Corte costituzionale

Sentenza n. 100/1981

Corte cost., sent. 8 giugno 1981, n. 100

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
100/1981
Data di deposito
8 giugno 1981
Data di decisione
7 maggio 1981
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Arnaldo Maccarone
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:100

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, regio decreto legge n. 511 del 31 maggio 1946

Parametri

Massime

Massima n. 10025

Per quanto concerne la materia disciplinare riguardante i magistrati, il principio di legalita` trova piena applicazione, oltre che come fondamentale esigenza dello stato di diritto, come conseguenza necessaria del nuovo assetto dato alla magistratura dal legislatore costituente, del quale sono puntuali espressioni la garanzia di indipendenza (artt. 101 e 104 Cost.) e di inamovibilita`, se non a seguito di deliberazione del Consiglio Superiore della magistratura per motivi previsti (art. 107 Cost.) dall'ordinamento giudiziario, le cui norme sono stabilite con legge (art. 108 Cost.).

Massima n. 10026

Quando il contenuto dei valori tutelati dalla norma proibitiva (fiducia e considerazione di cui il magistrato deve godere; prestigio dell'ordine giudiziario) e` tale da rendere impossibile prevedere tutti i comportamenti che possono lederli, trattandosi di principi deontologici che non consentono di essere ricompresi in schemi preordinati, le previsioni normative in materia non possono non avere portata generale perche` una indicazione tassativa renderebbe legittimi comportamenti non previsti ma ugualmente riprovati dalla coscienza sociale; e il principio di legalita` si attua anche con l'uso di espressioni sufficienti per individuare con certezza il precetto e per giudicare se una determinata condotta l'abbia o meno violato. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 101, secondo comma e 108, primo comma, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511). - cfr. S.nn. 191/1970 e 188/1975.

Massima n. 10027

I magistrati godono degli stessi diritti di liberta` garantiti ad ogni altro cittadino e quindi anche della liberta` di manifestazione del pensiero (che ammette limiti posti dalla legge e fondati su precetti costituzionali), ma i valori costituzionali dell'imparzialita` e dell'indipendenza dei magistrati vanno tutelati anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento; pertanto, la liberta` di manifestazione del pensiero deve essere bilanciata con l'esigenza di tutelare, in funzione dell'imparzialita` e dell'indipendenza, la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione, in modo da assicurare il prestigio dell'intero ordine, vale a dire la fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria, risultando vietato soltanto l'esercizio anomalo di quella liberta` e cioe` l'abuso, che si verifica ove siano lesi gli altri valori sopra menzionati. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 21, primo comma, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511).

Massima n. 14037

Il principio di legalita` di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., interpretato nel necessario collegamento con il primo comma dello stesso articolo, si riferisce solo alla materia penale e non e` di conseguenza estensibile a situazioni, come gli illeciti disciplinari, estranee all'attivita` del giudice penale, pur se con questa possono presentare, per determinati aspetti, una qualche affinita`; l'esercizio del potere disciplinare e` regolato, invero, da principi sostanzialmente differenti e meno incisivi di quelli che reggono l'esercizio del magistero penale, poiche` risponde alla potesta` amministrativa dello Stato, e non alla funzione di giustizia che quest'ultimo assolve attraverso l'attivita` giudiziaria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, nella parte in cui sottopone a sanzione disciplinare il magistrato che tenga in ufficio o fuori condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere o che comprometta il prestigio dell'Ordine giudiziario, sollevate con le ordinanze della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura indicate in epigrafe in relazione agli artt. 21, primo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, e 108, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze