Corte costituzionale
Sentenza n. 81/1979
Corte cost., sent. 26 luglio 1979, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 81/1979
- Data di deposito
- 26 luglio 1979
- Data di decisione
- 12 luglio 1979
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:81
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 352 del 10 maggio 1976
Parametri
- art. 31, statuto regione Sardegna
- art. 3, lett.d, statuto regione Sardegna
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 27, statuto regione Sardegna
- art. 32, statuto regione Sardegna
- art. 34, statuto regione Sardegna
- art. 116, Costituzione
- art. 84, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 37, statuto regione Sardegna
- art. 51, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 26, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 48, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 118, Costituzione
- art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 117, Costituzione
- art. 6, statuto regione Sardegna
- art. 33, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 126, Costituzione
- art. 49, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 50, statuto regione Sardegna
- art. 3, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 38, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.21, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 11792
Le disposizioni dettate dagli artt. 1 e 2 della legge 10 maggio 1976 n. 352 in attuazione delle dettagliate prescrizioni della direttiva n. 75/268 CEE vincolano il Consiglio dei Ministri nel momento in cui esso, ricorrendone i presupposti, emana i provvedimenti normativi che rimediano all'inerzia degli organi legislativi di tutte le Regioni a statuto ordinario e speciale inadempienti: con la conseguenza che l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato regolato dall'art. 2 della legge n. 352/1976 si concreta necessariamente in una normazione che - per i limiti che ne condizionano la potenzialita` precettiva e per i caratteri di secondarieta` e di dipendenza che deve assumere nei confronti della legge statale - non eccede la sfera della competenza regolamentare del Governo. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 352 "Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate", promossa dalla Regione Valle d'Aosta, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, e dalla Regione Sardegna, in riferimento agli artt. 116, 117, 118 e 126 della Costituzione; 2, 4,, 48 dello statuto della Regione Valle d'Aosta; 3, comma terzo, 8, n. 21, 16, 26, 33, 38, 49, 51 e 84 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 3, lett. d), 6, 27, 31, 32, 34, 37 e 50 dello statuto della Regione Sardegna).
Massima n. 11793
L'intervento sostitutivo del Governo previsto dall'art. 2 della legge 10 maggio 1976 n. 352 in caso di inerzia degli organi amministrativi regionali non lede la sfera di autonomia delle Regioni a statuto ordinario o statuto speciale in quanto trova giustificazione nel generale interesse nazionale ad un puntuale e tempestivo adempimento degli obblighi comunitari nell'intero territorio nazionale ed e` inoltre circondato da una serie di garanzie procedurali quali la preventiva aquisizione del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e la previa diffida alla Regione interessata a provvedere all'attuazione della diffida. (Infondatezza della questione di legittimia` costituzionale dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 352 "Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate", promossa dalla Regione Valle d'Aosta, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, e dalla Regione Sardegna, in riferimento agli artt. 116, 117, 118 e 126 della Costituzione; 2, 4, 48 dello statuto della Regione Valle d'Aosta, 3, comma terzo, 8, n. 21, 16, 26, 33, 38, 49, 51 e 84 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 3, lett d), 6, 27, 31, 32, 34, 37 e 50 dello statuto della Regione Sardegna). - cfr. sent. n. 142/1972 - sent. n. 182/1976
Massima n. 11794
Il potere sostitutivo dello Stato previsto dall'art. 2 della legge 10 maggio 1976 n. 352 di fronte all'inerzia degli organi legislativi regionali non lede la sfera, costituzionalmente garantita alle Regioni a statuto speciale in quanto esso - come dimostra l'esperienza di sistemi stranieri anche di tipo federale - rappresenta il mezzo indispensabile per assicurare il pieno e tempestivo adeguamento della legislazione interna alle prescrizioni comunitarie ed e` strumento rispettoso dell'autonomia regionale. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 352 "Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate", promossa dalla Regione Valle d'Aosta, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, e dalla Regione Sardegna, in riferimento agli artt. 116, 117, 118 e 126 della Costituzione; 2, 4, 48 dello statuto della Regione Valle d'Aosta; 3, comma terzo, 8, n. 21, 16, 26, 33, 38, 49, 51 e 84 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 3, lett. d), 6, 27, 31, 32, 34, 37 e 50 dello statuto della Regione Sardegna). - cfr. sent. 183/1973 - sent. 232/1975 - sent. 182/1976
Massima n. 11795
Poiche` - in base all'art. 39 della legge 11 marzo 1953 n. 87 - alle regioni e` concesso di promuovere conflitto di attribuzione quando sia un atto del Governo ad invadere la loro sfera, l'emanazione di norme di attuazione di una direttiva comunitaria da parte del Governo prevista dall'art. 2 della legge 10 maggio 1976 n. 352 non priva le Regioni stesse della tutela giurisdizionale loro garantita dalla citata legge n. 87 del 1953. Ne` l'esercizio del potere sostitutivo del Governo regolato dall'art. 2 della legge n. 352 del 1976 influisce sul diverso istituto dello scioglimento del Consiglio regionale ed osta per alcun verso all'applicazione del principio di sovranita` popolare. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 352 "Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate", promossa dalla Regione Valle d'Aosta, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Regione Sardegna, in riferimento agli artt. 116, 117, 118 e 126 della Costituzione; 2, 4, 48 dello statuto della Regione Valle d'Aosta; 3, comma terzo, 8, n. 21, 16, 26, 33, 38, 49, 51 e 84 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 3, lett, d), 6, 27, 31, 32, 34, 37 e 50 dello statuto della Regione Sardegna.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 352 "Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate", promossa con i ricorsi indicati in epigrafe dalla Regione Valle d'Aosta, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, e dalla Regione Sardegna, in riferimento agli artt. 116, 117,118 e 126 della Costituzione; 2,4,48 dello statuto della Regione Valle d'Aosta; 3, comma terzo, 8, n. 21, 16, 26, 33, 38, 49, 51 e 84 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 3, lett. d), 6, 27, 31, 32, 34, 37 e 50 dello statuto della Regione Sardegna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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