Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1977

Corte cost., sent. 30 maggio 1977, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
88/1977
Data di deposito
30 maggio 1977
Data di decisione
24 maggio 1977
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:88

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8851

Nel processo civile comunicazione e notificazione appartengono a due distinte categorie di trasmissione di documenti, che, anche quando siano effettuate attraverso il servizio postale, legittimano una regolamentazione differenziata. E' pertanto da escludere che la mancata indicazione negli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. (in relazione all'art. 149 stesso codice), riguardo alla comunicazione a mezzo posta, che a questa faccia seguito l'avviso di ricevimento, comporti una violazione dell'art. 3 della Costituzione, sol perche' per la notificazione a mezzo posta effettuata dall'ufficiale giudiziario, l'avviso e' invece previsto.

Massima n. 8852

Nel processo civile le comunicazioni non hanno per regola l'effetto, che hanno normalmente le notificazioni, di segnare il momento per la decorrenza dei termini. Esiste tuttavia una serie di casi in cui il giorno del compimento della comunicazione e' assunto come dies a quo per la decorrenza di termini perentori: termine per la proposizione del regolamento di competenza (articolo 47, secondo comma, cod. proc. civ.); termine per la proposizione di reclamo avverso la ordinanza pronunziata fuori udienza (articolo 78 cod. proc. civ.); termine per il reclamo avverso l'ordinanza di estinzione del processo di cognizione (art. 308 cod. proc. civ.); ecc..

Massima n. 8853

Secondo la giurisprudenza, ribadita e consolidata, della Cassazione, nel processo civile, quando dalla data della comunicazione (quale che sia il modo in cui questa si effettui) decorre il termine per una impugnazione, e' sempre necessario che si conosca il giorno in cui la notifica e' pervenuta al destinatario. Onde il principio per cui, ove il biglietto di comunicazione sia stato rimesso per posta a mezzo raccomandata, non basta a dimostrazione del suo perfezionamento la sola inserzione in fascicolo della raccomandata, ma e' necessaria l'attestazione del ricevimento. Cosicche', non potendo la Corte, pur nella sua piena autonomia di giudizio, non tener conto di questa interpretazione, che alle disposizioni legislative in materia (artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att.) conferisce il loro effettivo valore, ne consegue che le disposizioni stesse non violano il diritto di difesa (art. 24 Cost.) poiche' se rettamente intese non danno luogo, nelle ipotesi suddette, ove manchi la prova del ricevimento della comunicazione, a decadenza di diritti. Cfr. sent. n. 3 del 1957.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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