Corte costituzionale
Sentenza n. 217/1982
Corte cost., sent. 16 dicembre 1982, n. 217
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 217/1982
- Data di deposito
- 16 dicembre 1982
- Data di decisione
- 2 dicembre 1982
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:217
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, n.14, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 113, comma 1, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- disposizioni transitorie e finali, VI, Costituzione
- art. 113, comma 2, Costituzione
- art. 108, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 9899
E' manifestamente infondata - in quanto gia` dichiarata non fondata con precedente pronuncia e riproposta con argomentazioni analoghe a quelle gia` esaminate - la questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 102, 113 e alla VI disposizione transitoria Cost., dell'art. 10 n. 4 l. 9 ottobre 1971 n. 825 e del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, la` dove prevedono la conservazione delle Commissioni tributarie. - cfr. S.n.287/1974 - cfr. S.n.215/1976
Massima n. 9900
E' manifestamente infondata - in quanto gia` dichiarata non fondata con precedente pronuncia e riproposta con argomentazioni analoghe a quelle gia` esaminate - la questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all' art. 108 Cost., dell'art. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, perche` non garantisce l'indipendenza dei giudici delle Commissioni tributarie. - cfr. S.n.196/1982
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 n. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - in riferimento agli artt. 24, 102, 113, primo e secondo comma, nonché alla VI disp. trans. Cost. - sollevata dal Tribunale di Perugia, dal Tribunale di Torino e dalla Commissione tributaria di primo grado di Pavia con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 9 del decreto predetto, in riferimento all'art. 108 Cost., sollevata dal Tribunale di Torino e dal Tribunale di Perugia con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto medesimo, in riferimento all'art. 24 Cost., sollevata dal Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe;
4) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto medesimo, in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Pavia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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