Corte costituzionale
Ordinanza n. 24/1982
Corte cost., ord. 4 febbraio 1982, n. 24
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 24/1982
- Data di deposito
- 4 febbraio 1982
- Data di decisione
- 19 gennaio 1982
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:24
Norme oggetto del giudizio
- All. 4, voce 42, decreto del Presidente della Repubblica n. 482 del 9 giugno 1975
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- All. 4, voc.44 l.i, decreto del Presidente della Repubblica n. 482 del 9 giugno 1975
- voce 21, all. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 482 del 9 giugno 1975
Parametri
Massime
Massima n. 16129
Questione gia' dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. nn. 140/1981, 206/1974 e ord. n. 205/1975.
Massima n. 16130
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della voce n. 21 all. 5 al d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 secondo comma Cost., in quanto relativa a norme non aventi valore di legge. - S. nn. 127/1981 e 140/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della voce n. 21 della tabella allegato 5 al d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Ancona, con ordinanza in data 12 gennaio 1981 (R.O. n. 189/1981);
b) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, anche in relazione alle voci n. 42 e n. 44, lettera i, della tabella allegato 4 al d.P.R. n. 482 del 1975, e 140 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, dai pretori di Macerata, con ordinanza in data 29 maggio 1980 (R.O. n. 573/1980), di Roma, con ordinanza del 17 settembre 1980 (R.O. n. 756/1980), di Milano, con ordinanza del 22 ottobre 1980 (R.O. n. 859/1980), di Massa, con ordinanze del 9 gennaio 1981 (R.O. nn. 108/1981 e 109/1981), di Modena, con ordinanza del 24 marzo 1981 (R.O. n. 336/1981), di Cagliari, con ordinanza del 30 marzo 1981 (R.O. n. 427/1981), e dal tribunale di Vicenza, con ordinanza emessa il 30 gennaio 1981 (R.O. n. 245/1981).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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