Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1981

Corte cost., sent. 8 giugno 1981, n. 93

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
93/1981
Data di deposito
8 giugno 1981
Data di decisione
9 aprile 1981
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:93

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 15 del 19 gennaio 1963
  • art. 75, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 30, legge n. 15 del 19 gennaio 1963
  • art. 212, decreto del Presidente della Repubblica n. 1224 del 30 giugno 1965
  • art. 79, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 80, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 82, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 81, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 3, legge n. 499 del 3 aprile 1958
  • art. 116, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 11506

L'istituto della liquidazione autoritativa e` stato introdotto dalla legge di delega negli stessi termini in cui e` stato recepito nella disposizione impugnata (che impone la capitalizzazione della rendita qualora alla scadenza del decennio il grado di inabilita` risulti compreso tra il 10% e il 16%, senza distinzione tra il caso di infortuni monocroni e quello di infortuni policroni). Inoltre, chi ha subito un solo infortunio non puo` attualmente dolersi del diverso trattamento - che avrebbe nel caso (del tutto ipotetico) di secondo infortunio - rispetto a chi subisse due infortuni in tempi diversi, per il primo dei quali non fosse stata invece capitalizzata la relativa rendita. Infine, la capitalizzazione in luogo della rendita, come modo di indennizzo del lavoratore infortunato, non implica sotto alcun aspetto attentato agli artt. 35 e 38 Cost., ma si risolve in una scelta di finanza assicurativa. Deve pertanto dichiararsi infondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 75 d.P.R. n. 1124 del 1965, in relazione all'art. 212 dello stesso d.P.R. e in riferimento agli artt. 3, 35, 38 e 76 Cost..

Massima n. 11507

La sostituzione della capitalizzazione alla rendita si esaurisce in una scelta di finanza assicurativa, sul cui nocumento o vantaggio in avvenire per l'infortunato operano complessi fenomeni economici ai quali e` estraneo l'art. 38, comma 2; inoltre non e` dimostrato ne` allo stato degli atti dimostrabile che il capitale, nel quale e` stata trasformata la rendita, riesca al lavoratore utile in minor misura del godimento della rendita stessa. In secondo luogo la disciplina, disposta in via normale con la disposizione impugnata non puo` compararsi con quella prevista per ipotesi eccezionali. Debbono pertanto ritenersi non fondate le questioni di illegittimita` costituzionale dell'art. 79 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e del combinato disposto dello stesso articolo - con particolare riferimento all'inciso "o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75" - e dell'art. 80 del medesimo d.P.R. in riferimento agli artt. 3 e 38, comma 2, Cost..

Massima n. 11508

La esclusione dell'attribuzione di una rendita complessiva nel caso di infortunio successivo ad altro gia` liquidato in capitale, secondo il nuovo regime, non e` in contrasto con la legge di delega, ma costituisce anzi la logica articolazione di un principio, da essa desumibile: ed esattamente dalla norma dell'art. 5 u.c. che prevede (in via eccezionale) la rivalutazione con rendita complessiva per le sole ipotesi di capitalizzazione da riscatto volontario ex legge 1958 (le altre, ex t.u. 1904, essendo a quella data ormai esaurite). E' pertanto infondata la questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 75, 79 e 80 d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 nella parte in cui, per essere intervenuta la capitalizzazione della rendita relativamente al primo infortunio, esclude il diritto ad una rendita corrispondente al grado di invalidita` derivata da due infortuni policroni in riferimento all'art. 76 Cost..

Massima n. 11509

Il minimo retributivo da prendere a base della capitalizzazione della rendita dell'infortunato, secondo il disposto dell'art. 116 comma 3 cui rinvia la norma impugnata, e` quello fissato per ogni triennio, con decreto ministeriale, risultante dalla media delle "retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennita` per inabilita` temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso". Trattasi quindi di una media. E se si riflette che la finanza assicurativa non puo` non procedere che per grandi numeri ed ancorarsi, appunto alle medie, deve concludersi che il meccanismo di commisurazione previsto dalla disposizione denunciata non viola gli invocati parametri costituzionali. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 75 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui impone la capitalizzazione della rendita, calcolata nel minimo della retribuzione annua, sollevata in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i sei procedimenti, iscritti ai nn. 423 registro ordinanze 1976, 212 registro ordinanze 1977, 13, 63, 64 e 99 registro ordinanze 1978;

dichiara non fondate le questioni di legittimità:

1) dell'art. 75 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui impone la capitalizzazione della rendita, calcolata nel minimo della retribuzione annua, e del combinato disposto degli artt. 75, 79 e 80 dello stesso d.P.R. nella parte in cui, per essere intervenuta la capitalizzazione relativamente al primo infortunio, esclude il diritto ad una rendita corrispondente al grado di invalidità derivata da due infortuni policroni, in riferimento agli artt. 3, 35, 38 e 76 della Costituzione, sollevate con ordinanza 7 aprile 1976 del Pretore di Genova e 27 ottobre 1977 del Pretore di La Spezia;

2) dell'art. 79 del d.P.R. 1124/1965 e del combinato disposto dello stesso articolo - con particolare riferimento all'inciso "o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75" - e dell'art. 80 del medesimo d.P.R. in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevate con ordinanze 1O marzo 1977 del Tribunale di Novara e 23 novembre 1977 del Tribunale de L'Aquila, nonché con ordinanza 14 novembre 1977 del Pretore di Mantova;

3) dell'art. 75 in relazione all'art. 212 dello stesso d.P.R. e in riferimento agli artt. 3,35,38 e 76 della Costituzione, sollevata con ordinanza 27 ottobre 1977 del Pretore di La Spezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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