Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1981

Corte cost., sent. 26 maggio 1981, n. 74

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
74/1981
Data di deposito
26 maggio 1981
Data di decisione
3 aprile 1981
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:74

Norme oggetto del giudizio

  • art. 131, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 10, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 11502

La questione di legittimita` costituzionale della normativa che esonera il datore di lavoro dalla responsabilita` civile contrattuale in presenza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali - a meno che non sia intervenuta una sentenza penale che stabilisca che l'infortunio e` avvenuto per fatto imputabile al datore di lavoro o ad alcuno dei soggetti del cui operato egli debba civilmente rispondere - e` rilevante nel giudizio civile, indipendentemente dalla previa esclusione della responsabilita` da parte del giudice penale, poiche` tale normativa preclude ogni esame in ordine alla responsabilita` civile del datore di lavoro, mentre la stessa indagine sull'esistenza o meno di una sentenza penale ne presuppone l'applicazione.

Massima n. 11503

L'esonero del datore di lavoro dalla responsabilita` civile contrattuale in presenza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non determina nell'attuale stato della normativa, un sostanziale pregiudizio per il lavoratore, in quanto la responsabilita` civile del datore di lavoro rivive in tutta la pienezza dei princi`pi generali nell'ipotesi di sentenza penale di condanna che abbia affermato la responsabilita`, nella produzione dell'evento lesivo, del datore di lavoro o di qualsiasi suo sottoposto di cui egli debba civilmente rispondere secondo le norme generali (oppure nelle ipotesi di amnistia, morte dell'imputato o prescrizione del reato), ed e` da ritenere del tutto marginale in concreto, per la vastita` della normativa penale vigente in materia, l'eventualita` di un fatto lesivo che non integri gli estremi di un illecito penale. I limitati svantaggi che dal previsto esonero derivano pur sempre a carico del lavoratore, trovano una giustificazione, secondo la valutazione discrezionale del legislatore, nei molteplici e piu` significativi vantaggi assicurati allo stesso lavoratore (garanzia del risarcimento in ogni caso, anche se l'infortunio sia occorso per caso fortuito o addirittura per sua colpa, automaticita` della liquidazione dell'indennizzo), cosicche` la disparita` che ne consegue rispetto alla generalita` dei cittadini non e` arbitraria o irrazionale, corrispondendo a situazioni giuridicamente non omogenee. Il medesimo esonero inoltre non determina una disincentivazione del datore di lavoro ad adottare le misure precauzionali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, poiche` l'inosservanza o l'omissione di tali misure e` di per se` sufficiente ad integrare la responsabilita` penale del datore di lavoro per gli eventi lesivi a danno dei lavoratori ed a far rivivere, di conseguenza, integralmente la sua responsabilita` civile secondo i princi`pi generali. Pertanto, la normativa impugnata non puo` dirsi lesiva neppure dei valori del lavoro, della salute, dell'utilita` sociale dell'iniziativa economica privata. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, comma 1 e 131 d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 32 e 41 Cost.). - cfr. SS. nn. 22/1967, 134/1971

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, primo comma, e 131 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 32 e 41 della Costituzione, dal pretore di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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