Corte costituzionale
Sentenza n. 62/1981
Corte cost., sent. 15 aprile 1981, n. 62
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 62/1981
- Data di deposito
- 15 aprile 1981
- Data di decisione
- 2 aprile 1981
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:62
Norme oggetto del giudizio
- art. 435, comma 3, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 12151
Il sistema costituzionale non prevede la garanzia del doppio grado di giurisdizione (cognizione di merito), mancando nel testo costituzionale una proposizione analoga a quella contenuta nell'art. 111, comma secondo, per il ricorso in cassazione, ed in tal senso chiaramente deponendo i lavori preparatori. La protezione costituzionale dell'appello non puo' desumersi, nemmeno indirettamente, con argomenti a fortiori dall'art. 125, comma, secondo Cost. che prevede l'istituzione di organi di giustizia amministrativa "di primo grado", poiche' tale norma riguarda il sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi della Regione rispetto al quale non e' dato il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost per violazione di legge. L'art. 24 Cost. assicura la tutela del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, ma non garantisce la parte contro la soppressione di un grado del processo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., della questione di legittimita' dell'art. 435, comma terzo, c.p.p, il quale prevede, quando il reato sia commesso in udienza, il giudizio immediato anche se il reato stesso rientri nella competenza di un giudice inferiore, con esclusione della garanzia del diritto al doppio grado di giurisdizione). - S. 122/1963, 92/1967, 54/1958, 117/1973, 70/1975, 73/1978, 72/1979, 188/1980, 53/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, la questione proposta con l'ordinanza in epigrafe dalla Corte d'appello di Venezia relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 435, ultimo comma, del codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE, Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze