Corte costituzionale
Ordinanza n. 64/1978
Corte cost., ord. 10 maggio 1978, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 64/1978
- Data di deposito
- 10 maggio 1978
- Data di decisione
- 27 aprile 1978
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1978:64
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 14425
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 421, secondo comma, e 423, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui, rispettivamente, non consentono alla parte interessata di formulare prove contrarie a quelle ammesse dal giudice e concedono la possibilita' di emettere, su istanza del lavoratore, ordinanza di pagamento somme in via provvisoria, in quanto prive di rilevanza non essendo state, nel giudizio a quo, ne' disposta, d'ufficio, l'ammissione di mezzi di prova, ne', da alcuna delle parti, formulata istanza per ottenere la provvisionale.
Massima n. 14426
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431, primo e secondo comma, c.p.c., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., gia' dichiarata inammissibile. (Nella specie, la censura di illegittimita' costituzionale dell'art. 431, primo e secondo comma, c.p.c. concernente l'immediata esecutorieta' delle sentenze di condanna in favore del lavoratore e' stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado e pertanto ricorre la stessa situazione per cui la questione, in altri giudizi, e' gia' stata dichiarata inammissibile.) - S. nn. 16 e 17/1977.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 421, 423 e 431 cod. proc. civ. sollevate dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe;
b) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 414, 416, 418 e 420 cod. proc. civ. sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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