Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1981

Corte cost., sent. 15 aprile 1981, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
62/1981
Data di deposito
15 aprile 1981
Data di decisione
2 aprile 1981
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leopoldo Elia
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:62

Norme oggetto del giudizio

  • art. 435, comma 3, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 12151

Il sistema costituzionale non prevede la garanzia del doppio grado di giurisdizione (cognizione di merito), mancando nel testo costituzionale una proposizione analoga a quella contenuta nell'art. 111, comma secondo, per il ricorso in cassazione, ed in tal senso chiaramente deponendo i lavori preparatori. La protezione costituzionale dell'appello non puo' desumersi, nemmeno indirettamente, con argomenti a fortiori dall'art. 125, comma, secondo Cost. che prevede l'istituzione di organi di giustizia amministrativa "di primo grado", poiche' tale norma riguarda il sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi della Regione rispetto al quale non e' dato il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost per violazione di legge. L'art. 24 Cost. assicura la tutela del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, ma non garantisce la parte contro la soppressione di un grado del processo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., della questione di legittimita' dell'art. 435, comma terzo, c.p.p, il quale prevede, quando il reato sia commesso in udienza, il giudizio immediato anche se il reato stesso rientri nella competenza di un giudice inferiore, con esclusione della garanzia del diritto al doppio grado di giurisdizione). - S. 122/1963, 92/1967, 54/1958, 117/1973, 70/1975, 73/1978, 72/1979, 188/1980, 53/1981.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, la questione proposta con l'ordinanza in epigrafe dalla Corte d'appello di Venezia relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 435, ultimo comma, del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE, Cancelliere

Testo integrale

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