Corte costituzionale
Sentenza n. 152/1982
Corte cost., sent. 29 luglio 1982, n. 152
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 152/1982
- Data di deposito
- 29 luglio 1982
- Data di decisione
- 9 luglio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:152
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 877 del 18 dicembre 1973
- art. 1, legge n. 858 del 16 dicembre 1980
- art. 28, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 3, legge n. 858 del 16 dicembre 1980
- legge n. 877 del 18 dicembre 1977
Parametri
Massime
Massima n. 11564
Qualora sia impugnata l'intera legge per difformita` dei testi approvati dalle due Camere in ordine ad un singolo articolo della medesima, deve farsi applicazione del principio generale di conservazione degli atti, in base al quale il preteso vizio formale della legge non comporta - per se` considerato - l'annullamento integrale della legge stessa, ma puo` solo incidere, in ipotesi, sulla parte specificamente viziata.
Massima n. 11565
La legge, censurata nel suo complesso per difformita` dei testi di un singolo articolo approvati dalle due Camere non e` necessariamente radicalmente inesistente (e quindi non sindacabile dalla Corte). Nella specie la legge impugnata riveste pur sempre le caratteristiche proprie del tipo o della fattispecie dell'atto legislativo; e non si puo` non tener conto della circostanza che sulla generalita` se non sulla totalita` delle disposizioni di essa si e` verificata indubbiamente una piena convergenza delle volonta` dei due rami del Parlamento. Inoltre, per il principio di conservazione degli atti giuridici, l'invocato annullamento, nonostante che l'impugnativa riguardi l'intera legge, non puo`, in ipotesi incidere altro che nella parte specificamente viziata. Ma tale parte e` stata novata per effetto di legge successiva sicche` se la questione fosse a questa circoscritta dovrebbe considerarsi inammissibile. E d'altra parte la legge sopravvenuta, confermando e modificando o sostituendo la parte suddetta offre argomento per concludere che la complessiva disciplina vigente in materia sia stata implicitamente mantenuta ferma dal piu` recente intervento legislativo. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale della l. 18 dicembre 1973, n. 877, sollevata in riferimento agli artt. 70, 72, 73 Cost.). - cfr. SS. nn. 9/1959, 134/1969
Massima n. 11566
Dai lavori preparatori si desume univocamente che le disposizioni impugnate sono state elaborate al preciso scopo di rispettare e non gia` di violare il principio dell'irretroattivita` della legge penale. Esse infatti hanno voluto rimediare ad un refuso di stampa per effetto del quale risultano difformi i testi, approvati dalle due Camere, della disposizione "interpretata", sostituendo solo per il futuro, ma mantenendo inalterata per il passato, la dizione ricavabile dal testo promulgato. Nella sostanza, al di la` dell'intitolazione, non si e` registrata alcuna ipotesi di interpretazione autentica, propria od impropria che fosse, come del resto e` dimostrato dal fatto della compresenza, anche nella piu` recente giurisprudenza della Cassazione, di interpretazioni diverse e contrastanti della legge precedente. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 3 l. 16 dicembre 1980, n. 858). - cfr. SS. nn. 9/1959, 134/1969
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost., e degli artt. 1 e 3 della legge 16 dicembre 1980, n. 858, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sollevate dai Pretori di Pistoia e di Poppi, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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