Corte costituzionale
Sentenza n. 58/1980
Corte cost., sent. 22 aprile 1980, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 58/1980
- Data di deposito
- 22 aprile 1980
- Data di decisione
- 16 aprile 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:58
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 9817
Nel subordinare alla necessita` dell'acquirente dell'immobile locato la risoluzione del contratto sottoponendo la relativa azione di recesso al decorso di un biennio dall'acquisto, il legislatore ha razionalmente contemperato l'interesse del conduttore con quello del proprietario senza vanificare il diritto di quest'ultimo ovvero scoraggiare i risparmiatori dal bene casa. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 42 e 47 Cost., degli artt. 59, n. 1, e 61 L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui consentono al locatore, in regime vincolistico, di ottenere la disponibilita` dell'immobile soltanto se lo abbia acquistato da almeno due anni e provi la necessita` di destinarlo a proprio uso abitativo o commerciale). - cfr. S.n. 22/1980.
Massima n. 9818
E' oggettivamemnte diversa - si` da giustificare un differente trattamento - la situazione del locatore che agisce per necessita` da quella dell'acquirente che, debitamente abilitato (licenza, ovvero concessione prescritta dalle leggi urbanistiche) intenda procedere alla ricostruzione o trasformazione dell'immobile, cosi` appagando anche un interesse generale - quale quello all'incremento e alle migliorie del patrimonio edilizio - con salvaguardia di quello del conduttore (attraverso il previsto preavviso di sei mesi) e rimanendo altresi` escluso ogni intento speculativo, atteso che l'immobile, una volta ricostruito, non potra` essere locato che in conformita` della legge sull'equo canone. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 47 Cost., degli artt. 61 e 59, n. 4, L. n. 392 del 1978 nella parte in cui non subordinano l'azione di recesso per demolizione o trasformazione al decorso di un termine biennale dall'acquisto, analogamente a quanto accade per la necessita` del locatore - acquirente).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. - dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 59, n. 1 e 61 della legge sull'equo canone n. 392 del 1978, sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 47 della Costituzione con l'ordinanza n. 217 del 1979, in epigrafe descritta;
2. - dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 - in relazione all'art. 59, n. 4 - della citata legge 392 del 1978, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, e 47 della Costituzione, con l'ordinanza n. 262 del 1979, anch'essa in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze