Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1979

Corte cost., sent. 26 luglio 1979, n. 93

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
93/1979
Data di deposito
26 luglio 1979
Data di decisione
12 luglio 1979
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Arnaldo Maccarone
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:93

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 2, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
  • art. 10, comma 3, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
  • legge n. 633 del 24 luglio 1957
  • art. 443, codice di procedura civile
  • art. 13, legge n. 300 del 20 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 9930

Esistono indubbiamente delle differenze tra il rapporto di lavoro ordinario di diritto privato e quello dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, la cui regolamentazione deve tener conto delle finalita' di pubblico interesse, inerenti alla natura del servizio che riguarda la generalita' dei consociati: ed e` certamente meritevole di tutela l'esigenza di dare a tali imprese di pubblico interesse la possibilita` di esaminare preventivamente le doglianze dei dipendenti al fine di accertare l'eventuale fondatezza, evitando cosi` lunghe e dispendiose procedure giudiziarie le quali potrebbero anche compromettere la funzionalita` del servizio (sentenza n. 57 del 1972). Ma tali procedimenti preliminari non possono risolversi in attentati al diritto di proporre l'azione in giudizio; e d'altra parte a soddisfare quell'esigenza e` sufficiente prevedere che il previo esperimento del ricorso costituisca una condizione di procedibilita`, la quale non implica decadenza del diritto. Va quindi dichiarata l'illegittimita` costituzionale dell'art. 10 commi secondo e terzo r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato dalla l. n. 633 del 1957, nella parte in cui dispone l'improponibilita` e non l'improcedibilita` dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico, nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica. - cfr. SS. nn. 57/1972, 174/1972, 41/1979 e O. n. 242/1976

Massima n. 9931

Ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, per necessaria conseguenzialita`, l'illegittimita` costituzionale dell'art. 10 commi secondo e terzo r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato dalla l. n. 633 del 1957, nella parte in cui dispone l'improponibilita` e non l'improcedibilita` dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico, nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica, va estesa alle ipotesi in cui la controversia abbia per oggetto l'accertamento di ogni altro diritto di natura esclusivamente patrimoniale inerente al rapporto di lavoro.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato dalla legge n. 633 del 1957 (coordinamento delle norme sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui dispone l'improponibilità e non la improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica;

b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara, altresì, l'illegittimità costituzionale derivata dello stesso art. 10 nella parte in cui dispone l'improponibilità e non la improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di tardiva o di mancata presentazione del ricorso in via gerarchica nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento di ogni altro diritto "non esclusivamente patrimoniale", diverso da quello indicato sui a), inerente al rapporto di lavoro.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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