Corte costituzionale
Sentenza n. 193/1981
Corte cost., sent. 17 dicembre 1981, n. 193
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 193/1981
- Data di deposito
- 17 dicembre 1981
- Data di decisione
- 26 novembre 1981
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:193
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 2, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 32, comma 2, legge n. 300 del 24 maggio 1970
- legge n. 169 del 26 aprile 1974
- art. 32, comma 1, legge n. 300 del 24 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 11554
Il sacrificio di tempo per adempiere le funzioni pubbliche, altrimenti utilizzabile in attivita` economicamente produttive, e` richiesto sia ai lavoratori dipendenti che a quelli autonomi. Ne` rileva che questi ultimi possano, con ulteriore impegno di tempo e di attivita`, produrre quello che non hanno potuto produrre nelle ore assorbite dalla carica pubblica poiche` da questa ulteriore attivita` essi avrebbero ricavato un beneficio aggiuntivo, e non sostitutivo. Pertanto l'attribuzione ai lavoratori dipendenti privati eletti alla carica di sindaco o assessore comunale della facolta` di ottenere permessi senza retribuzione non discrimina irragionevolmente costoro nei confronti dei lavoratori autonomi. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 32, comma 2 l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 11555
Per quanto riguarda i sindaci ed assessori (ed anche consiglieri) comunali la l. n. 169 del 1974 al fine di eliminare o di attenuare la gratuita` della relativa funzione, ha attribuito un'apposita indennita`, la cui adeguatezza non e` peraltro oggetto di contestazione. Pertanto l'attribuzione ai lavoratori dipendenti privati eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale della facolta` di ottenere permessi senza retribuzione non discrimina irragionevolmente tra abbienti e non abbienti. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 32, comma 2 l. 24 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51, comma 1 Cost.).
Massima n. 11556
L'attribuzione ai lavoratori dipendenti privati eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale della facolta` di ottenere permessi non retribuiti, non discrimina irragionevolmente costoro nei confronti dei dipendenti pubblici i quali, nella medesima situazione, possono ottenere l'aspettativa o comunque l'autorizzazione ad assentarsi senza perdere la retribuzione. La diversita` di trattamento di questi ultimi non viola il principio di eguaglianza, attesa la perdurante differenza tra impiego pubblico e impiego privato gia` piu` volte riconosciuta da questa Corte, mentre, trattandosi nella specie della diversita` dell'onere posto a carico del datore di lavoro pubblico e di quello privato, per agevolare la partecipazione del lavoratore alle funzioni pubbliche elettive, non puo` prescindersi neppure dalla rilevanza che ha la diversa entita` delle risorse rispettive. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 32, comma 2, della l. 24 maggio 1970, n. 300 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. SS. nn. 209/1975, 49/1976, 194/1976
Massima n. 11557
La mancata retribuzione dei permessi riconosciuti ai lavoratori dipendenti privati eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale non costitusce un illegittimo impedimento economico alla loro partecipazione all'organizzazione politica del Paese, poiche` la legge vigente attribuisce ai sindaci e agli assessori un'apposita indennita`. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 32, comma 2 l. 24 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento all'art. 3, comma 2 Cost.).
Massima n. 11558
Come la Corte ha deciso in relazione ad un'analoga questione il comma 3 dell'art. 51 Cost. si limita a stabilire il principio della conservazione del posto di lavoro, quanto al lavoratore chiamato a funzioni elettive; ma non richiede affatto, pur non escludendolo a priori, che il periodo di assenza dal lavoro nel corso del quale la prestazione del lavoratore sia resa impossibile od inesigibile dall'esercizio delle funzioni predette, venga retribuito ne` tutto ne` in parte. L'art. 36 Cost. garantisce al lavoratore la proporzione fra retribuzione e quantita` e qualita` del lavoro, e quindi non e` certamente invocabile nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore per sostenere che debba essere compensato, totalmente, il lavoro non svolto a causa dell'impegno nella pubblica funzione. Pertanto non e` illegittima la mancata retribuzione dei permessi concessi ai lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 32, comma 2 l. 24 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento agli artt. 36, comma 1 e 51, comma 3 Cost.). - cfr. S. n. 35/1981.
Massima n. 11559
Le situazioni messe a confronto dal giudice a quo - per inferirne una ingiustificata discriminazione, in ordine al regime dei permessi, tra lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale e lavoratori eletti alla ulteriore carica di sindaco o di assessore - non sono identiche, poiche` il tempo richiesto per l'esercizio della seconda e` diverso e incontrollabile e l'impegno da questa richiesto e` ben altrimenti gravoso rispetto a quello richiesto dalla prima. La denunciata discriminazione e` dunque insussistente: il legislatore non ha favorito i consiglieri comunali rispetto ai sindaci e agli assessori perche` tutti, in quanto consiglieri, hanno diritto alla retribuzione, da parte del datore di lavoro, del tempo necessario all'espletamento del mandato di consigliere e perche` i sindaci di tutti i comuni e gli assessori dei comuni nei quali la funzione ha maggiore importanza usufruiscono di una indennita` mensile cui si aggiunge la indennita` di presenza alle sedute del consiglio. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 32, comma 2 l. 24 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 11560
Come la Corte ha gia` ritenuto in ordine ad un'analoga questione, l'art. 51, comma 3 Cost. non impone, ma non esclude che la legge ordinaria possa stabilire che il periodo di assenza dal lavoro per l'espletamento della funzione pubblica sia retribuito in tutto o in parte. Accordare un diritto non significa vietare al legislatore ordinario di accordare altri diritti, si intende nei limiti derivanti da altre disposizioni costituzionali. Non e` pertanto illegittima la previsione di assenze retribuite per i lavoratori eletti a consigliere comunale contenute nella norma impugnata, nei limiti che essa fissa, mantenendo la retribuzione per il tempo "strettamente necessario" all'adempimento del mandato. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 32, comma 1 l. 24 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento all'art. 51, comma 3 Cost.). - cfr. S. n. 35/1981
Massima n. 11561
La soddisfazione dell'interesse costituzionale alla possibilita` di tutti i cittadini di concorrere alle cariche elettive (art. 51) ben puo` giustificare un ragionevole sacrificio degli interessi del datore di lavoro. E' pertanto ragionevole la norma ordinaria che prevede l'obbligo della retribuzione dei permessi per l'espletamento della carica di consigliere comunale, previsti limitatamente al "tempo strettamente necessario", e cio` sia se tale retribuzione si voglia ritenere una "spesa pubblica", di cui all'art. 53 Cost., sia se piu` propriamente la si voglia classificare come "prestazione patrimoniale imposta" di cui all'art. 23 Cost.. Ne` a questa conclusione potrebbe vittoriosamente opporsi il richiamo alla sinallagmaticita` del rapporto di lavoro, posto che l'onere addossato al datore e` pur sempre strettamente connesso allo svolgimento in atto di quello stesso rapporto. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 32, comma 1 l. 24 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento all'art. 53, Cost.).
Massima n. 11562
La scelta - per il lavoratore eletto consigliere comunale - fra richiedere l'aspettativa o l'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario e` facoltativa da parte del lavoratore. Il principio di eguaglianza non potrebbe, dunque, immaginarsi violato a danno del lavoratore che ha optato per l'una o per l'altra soluzione consentita dalla legge. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 32, comma 1 l. 24 maggio 1970, n. 300, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), sollevate con riferimento agli artt. 3, 36, 51, primo e terzo comma, e 53 della Costituzione dai pretori di Firenze, di Bari, di Lucca, nonché dal tribunale di Lucca con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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