Corte costituzionale

Sentenza n. 58/1980

Corte cost., sent. 22 aprile 1980, n. 58

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
58/1980
Data di deposito
22 aprile 1980
Data di decisione
16 aprile 1980
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:58

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9817

Nel subordinare alla necessita` dell'acquirente dell'immobile locato la risoluzione del contratto sottoponendo la relativa azione di recesso al decorso di un biennio dall'acquisto, il legislatore ha razionalmente contemperato l'interesse del conduttore con quello del proprietario senza vanificare il diritto di quest'ultimo ovvero scoraggiare i risparmiatori dal bene casa. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 42 e 47 Cost., degli artt. 59, n. 1, e 61 L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui consentono al locatore, in regime vincolistico, di ottenere la disponibilita` dell'immobile soltanto se lo abbia acquistato da almeno due anni e provi la necessita` di destinarlo a proprio uso abitativo o commerciale). - cfr. S.n. 22/1980.

Massima n. 9818

E' oggettivamemnte diversa - si` da giustificare un differente trattamento - la situazione del locatore che agisce per necessita` da quella dell'acquirente che, debitamente abilitato (licenza, ovvero concessione prescritta dalle leggi urbanistiche) intenda procedere alla ricostruzione o trasformazione dell'immobile, cosi` appagando anche un interesse generale - quale quello all'incremento e alle migliorie del patrimonio edilizio - con salvaguardia di quello del conduttore (attraverso il previsto preavviso di sei mesi) e rimanendo altresi` escluso ogni intento speculativo, atteso che l'immobile, una volta ricostruito, non potra` essere locato che in conformita` della legge sull'equo canone. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 47 Cost., degli artt. 61 e 59, n. 4, L. n. 392 del 1978 nella parte in cui non subordinano l'azione di recesso per demolizione o trasformazione al decorso di un termine biennale dall'acquisto, analogamente a quanto accade per la necessita` del locatore - acquirente).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 59, n. 1 e 61 della legge sull'equo canone n. 392 del 1978, sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 47 della Costituzione con l'ordinanza n. 217 del 1979, in epigrafe descritta;

2. - dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 - in relazione all'art. 59, n. 4 - della citata legge 392 del 1978, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, e 47 della Costituzione, con l'ordinanza n. 262 del 1979, anch'essa in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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