Corte costituzionale
Ordinanza n. 10/1981
Corte cost., ord. 28 gennaio 1981, n. 10
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 10/1981
- Data di deposito
- 28 gennaio 1981
- Data di decisione
- 22 gennaio 1981
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:10
Norme oggetto del giudizio
- art. 47, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 48, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 14499
La disciplina prevista dall'art. 48, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, a norma del quale non e' possibile concedere la semiliberta' in determinate ipotesi, e' ovviamente applicabile anche ai soggetti che si trovano ad espiare la pena per reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge citata; cio', tuttavia, non comporta che la norma denunciata incida sull'ambito temporale di efficacia della norma penale in forza della quale fu emessa la condanna, concernendo, al contrario, soltanto l'applicabilita' della ben diversa disciplina attinente al regime di espiazione della pena detentiva gia' inflitta al momento dell'entrata in vigore della legge in esame. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., dell'art. 48, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'art. 47, secondo comma, stessa legge). - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondate, perche' gia' decise, le questioni di legittimita' costituzionale dello stesso art. 48, terzo comma, in relazione all'art. 47, secondo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 111, primo comma, Cost.. Al riguardo, v. nota a massime sent. n. 107/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, terzo comma (in relazione all'art. 47, secondo comma), della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe - in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 111, primo comma, della Costituzione - dal Tribunale per i minorenni di Roma, dalla sezione di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Napoli e dalla sezione di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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