Corte costituzionale
Ordinanza n. 153/1981
Corte cost., ord. 24 luglio 1981, n. 153
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 153/1981
- Data di deposito
- 24 luglio 1981
- Data di decisione
- 15 luglio 1981
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- GIONFRIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:153
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 877 del 18 dicembre 1973
- art. 2, legge n. 877 del 18 dicembre 1973
- art. 13, legge n. 877 del 18 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 14517
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost. - della legge 18 dicembre 1973, n. 877 e in particolare dell'art. 1, primo comma, nella parte in cui stabilisce i requisiti perche' determinati rapporti siano soggetti alla disciplina del lavoro a domicilio, sollevata per la riscontrata discordanza del testo dell'art. 1, gia' approvato dalla Camera dei deputati rispetto a quello approvato dal Senato. Poiche' nelle more del presente giudizio e' entrata in vigore la legge 16 dicembre 1980, n. 858, di interpretazione autentica e di modificazione del succitato art. 1, si rende necessario il riesame della rilevanza alla stregua della mutata situazione normativa.
Massima n. 14518
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 27 Cost., dell'art. 13 in relazione all'art. 2 della l. 18 dicembre 1973, n. 877, nella parte in cui equipara il trattamento punitivo dell'intermediario a quello del comittente in materia di lavoro a domicilio, in quanto il giudice a quo ha omesso ogni motivazione sia in punto di rilevanza sia in relazione alla non manifesta infondatezza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, sollevata dal Pretore di Pistoia, in riferimento all'art. 27 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pistoia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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