Corte costituzionale
Sentenza n. 188/1982
Corte cost., sent. 17 novembre 1982, n. 188
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 188/1982
- Data di deposito
- 17 novembre 1982
- Data di decisione
- 8 novembre 1982
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:188
Norme oggetto del giudizio
- art. 76, decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965
- decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 12 febbraio 1965
Parametri
Massime
Massima n. 9271
E' inammissibile per omessa motivazione della rilevanza la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (divieto di zuccheraggio del vino).
Massima n. 9272
Poiche` e` indimostrato che lo zuccheraggio del vino sia pratica innocua per la salute, mentre e` verosimile che il divieto di zuccheraggio tuteli la produzione vinicola meridionale e poiche` d'altra parte il giudice ha facolta` di graduare congruamente la pena detentiva (risultando fissa solo quella pecuniaria) non e` fondata la questione dell'irragionevole equiparazione della pena prevista per lo zuccheraggio del vino con quella della produzione del mosto artificiale, in base al disposto dell'art. 76 d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162.
Massima n. 9273
Poiche` la pratica dello zuccheraggio del vino e` consentita nella normativa CEE in aree limitate in cui l'Italia non e` compresa e poiche` la legge di delegazione imponeva al legislatore delegato di tener conto della normativa CEE senza peraltro doverla recepire, e` infondata, secondo quanto gia` ritenuto con la sentenza n. 3 del 1971, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162, proposta in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevata in riferimento agli artt. 3 Cost. ed 11, 41 e 3 Cost., con le ordinanze emesse dal Tribunale di Ravenna il 18 gennaio 1980 (r.o. 113/80), il 23 maggio 1980 (r.o. 701/80), il 10 ottobre 1980 (r.o. 814/80), il 24 ottobre 1980 (r.o. 818, 819, 820, 821 e 822/80), il 4 novembre 1980 (r.o. 867/80), il 15 dicembre 1980 (r.o. 115/81), il 13 febbraio 1981 (r.o. 301/81), dal Tribunale di Bologna il 5 giugno 1980 (r.o. 660 e 661/80);
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze emesse dal Tribunale di Ferrara il 6 gennaio 1981 (r.o. 81/ 81), dal Tribunale di Lecce il 20 marzo 1981 (r.o. 392/81), il 22 maggio e il 22 giugno 1981 (r.o. 613, e 614/81), il 12 ottobre 1981 (nr. 809/81), dal Tribunale di Mantova il 9 luglio 1981 (r.o. 678/81);
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze emesse dalla Corte d'appello di Torino il 7 maggio 1980 (r.o. 492/80), il 12 giugno 1981 (r.o. 625/81), dalla Corte d'appello di Lecce il 13 maggio 1980 (r.o. 564/80), dalla Corte d'appello di Bologna il 20 maggio 1980 (r.o. 476/80), l'11 dicembre 1980 (r.o. 441/81), il 7 ottobre 1981 (r.o. 719/ 81), dalla Corte d'appello di Brescia il 19 giugno 1980 (r.o. 778/80), dal Tribunale di Lecce il 6 novembre 1980 (r.o. 181/81), dal Tribunale di Brindisi il 3 manzo 1981 (r.o. 453/81), dal Tribunale di Alba il 6 marzo 1981 (r.o. 548/81);
d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77 e 3 Cost., con le ordinanze emesse dalla Conte d'appello di Lecce il 16 ottobre 1979 (r.o. 992/79), il 3 aprile e il 25 marzo 1980 (r.o. 362 e 363/80), il 9 maggio 1980 (r.o. 605/80), il 10 ottobre 1980 (r.o. 815/80), dal Tribunale di Lecce il 6 febbraio 1981 (r.o. 217/81).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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