Corte costituzionale
Sentenza n. 11/1981
Corte cost., sent. 10 febbraio 1981, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 11/1981
- Data di deposito
- 10 febbraio 1981
- Data di decisione
- 29 gennaio 1981
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:11
Norme oggetto del giudizio
- art. 296, codice civile
- art. 311, codice civile
- art. 312, n.3, codice civile
- art. 3, n.3, legge n. 431 del 5 giugno 1967
- art. 314, comma 1, /17, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 10019
Sono irrilevanti le questioni di legittimita` costituzionale delle norme che attengono alla competenza e ai poteri del tribunale dei minorenni del luogo di residenza dell'adottante e al consenso dei genitori del minore adottando nell'adozione ordinaria, in quanto dette norme hanno gia` ricevuto applicazione in altre sedi, mentre il giudice a quo, quale giudice di rinvio, trova una precisa delimitazione al tema del suo decidere nel principio di diritto enunziato dalla Cassazione, che attiene alla cessazione dello stato di adottabilita` nel procedimento di adozione speciale, a seguito di "dichiarazione definitiva" dell'adozione ordinaria. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 296, 311, 312 n. 3 del codice civile e 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25, primo comma, 30, secondo comma e 31, secondo comma, Cost.).
Massima n. 10020
La norma dalla quale la Cassazione ha tratto il principio di diritto deve essere valutata, ai fini del sindacato di costituzionalita`, secondo l'interpretazione adottata dalla Cassazione in sede di enunciazione del principio medesimo.
Massima n. 10021
Il regime delle preclusioni proprio del giudizio di rinvio non impedisce di proporre questioni di legittimita` costituzionale in ordine a quella norma dalla quale la Cassazione ha tratto il principio di diritto cui deve uniformarsi il giudice di rinvio. - cfr. S.n. 138/1977.
Massima n. 10022
Dal combinato disposto degli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, Cost. emerge, quale valore primario, la promozione della personalita` del soggetto umano in formazione e la sua educazione nel luogo a cio` piu` idoneo, che e` in primissima istanza la famiglia di origine e solo in caso di incapacita` di questa una famiglia sostitutiva, poiche` il minore richiede, per la sua crescita normale, affetti individualizzati e continui, ambienti non precari, situazioni non conflittuali. Il diritto dei genitori del sangue sta e viene meno in relazione alla capacita` funzionale di assolvere i compiti previsti dall'art. 30, primo comma, Cost. con carattere di effettivita` (e quindi con impegno personale e diretto, senza possibilita` di delegare ad altri detti compiti), mentre nella ricerca della famiglia sostitutiva va perseguita la soluzione ottimale in concreto per l'interesse del minore, quella cioe` che piu` garantisca dal punto di vista morale la migliore cura della persona.
Massima n. 10023
La prevalenza accordata dalla legge al provvedimento di adozione ordinaria rispetto al decreto che dichiara lo stato di adottabilita`, nel senso che il primo (secondo l'interpretazione della Cassazione) determina automaticamente la caducazione dello stato di adottabilita`, non e` conforme ai principi costituzionali, nel caso in cui siano diversi il giudice chiamato a pronunciare sull'adozione ordinaria e quello competente a conoscere sull'adozione speciale e, prima ancora, sullo stato di adottabilita`: il decreto sullo stato di adottabilita`, infatti, conclude motivatamente una serie procedimentale complessa, ed e` suscettibile di impugnazione e di revoca, mentre il procedimento di adozione ordinaria (il cui decreto conclusivo non deve essere motivato) offre minori garanzie agli interessi del minore; tale prevalenza, inoltre, non assicura un trattamento ragionevolmente eguale di tutti i minori in stato di abbandono e, infine, favorendo indirettamente la conclusione di vicende iniziate in chiara elusione delle norme sull'adozione speciale, puo` incentivare quel "mercato dei bambini" cui si oppongono non soltanto lo spirito e la lettera della nostra disciplina costituzionale e legislativa, ma il comune sentire dei cittadini. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 30, primo e secondo comma, Cost., l'art. 314/17, primo comma, cod. civ., nella parte in cui, anche quando l'adozione ordinaria e` pronunciata da giudice diverso da quello competente per l'adozione speciale, dispone che lo stato di adottabilita` cessa per adozione ordinaria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 296, 311, 312, n. 3, del codice civile e dell'art. 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431, sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe dalla Corte d'appello di Torino - sezione speciale per i minorenni - in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 25, primo comma, 30, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 314/17, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, anche quando l'adozione ordinaria è pronunciata da giudice diverso da quello competente per l'adozione speciale, dispone che lo stato di adottabilità cessa per adozione ordinaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 gennaio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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