Corte costituzionale
Ordinanza n. 13/1982
Corte cost., ord. 1° febbraio 1982, n. 13
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 13/1982
- Data di deposito
- 1° febbraio 1982
- Data di decisione
- 14 gennaio 1982
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:13
Norme oggetto del giudizio
- art. 156, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 285, regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 8, Costituzione
- art. 18, n.3, legge n. 881 del 25 ottobre 1977
- art. 18, n.1, legge n. 881 del 25 ottobre 1977
- art. 21, Costituzione
- art. 49, Costituzione
- art. 20, Costituzione
- art. 19, Costituzione
Massime
Massima n. 14525
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 8, 19, 20, 21 e 49 Cost., nonche' all'art. 18, nn. 1 e 3, della legge 25 ottobre 1977, n. 881, di ratifica del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - dell'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, il quale prescrive la licenza del questore per le questue in luogo pubblico anche se fatte a fini religiosi o politici, nonche' dell'art. 285 del regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635. Nelle more dei giudizi a quibus e' stata, infatti, pubblicata ed e' entrata in vigore la legge 18 novembre 1981, n. 659, avente per dichiarato oggetto il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, il cui art. 3, settimo comma, ha disposto l'espressa abrogazione delle norme impugnate, per cui si rende necessario il riesame del giudizio sulla rilevanza della proposta questione di legittimita' costituzionale, alla luce della sopravvenuta normativa.
Massima n. 14526
Va ribadito che le disposizioni degli atti non aventi forza di legge, come i regolamenti, non sono sindacabili dalla Corte costituzionale. - S. nn. 38/1961 e 115/1971.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti, rispettivamente, ai pretori di Pesaro, Bologna, Bressanone, Pescara, Roma, Portoferraio ed al tribunale di Pordenone, affinché procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), tenendo conto della norma sopravvenuta, di cui all'art. 3, settimo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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