Corte costituzionale
Sentenza n. 54/1979
Corte cost., sent. 21 giugno 1979, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 54/1979
- Data di deposito
- 21 giugno 1979
- Data di decisione
- 15 giugno 1979
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:54
Norme oggetto del giudizio
- regio decreto n. 5726 del 30 giugno 1970
Parametri
- art. 1, Costituzione
- art. 11, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 10, Costituzione
- art. 27, comma 4, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 14283
Anche se l'atto con il quale e' stata data "piena ed intera esecuzione alla convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori fra l'Italia e la Francia sottoscritta a Parigi il 12 maggio 1870" ha la forma di regio decreto e cioe' di una fonte che durante la vigenza dello Statuto albertino veniva utilizzata per l'esercizio di potesta' regolamentari e non potesta' legislative, l'ostacolo formale deve essere superato in vista della prassi che allora si seguiva nell'adeguamento del diritto interno alle convenzioni sull'estradizione, della funzione assolta dalle convenzioni stesse e dai rispettivi ordini di esecuzione, del rango riconosciuto a tali fonti da parte delle disposizioni generali che erano e sono dettate dai codici penali e di procedura penale per regolare l'estradizione passiva. E' significativo che le norme passive sull'estradizione, sin d'allora, incidessero in una materia altrimenti regolata da norme interne di rango legislativo rispetto alle quali i corrispondenti decreti esecutivi non potevano non porsi come fonti equiparate alle leggi formali, ed ancora piu' probante e' il dato che l'art. 6 del codice Zanardelli e l'art. 635 del codice di procedura penale del 1913 rinviavano esplicitamente, al pari dell'art. 13 del codice penale vigente, ai trattati di estradizione considerandoli atti a derogare al comune ordinamento legislativo, senza affatto distinguere secondo che l'ordine di esecuzione dei trattati stessi fosse contenuto in leggi formali o in decreti.
Massima n. 14307
Non e' dimostrato che la clausola contenuta nell'art. 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - che prevede la possibilita' di negare l'estradizione quando si tratti di reati puniti con la pena capitale dall'ordinamento dello Stato richiedente - corrisponda ad una norma internazionale generalmente riconosciuta, ne' cogente per tutti gli stati richiedenti o richiesti, ne' facoltizzante per i soli stati che abbiano abolito la pena di morte. E' percio' da escludere che per effetto della norma suddetta debbano considerarsi abrogate norme di convenzioni bilaterali che, anche per reati di cui sia prevista la pena di morte, consentono l'estradizione.
Massima n. 14308
Anche a voler ammettere che fin dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana fosse intervenuta l'abrogazione del r.d. 30 giugno 1870, n. 5726, cio' non varrebbe a precludere il sindacato spettante alla Corte costituzionale, che ha costantemente ritenuta la propria competenza a giudicare sulla compatibilita' fra la Costituzione e le leggi anteriori, astraendo dagli eventuali effetti abrogativi che i giudici a quibus non abbiano autonomamente accertato.
Massima n. 14309
La circostanza che la condizione giuridica dello straniero e', a norma dell'art. 10 cpv Cost., "regolata dalla legge in conformita' delle norme e dei trattati internazionali" non implica una presunzione di legittimita' costituzionale di tutte le leggi ordinarie emanate in esecuzione dei trattati stessi. Anche in questo campo, invece, si impone, qualora non vengano in considerazione "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", la comune esigenza di verificare la conformita' delle leggi e delle fonti ad esse equiparate rispetto ad ogni norma o principio costituzionale.
Massima n. 14310
Lo Stato italiano non puo' concorrere all'esecuzione di pene che in nessuna ipotesi e per nessun tipo di reato, potrebbero essere inflitte in Italia in tempo di pace se non sulla base di una revisione costituzionale. In tal senso opera la "garanzia giurisdizionale" di cui all'art. 662 cod. proc. pen., che prevede la "previa deliberazione favorevole" della sezione istruttoria presso la competente Corte d'appello, deliberazione che non rende "obbligatoria l'estradizione", ma indipendentemente dalla quale non sono esercitabili i poteri ministeriali di concessione del soggetto estradando. In tale sede viene infatti accertata la compatibilita' dell'estradizione con i principi cui si informamo, secondo Costituzione, reato e pena nell'ordinamento interno e tale aspetto di garanzia verrebbe svuotato se i giudici italiani potessero vedersi legittimamente obbligati a decidere che vengano estradati soggetti passibili di pena capitale.
Massima n. 14311
Il testuale riferimento dell'art. 3, primo comma, Cost. ai soli cittadini non esclude che l'eguaglianza avanti alla legge sia garantita agli stessi stranieri la' dove, come nel caso di specie, si tratti di assicurare la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo quale e' il diritto alla vita specificatamente protetto in sede penale dall'art. 27, quarto comma, Cost.. Posto che il r.d. 30 giugno 1870, n. 5726, non prevede garanzie di alcun genere (come ad esempio la garanzia fornita dallo Stato richiedente in altre convenzioni bilaterali concluse fra l'Italia e gli Stati Uniti nel senso che la pena capitale non verra' applicata o che sara' sostituita) lo stesso decreto va dichiarato costituzionalmente illegittimo. Ne consegue che fino a quando non sara' concluso con la Francia un nuovo accordo sull'estradizione, vale il generale rimedio previsto dall'art. 10, secondo comma, n. 3, cod. pen., in base al quale sono puniti dalla legge italiana i colpevoli di delitti commessi in territorio estero sanzionati con almeno tre anni di reclusione, allorche' l'estradizione non possa essere concessa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del r.d. 30 giugno 1870, n. 5726, nella parte in cui consente l'estradizione per i reati sanzionati con la pena edittale della morte nell'ordinamento dello Stato richiedente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze