Corte costituzionale
Sentenza n. 124/1982
Corte cost., sent. 8 luglio 1982, n. 124
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 124/1982
- Data di deposito
- 8 luglio 1982
- Data di decisione
- 30 giugno 1982
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:124
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 119, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
Parametri
Massime
Massima n. 9998
L'art. 51, terzo comma Cost., che stabilisce il principio della conservazione del posto di lavoro ai chiamati a funzioni pubbliche elettive, non esclude l'obbligo di retribuire il periodo di assenza dal lavoro, nel corso del quale la prestazione lavorativa sia resa impossibile od inesigibile dall'esercizio delle funzioni elettorali, rientrando nella discrezionalita` del legislatore stabilire se il tempo impiegato nella funzione pubblica elettiva del lavoratore sia o non retribuito, e in quale misura dal datore di lavoro o dalla collettivita`. La previsione dell'art. 53 primo comma Cost. non comporta l'illegittimita` costituzionale di ogni norma che ponga a carico del datore di lavoro il costo dell'espletamento di pubbliche funzioni, poiche` in forza del precedente art. 51, comma terzo la soddisfazione dell'interesse costituzionale al concorso di tutti i cittadini alle cariche elettorali ben puo` giustificare un ragionevole sacrificio dell'interesse dei privati datori di lavoro. L'interesse costituzionalmente rilevante al regolare svolgimento delle operazioni elettorali giustifica il fatto che tale onere riguardi non i titolari di cariche elettive ma i componenti di uffici elettorali. Ne` puo` dedursi una disparita` di trattamento tra lavoratori dipendenti, beneficiari delle "ferie retribuite", e lavoratori autonomi, aventi diritto alle sole indennita` che spettano a tutti i componenti degli uffici elettorali, atteso il divario che passa, sullo stesso piano costituzionale, fra il lavoro autonomo ed il lavoro indipendente (cfr. artt. 51, comma terzo e 52, comma secondo Cost.). Inoltre l'esclusione della violazione dell'art. 53, primo comma Cost. assorbe la censura prospettata in riferimento all'art. 2 Cost.. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 119 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361). - cfr. SS. nn. 35/1981, 40/1981, 193/1981 e O. n. 170/1981
Massima n. 9999
Poiche` i rappresentanti di lista, diversamente dai componenti dei seggi, svolgono presso gli uffici elettorali un ufficio non obbligatorio per legge, non e` censurabile ex art. 3 Cost. la non spettanza ai primi delle indennita` attribuite ai secondi. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 119 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).
Massima n. 10000
E' manifestamente infondata - essendo gia` stata decisa nel senso della non fondatezza con la sent. n. 40 del 1981 e non essendo addotti motivi che inducano a modificare tale decisione - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 119 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sollevata in riferimento all'art. 36, terzo comma, Cost. sotto il profilo della mancata attribuzione ai dipendenti chiamati a comporre gli uffici elettorali di un compenso aggiuntivo per l'attivita` prestata nei giorni festivi. - cfr. S. n. 40/1981
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 - in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 51 e 53, primo comma, della Costituzione - sollevate dai Pretori di Bologna e di Pontedera, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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