Corte costituzionale

Sentenza n. 151/1982

Corte cost., sent. 29 luglio 1982, n. 151

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
151/1982
Data di deposito
29 luglio 1982
Data di decisione
9 luglio 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:151

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge n. 114 del 13 aprile 1977
  • art. 15, comma 2, n.3, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 10, comma 1, lett.d, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 5, legge n. 114 del 13 aprile 1977
  • art. 10, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 9883

La fissazione di una quantita` minima di reddito che escluda la capacita` contributiva del soggetto percettore, ovvero sia tale da far ritenere sul piano fiscale il soggetto medesimo vivente a carico di un altro, cosi` da consentire la detraibilita` in una data misura, degli oneri sopportati da quest'ultimo, rientra nella discrezionalita` del legislatore; la fissazione di un limite quantitativo, ai fini considerati, qualifica, di per se`, in modo diverso la situazione di coloro i cui redditi rientrano nel limite stesso, rispetto a quella di coloro i cui redditi, viceversa, quel limite superano, non rileva di quanto. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma primo, lett. d, e comma terzo, 15, comma secondo, n. 3 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nel testo sostituito rispettivamente dagli artt. 5 e 6 l. 13 aprile 1977 n. 114, nella parte in cui non ammettono a detrazione le spese sanitarie e di assistenza sostenute dal contribuente per le persone a carico aventi titolo agli alimenti che percepiscano un reddito massimo superiore a lire 960.000 annue).

Massima n. 9884

La tutela della salute e il diritto degli inabili al mantenimento sono estranei alla materia fiscale, ove non ricorrano i presupposti determinati perche` un soggetto sia considerato fiscalmente a carico del contribuente. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli art. 3 Cost., del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma primo, lett. d, e comma terzo, 15, comma secondo, n. 3 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nel testo sostituito rispettivamente dagli artt. 5 e 6 l. 13 aprile 1977 n. 114, nella parte in cui non ammettono a detrazione le spese sanitarie e di assistenza sostenute dal contribuente per le persone a carico aventi titolo agli alimenti che percepiscano un reddito massimo superiore a lire 960.000 annue).

Massima n. 9885

La capacita` contributiva dell'obbligato agli alimenti va valutata alla stregua dei medesimi criteri dettati per la generalita` dei contribuenti. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli art. 3 Cost., del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma primo, lett. d, e comma terzo, 15, comma secondo, n. 3 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nel testo sostituito rispettivamente dagli artt. 5 e 6 l. 13 aprile 1977 n. 114, nella parte in cui non ammettono a detrazione le spese sanitarie e di assistenza sostenute dal contribuente per le persone a carico aventi titolo agli alimenti che percepiscano un reddito massimo superiore a lire 960.000 annue).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, lettera d) e terzo comma, e 15, secondo comma, numero 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito rispettivamente dagli artt. 5 e 6 della legge 13 aprile 1977, n. 114, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Rovereto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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