Corte costituzionale

Ordinanza n. 104/1979

Corte cost., ord. 1° agosto 1979, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
104/1979
Data di deposito
1° agosto 1979
Data di decisione
12 luglio 1979
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:104

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge n. 604 del 15 luglio 1966
  • art. 9, regio decreto legge n. 636 del 14 aprile 1939

Parametri

Massime

Massima n. 14456

Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, legge 604/1966 e 9 r.d.l. 633/1939, nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 35 e 37 Cost. - e' consentito al datore di lavoro di licenziare le lavoratrici cinquantacinquenni, e non al conseguimento del sessantesimo anno di eta' come previsto per i lavoratori, posto che, nella specie, il giudice di rinvio, pur avendo avvertito l'esigenza, imposta dall'art. 11 della legge 604/1966, di verificare se i datori di lavoro resistenti occupassero piu' di trentacinque dipendenti, si e' limitato a mere asserzioni prive di qualsiasi motivazione, ed essendo inoltre sopravvenuta la legge 9 dicembre 1977, n. 903, il cui art. 4 non si riduce ad offrire alle lavoratrici, che pur siano in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, la opzione di continuare a prestare la loro opera sino agli stessi limiti di eta' previsti per gli uomini, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione medesima (comma primo), ma soggiunge che per le lavoratrici, che alla data di entrata in vigore della legge (18 dicembre 1977) prestino ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla detta pensione, si prescinde dall'onere della comunicazione al datore di lavoro (comma secondo). - O. nn. 105/1979; 106/1979; 107/1979 e 108/1979.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pavia, che con l'ordinanza 14 marzo 1977 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 legge 604/1966 e 9 r.d.l. 633/1939 in riferimento agli artt. 3, 37, 2, 4 e 35 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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