Corte costituzionale

Ordinanza n. 24/1982

Corte cost., ord. 4 febbraio 1982, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
24/1982
Data di deposito
4 febbraio 1982
Data di decisione
19 gennaio 1982
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:24

Norme oggetto del giudizio

  • All. 4, voce 42, decreto del Presidente della Repubblica n. 482 del 9 giugno 1975
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • All. 4, voc.44 l.i, decreto del Presidente della Repubblica n. 482 del 9 giugno 1975
  • voce 21, all. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 482 del 9 giugno 1975

Parametri

Massime

Massima n. 16129

Questione gia' dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. nn. 140/1981, 206/1974 e ord. n. 205/1975.

Massima n. 16130

Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della voce n. 21 all. 5 al d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 secondo comma Cost., in quanto relativa a norme non aventi valore di legge. - S. nn. 127/1981 e 140/1981.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della voce n. 21 della tabella allegato 5 al d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Ancona, con ordinanza in data 12 gennaio 1981 (R.O. n. 189/1981);

b) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, anche in relazione alle voci n. 42 e n. 44, lettera i, della tabella allegato 4 al d.P.R. n. 482 del 1975, e 140 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, dai pretori di Macerata, con ordinanza in data 29 maggio 1980 (R.O. n. 573/1980), di Roma, con ordinanza del 17 settembre 1980 (R.O. n. 756/1980), di Milano, con ordinanza del 22 ottobre 1980 (R.O. n. 859/1980), di Massa, con ordinanze del 9 gennaio 1981 (R.O. nn. 108/1981 e 109/1981), di Modena, con ordinanza del 24 marzo 1981 (R.O. n. 336/1981), di Cagliari, con ordinanza del 30 marzo 1981 (R.O. n. 427/1981), e dal tribunale di Vicenza, con ordinanza emessa il 30 gennaio 1981 (R.O. n. 245/1981).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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