Corte costituzionale

Ordinanza n. 153/1981

Corte cost., ord. 24 luglio 1981, n. 153

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
153/1981
Data di deposito
24 luglio 1981
Data di decisione
15 luglio 1981
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
GIONFRIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:153

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge n. 877 del 18 dicembre 1973
  • art. 2, legge n. 877 del 18 dicembre 1973
  • art. 13, legge n. 877 del 18 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 14517

Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost. - della legge 18 dicembre 1973, n. 877 e in particolare dell'art. 1, primo comma, nella parte in cui stabilisce i requisiti perche' determinati rapporti siano soggetti alla disciplina del lavoro a domicilio, sollevata per la riscontrata discordanza del testo dell'art. 1, gia' approvato dalla Camera dei deputati rispetto a quello approvato dal Senato. Poiche' nelle more del presente giudizio e' entrata in vigore la legge 16 dicembre 1980, n. 858, di interpretazione autentica e di modificazione del succitato art. 1, si rende necessario il riesame della rilevanza alla stregua della mutata situazione normativa.

Massima n. 14518

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 27 Cost., dell'art. 13 in relazione all'art. 2 della l. 18 dicembre 1973, n. 877, nella parte in cui equipara il trattamento punitivo dell'intermediario a quello del comittente in materia di lavoro a domicilio, in quanto il giudice a quo ha omesso ogni motivazione sia in punto di rilevanza sia in relazione alla non manifesta infondatezza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, sollevata dal Pretore di Pistoia, in riferimento all'art. 27 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pistoia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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