Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1982

Corte cost., sent. 11 febbraio 1982, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
30/1982
Data di deposito
11 febbraio 1982
Data di decisione
20 gennaio 1982
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:30

Norme oggetto del giudizio

  • regio decreto n. 76 del 20 febbraio 1941
  • art. 14, codice penale militare di pace
  • art. 182, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 16200

La proposizione di una questione di legittimita' costituzionale riguardante un intero testo legislativo nel suo complesso puo' ritenersi rituale solo quando si tratti di norme intimamente collegate le une con le altre, sicche' non e' dato enucleare singole disposizioni, ma tutte devono essere considerate nel loro insieme in ordine al sistema che pongono ed attuano. Cio' non si verifica nel caso di specie, atteso che gli artt. 14 (soggezione alla legge penale militare degli estranei alle Forze Armate che concorrono a commettere reati militari) e 182 (delitto di attivita' sediziosa) del codice penale militare di pace, specificamente impugnati unitamente all'intero testo del codice, sono indipendenti da tutte le altre norme del codice stesso, e queste ultime, a loro volta, sono sicuramente inapplicabili e quindi irrilevanti nel giudizio a quo. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'intero codice penale militare di pace approvato con r.d. 20 febbraio 1941, n. 76, sollevate in riferimento agli artt. 52, comma ultimo, e 103, comma ultimo, Cost.). - S. nn. 78/1958, 44/1959, 38/1960, 35/1961, 53/1962, 64/1963, 75/1963, 38/1965.

Massima n. 16207

Inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, c.p.m.p., sollevata per violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., in quanto, nella specie, le persone estranee alle Forze Armate sono state rinviate a giudizio davanti allo stesso giudice a quo (Pretore di Messina), che l'ordinanza di rimessione considera il giudice naturale precostituito per legge, e non davanti al Tribunale militare.

Massima n. 16210

Il reato di attivita' sediziosa di cui all'art. 182 c.p.m.p. non trova riscontro nel codice penale comune. Non puo' quindi sostenersi che i civili, i quali abbiano concorso a commettere il suddetto reato, vengano ad essere assoggettati - in forza dell'applicazione ad essi, prevista dall'art. 14 c.p.m.p. - a pene maggiori di quelle irrogabili secondo la legge penale comune. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 cod.pen.mil. di pace, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 16212

La condotta sanzionata dall'art. 182 c.p.m.p., concernente il reato di attivita' sediziosa, correttamente valutata, non consiste nella critica anche aspra degli ordinamenti militari, sorretta come tale dalla garanzia costituzionale della liberta' di manifestazione del pensiero. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 21, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 182 c.p.m.p., sollevata sul presupposto che secondo la prevalente giurisprudenza, sarebbe sufficiente ad integrare il reato di cui trattasi ogni critica andata oltre l'intenzione di reclamare pretesi diritti per disfunzioni di ordine materiale ed interessante il comportamento dei superiori - perche' ritenuto arbitrario, repressivo o diretto a realizzare discriminazioni politiche - ovvero temi di propaganda politica). - S. n. 71/1978.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero codice penale militare di pace, approvato con r.d. 20 febbraio 1941, n. 76, sollevate dal Pretore di Messina con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 52, comma ultimo, e 103, comma ultimo, della Costituzione;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 c.p.m.p. (Estranei alle Forze Armate dello Stato) sollevata dallo stesso Pretore di Messina con la citata ordinanza in riferimento all'art. 25, comma primo, della Costituzione;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 c.p.m.p., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 182 stesso codice, in riferimento all'art. 21, comma primo, della Costituzione, sollevate dal medesimo Pretore di Messina con la suddetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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