). Sara` ovviamente il giudice ad accertare, nei singoli casi, la sussistenza dei requisiti previsti per l'applicabilita` del secondo comma della norma o per la concessione dell'attenuante di cui al comma terzo. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art. 4, co. secondo e terzo, L. 18 aprile 1975 n. 110, sollevata in riferimento all'art. 25, co. secondo, Cost). Cfr. sentt. nn.27/61; 12/63; 7/65; 26/66; 71/78.
Massima n. 9695
La diversita` di trattamento sanzionatorio fra la fattispecie di cui al co. secondo dell'art. 4 L. 110 del 1975 (porto di armi improprie, punito con arresto e ammenda) e la fattispecie di cui al co. terzo dello stesso articolo (porto di soli oggetti atti ad offendere, che "puo`" essere punito anche con la sola ammmenda) risponde razionalmente alla esigenza, sentita dal legislatore, di graduare le sanzioni da comminare per singole ipotesi di trasgressione, distinguendole a seconda della maggiore o minore gravita` del comportamento illecito. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art. 4, co. secondo e terzo, L. 18 aprile 1975 n. 110, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost).
Massima n. 9696
L'art. 4, co. secondo, L. n. 110 del 1975 rispetta il requisito della tassativita`, requisito costituzionalmente richiesto per le restrizioni della liberta` personale, in quanto da` rilievo al porto dell'arma impropria "fuori dall'abitazione o delle appartenenze di essa, alla mancanza di giustificato motivo, alla chiara utilizzazione per l'offesa in relazione alle circostanze di tempo e di luogo. (non fondatezza della questione di l.c. dell'art. 4, co. secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110, sollevata in riferimento all'art. 13, co. secondo, Cost.). Cfr. sentt.136 del 1971
Massima n. 9697
L'art. 17, co. primo, Cost. tutela il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senz'armi. Tale principio non risulta violato dall'art. 4, co. secondo, L. n. 110 del 1975 sotto il profilo che, non consentendo a questa norma di stabilire preventivamente la natura di arma impropria per gli strumenti non specificamente indicati dalla legge, ogni oggetto detenuto dai partecipanti a una riunione o a un assembramento potrebbe assumere i caratteri dell'arma impropria, con conseguente grave incertezza sulle condizioni di esercizio della liberta` di riunione "senz'armi" garantita dalla Costituzione. Non sussiste infatti il presupposto da cui tale profilo di illegittimita` e` fatto derivare, e cioe` la indeterminatezza della nozione di arma impropria, dovendosi ritenere tali, ai fini della norma denunciata, solo gli strumenti chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art. 4, co. secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110, sollevata in riferimento all'art. 17, co. primo, Cost.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate:
a) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110 (nuove norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) proposte dal Pretore di Milano con ordinanze 16 maggio 1975, 8 marzo 1976, con due ordinanze 5 dicembre 1978 e dal Tribunale di Milano con ordinanza 30 novembre 1976, in riferimento agli artt. 13, comma terzo, 17, comma primo, 25 della Costituzione;
b) la questione di legittimità costituzionale del citato art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975 proposta dal Pretore di Milano con ordinanza 7 maggio 1976 e dal Tribunale di Milano con ordinanza 5 novembre 1976, in riferimento all'art. 25 della Costituzione;
c) le questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975 proposte dal Giudice Istruttore del Tribunale di Milano con ordinanza 2 aprile 1977, dal Tribunale di Milano con ordinanza 10 maggio 1977, dal Pretore di Grottaglie con ordinanza 1 febbraio 1980, in riferimento agli artt. 13 e 25 della Costituzione;
d) le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 4, commi secondo e terzo, legge n. 110 del 1975 proposte dal Tribunale di Bolzano con ordinanza 21 novembre 1977, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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