Corte costituzionale
Sentenza n. 74/1981
Corte cost., sent. 26 maggio 1981, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 74/1981
- Data di deposito
- 26 maggio 1981
- Data di decisione
- 3 aprile 1981
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:74
Norme oggetto del giudizio
- art. 131, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 10, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 11502
La questione di legittimita` costituzionale della normativa che esonera il datore di lavoro dalla responsabilita` civile contrattuale in presenza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali - a meno che non sia intervenuta una sentenza penale che stabilisca che l'infortunio e` avvenuto per fatto imputabile al datore di lavoro o ad alcuno dei soggetti del cui operato egli debba civilmente rispondere - e` rilevante nel giudizio civile, indipendentemente dalla previa esclusione della responsabilita` da parte del giudice penale, poiche` tale normativa preclude ogni esame in ordine alla responsabilita` civile del datore di lavoro, mentre la stessa indagine sull'esistenza o meno di una sentenza penale ne presuppone l'applicazione.
Massima n. 11503
L'esonero del datore di lavoro dalla responsabilita` civile contrattuale in presenza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non determina nell'attuale stato della normativa, un sostanziale pregiudizio per il lavoratore, in quanto la responsabilita` civile del datore di lavoro rivive in tutta la pienezza dei princi`pi generali nell'ipotesi di sentenza penale di condanna che abbia affermato la responsabilita`, nella produzione dell'evento lesivo, del datore di lavoro o di qualsiasi suo sottoposto di cui egli debba civilmente rispondere secondo le norme generali (oppure nelle ipotesi di amnistia, morte dell'imputato o prescrizione del reato), ed e` da ritenere del tutto marginale in concreto, per la vastita` della normativa penale vigente in materia, l'eventualita` di un fatto lesivo che non integri gli estremi di un illecito penale. I limitati svantaggi che dal previsto esonero derivano pur sempre a carico del lavoratore, trovano una giustificazione, secondo la valutazione discrezionale del legislatore, nei molteplici e piu` significativi vantaggi assicurati allo stesso lavoratore (garanzia del risarcimento in ogni caso, anche se l'infortunio sia occorso per caso fortuito o addirittura per sua colpa, automaticita` della liquidazione dell'indennizzo), cosicche` la disparita` che ne consegue rispetto alla generalita` dei cittadini non e` arbitraria o irrazionale, corrispondendo a situazioni giuridicamente non omogenee. Il medesimo esonero inoltre non determina una disincentivazione del datore di lavoro ad adottare le misure precauzionali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, poiche` l'inosservanza o l'omissione di tali misure e` di per se` sufficiente ad integrare la responsabilita` penale del datore di lavoro per gli eventi lesivi a danno dei lavoratori ed a far rivivere, di conseguenza, integralmente la sua responsabilita` civile secondo i princi`pi generali. Pertanto, la normativa impugnata non puo` dirsi lesiva neppure dei valori del lavoro, della salute, dell'utilita` sociale dell'iniziativa economica privata. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, comma 1 e 131 d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 32 e 41 Cost.). - cfr. SS. nn. 22/1967, 134/1971
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, primo comma, e 131 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 32 e 41 della Costituzione, dal pretore di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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