Corte costituzionale

Sentenza n. 217/1982

Corte cost., sent. 16 dicembre 1982, n. 217

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
217/1982
Data di deposito
16 dicembre 1982
Data di decisione
2 dicembre 1982
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:217

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, n.14, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 9899

E' manifestamente infondata - in quanto gia` dichiarata non fondata con precedente pronuncia e riproposta con argomentazioni analoghe a quelle gia` esaminate - la questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 102, 113 e alla VI disposizione transitoria Cost., dell'art. 10 n. 4 l. 9 ottobre 1971 n. 825 e del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, la` dove prevedono la conservazione delle Commissioni tributarie. - cfr. S.n.287/1974 - cfr. S.n.215/1976

Massima n. 9900

E' manifestamente infondata - in quanto gia` dichiarata non fondata con precedente pronuncia e riproposta con argomentazioni analoghe a quelle gia` esaminate - la questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all' art. 108 Cost., dell'art. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, perche` non garantisce l'indipendenza dei giudici delle Commissioni tributarie. - cfr. S.n.196/1982

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 n. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - in riferimento agli artt. 24, 102, 113, primo e secondo comma, nonché alla VI disp. trans. Cost. - sollevata dal Tribunale di Perugia, dal Tribunale di Torino e dalla Commissione tributaria di primo grado di Pavia con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 9 del decreto predetto, in riferimento all'art. 108 Cost., sollevata dal Tribunale di Torino e dal Tribunale di Perugia con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto medesimo, in riferimento all'art. 24 Cost., sollevata dal Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe;

4) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto medesimo, in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Pavia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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