Corte costituzionale
Sentenza n. 85/1979
Corte cost., sent. 26 luglio 1979, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 85/1979
- Data di deposito
- 26 luglio 1979
- Data di decisione
- 12 luglio 1979
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:85
Norme oggetto del giudizio
- art. 152, codice di procedura civile (disp. att.)
- art. 9, legge n. 533 del 11 agosto 1973
- legge n. 533 del 11 agosto 1973
- art. 442, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 9929
Il disegno costituzionale delineato dall'art. 38 in materia di sicurezza sociale viene realizzato per gli invalidi al lavoro attraverso l'assistenza diretta e per i lavoratori mediante il sistema della mutualita` e dell'assicurazione obbligatoria. Pur essendo diversi i mezzi e gli strumenti adoperati, comune e` la finalita` perseguita. E la evoluzione normativa in materia dimostra la tendenza ad assicurare ai due metodi predisposti dal legislatore un comune trattamento. Le due situazioni, oltre che assimilabili sul piano sostanziale, sono infatti regolate dal medesimo procedimento in caso di controversia giudiziaria, in base al nuovo testo dell'art. 442 c.p.c., introdotto con la l. 11 agosto 1973, n.533, la cui disciplina riguarda tutte le controversie relative ad ogni forma di assistenza e previdenza obbligatorie e comprende, quindi, anche quelle promosse da mutilati e invalidi civili, ai quali l'ordinamento attribuisce un diritto soggettivo perfetto all'assistenza. Non essendovi percio` ragione di differenziazione, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost., l'art. 152 disp. att. c.p.c., nella parte in cui esclude gli aventi diritto all'assistenza pubblica dal beneficio della non assoggettabilita`, in caso di soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio promosso per ottenere prestazioni previdenziali. - cfr. S. n.60/79
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533, nella parte in cui non include, tra coloro che possono beneficiare del particolare trattamento riguardante le spese giudiziali, i destinatari di assistenza pubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze