Corte costituzionale

Sentenza n. 11/1981

Corte cost., sent. 10 febbraio 1981, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
11/1981
Data di deposito
10 febbraio 1981
Data di decisione
29 gennaio 1981
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leopoldo Elia
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:11

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10019

Sono irrilevanti le questioni di legittimita` costituzionale delle norme che attengono alla competenza e ai poteri del tribunale dei minorenni del luogo di residenza dell'adottante e al consenso dei genitori del minore adottando nell'adozione ordinaria, in quanto dette norme hanno gia` ricevuto applicazione in altre sedi, mentre il giudice a quo, quale giudice di rinvio, trova una precisa delimitazione al tema del suo decidere nel principio di diritto enunziato dalla Cassazione, che attiene alla cessazione dello stato di adottabilita` nel procedimento di adozione speciale, a seguito di "dichiarazione definitiva" dell'adozione ordinaria. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 296, 311, 312 n. 3 del codice civile e 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25, primo comma, 30, secondo comma e 31, secondo comma, Cost.).

Massima n. 10020

La norma dalla quale la Cassazione ha tratto il principio di diritto deve essere valutata, ai fini del sindacato di costituzionalita`, secondo l'interpretazione adottata dalla Cassazione in sede di enunciazione del principio medesimo.

Massima n. 10021

Il regime delle preclusioni proprio del giudizio di rinvio non impedisce di proporre questioni di legittimita` costituzionale in ordine a quella norma dalla quale la Cassazione ha tratto il principio di diritto cui deve uniformarsi il giudice di rinvio. - cfr. S.n. 138/1977.

Massima n. 10022

Dal combinato disposto degli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, Cost. emerge, quale valore primario, la promozione della personalita` del soggetto umano in formazione e la sua educazione nel luogo a cio` piu` idoneo, che e` in primissima istanza la famiglia di origine e solo in caso di incapacita` di questa una famiglia sostitutiva, poiche` il minore richiede, per la sua crescita normale, affetti individualizzati e continui, ambienti non precari, situazioni non conflittuali. Il diritto dei genitori del sangue sta e viene meno in relazione alla capacita` funzionale di assolvere i compiti previsti dall'art. 30, primo comma, Cost. con carattere di effettivita` (e quindi con impegno personale e diretto, senza possibilita` di delegare ad altri detti compiti), mentre nella ricerca della famiglia sostitutiva va perseguita la soluzione ottimale in concreto per l'interesse del minore, quella cioe` che piu` garantisca dal punto di vista morale la migliore cura della persona.

Massima n. 10023

La prevalenza accordata dalla legge al provvedimento di adozione ordinaria rispetto al decreto che dichiara lo stato di adottabilita`, nel senso che il primo (secondo l'interpretazione della Cassazione) determina automaticamente la caducazione dello stato di adottabilita`, non e` conforme ai principi costituzionali, nel caso in cui siano diversi il giudice chiamato a pronunciare sull'adozione ordinaria e quello competente a conoscere sull'adozione speciale e, prima ancora, sullo stato di adottabilita`: il decreto sullo stato di adottabilita`, infatti, conclude motivatamente una serie procedimentale complessa, ed e` suscettibile di impugnazione e di revoca, mentre il procedimento di adozione ordinaria (il cui decreto conclusivo non deve essere motivato) offre minori garanzie agli interessi del minore; tale prevalenza, inoltre, non assicura un trattamento ragionevolmente eguale di tutti i minori in stato di abbandono e, infine, favorendo indirettamente la conclusione di vicende iniziate in chiara elusione delle norme sull'adozione speciale, puo` incentivare quel "mercato dei bambini" cui si oppongono non soltanto lo spirito e la lettera della nostra disciplina costituzionale e legislativa, ma il comune sentire dei cittadini. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 30, primo e secondo comma, Cost., l'art. 314/17, primo comma, cod. civ., nella parte in cui, anche quando l'adozione ordinaria e` pronunciata da giudice diverso da quello competente per l'adozione speciale, dispone che lo stato di adottabilita` cessa per adozione ordinaria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 296, 311, 312, n. 3, del codice civile e dell'art. 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431, sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe dalla Corte d'appello di Torino - sezione speciale per i minorenni - in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 25, primo comma, 30, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 314/17, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, anche quando l'adozione ordinaria è pronunciata da giudice diverso da quello competente per l'adozione speciale, dispone che lo stato di adottabilità cessa per adozione ordinaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 gennaio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze