Corte costituzionale

Ordinanza n. 200/1982

Corte cost., ord. 24 novembre 1982, n. 200

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
200/1982
Data di deposito
24 novembre 1982
Data di decisione
18 novembre 1982
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:200

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 14559

Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 624 e 625, n. 4, cod. pen., sollevate: in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, comma terzo, Cost., "nella parte in cui tali norme sanciscono la punizione del colpevole con le pene in esse stabilite, anche quando il fatto-reato sia consistito nell'impossessamento, senza alcuna violenza, di una somma di denaro o di un oggetto di valore manifestamente irrisorio"; nonche' con riguardo agli artt. 4, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., in quanto la pena comminata in astratto, sia pure nel minimo di giorni quindici di reclusione, senza alcuna discriminazione in ordine ai furti di lieve entita', si risolve di fatto, quando sia inscritta nel certificato penale, in un grave ostacolo al conseguimento di un posto di lavoro, che non troverebbe giustificazione rispetto alle analoghe conseguenze che giustamente incombono su chi si e' macchiato di piu' gravi delitti, senza che, d'altra parte, la pena detentiva possa servire in siffatti modestissimi casi-limite, ai fini rieducativi di cui al citato art. 27, comma terzo, Cost.. La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "modifiche al sistema penale", frattanto sopravvenuta, ha infatti profondamente modificato l'applicazione delle sanzioni detentive per l'ipotesi di pene brevi (art. 53), consentendone persino la sostituzione con pena pecuniaria di specie corrispondente, allorquando si tratti di determinarla entro il limite di un mese, ed ha quindi creato una situazione del tutto nuova che sembra corrispondere a quella auspicata dai giudici a quibus, per cui la dedotta illegittimita' deve essere ora valutata alla stregua della sopravvenuta normativa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti rispettivamente al Tribunale di Caltanissetta e al Pretore di Domodossola.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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