Corte costituzionale

Sentenza n. 86/1977

Corte cost., sent. 4 maggio 1977, n. 86

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
86/1977
Data di deposito
4 maggio 1977
Data di decisione
24 maggio 1977
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:86

Norme oggetto del giudizio

  • art. 342, codice di procedura penale 1930
  • art. 352, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 8843

Anche se e' vero che il potere di sollevare questioni di legittimita' costituzionale in via incidentale spetta solo al giudice che deve applicare la norma impugnata, e' pero' da escludere che sia sindacabile da parte della Corte l'esistenza dei presupposti processuali relativi al giudizio a quo, ed in particolare della competenza del giudice; insindacabilita', d'altra parte, che non puo' essere invocata quando detto giudice non abbia, esplicitamente o implicitamente, affermato la propria competenza, bensi' l'abbia egli stesso negata, con provvedimento contestuale alla proposizione dell'incidente di legittimita' costituzionale. Tale ipotesi, tuttavia, non ricorre nel caso in cui la proposizione della questione, la sospensione del processo a quo e la trasmissione degli atti alla Corte, non siano - come di regola avviene - il risultato di una sola ordinanza, bensi' di due ordinanze, emesse in date diverse, da due giudici diversi, ancorche' con riferimento ad un unico processo. (Nella specie, il giudice istruttore di Torino, dopo aver espletato una voluminosa istruttoria, nel corso della quale erano venuti in applicazione gli artt. 342 e 352 cod. proc. pen., aveva pronunciato sentenza di incompetenza per territorio e contestualmente sollevato questione di legittimita' costituzionale di detti articoli; il giudice istruttore di Roma, cui gli atti erano stati trasmessi, aveva sospeso il giudizio a quo ex art. 23 della legge n. 87 del 1953, disposto la trasmissione degli atti alla Corte e le notificazioni ex art. 23, ultimo comma, della citata legge, aderendo cosi' nella sostanza alla proposta questione di legittimita' costituzionale). Cfr.: sent. n. 109 del 1964.

Massima n. 8844

Il compito di individuare fatti, atti e notizie che possano compromettere la sicurezza dello Stato e debbano, quindi, restare segreti puo' essere definito istituzionale per i supremi organi dello Stato, per quelli, cioe', ai quali spetta di salvaguardare la esistenza, la integrita', la essenza democratica dello Stato. Da cio' consegue che, se anche la iniziativa di operazioni che attengono alla sicurezza nazionale puo' partire da organi diversi e minori, quando si tratta di adottare decisioni definitive e vincolanti non puo' non intervenire il Presidente del Consiglio dei ministri il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 95 della Costituzione, "dirige la politica generale del Governo assumendone la responsabilita'" e "coordina l'attivita' dei ministri", per cui deve a lui essere riportata la direzione della gestione di tutto quanto concerne i supremi interessi dello Stato, ivi compresi quelli della sua difesa esterna. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 342 e 352 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono che il procuratore generale presso la Corte d'appello informi il Ministro per la grazia e la giustizia e non il Presidente del Consiglio dei ministri, se la dichiarazione fatta da pubblici ufficiali, pubblici impiegati od incaricati di un pubblico servizio nel corso di un'istruttoria penale in ordine ad un segreto di Stato viene ritenuta non fondata dall'autorita' procedente.

Massima n. 8845

Il provvedimento che definitivamente decide sul mantenimento del segreto di Stato deve essere motivato, cioe' contenere l'indicazione delle ragioni essenziali che stanno a fondamento della conferma del segreto, allo scopo non solo di consentire il controllo del giudice ma soprattutto di agevolare il sindacato politico del Parlamento (organo rappresentativo del popolo, cui appartiene quella sovranita' che potrebbe essere intaccata, e che percio' puo' adottare le misure piu' idonee per garantire la sicurezza della comunita' nazionale), nei confronti del quale l'Esecutivo e' responsabile del proprio operato ai sensi degli artt. 94 e segg. della Costituzione. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 342 e 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che il Presidente del Consiglio dei ministri debba fornire, entro un termine ragionevole, una risposta fondata sulle ragioni essenziali dell'eventuale conferma del segreto (restando, di conseguenza, caducato il procedimento previsto dal secondo periodo del terzo comma dell'art. 352).

Massima n. 8846

Nel bilanciamento di interessi ugualmente garantiti dalla Costituzione occorre stabilire, nei casi nei quali vengano in conflitto, a quale di essi viene data prevalenza nel sistema costituzionale in quanto rispondente ad esigenze insopprimibili della collettivita'. Di conseguenza, non v'e' dubbio che nel contrasto fra l'interesse della sicurezza e quello della giustizia, il primo costituisca interesse essenziale, con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro, in quanto tocca la esistenza stessa dello Stato, un aspetto del quale e' la giurisdizione. E' ben possibile quindi il condizionamento della funzione giurisdizionale a tutela della sicurezza dello Stato, con il solo limite della necessita' della motivazione del provvedimento da parte dell'Esecutivo che oppone il segreto di Stato, onde rendere possibile il sindacato, oltre che ad opera del giudice, soprattutto in sede parlamentare (in modo che sia assicurato l'equilibrio tra i vari poteri, evitando situazioni che potrebbero sfociare in un conflitto di attribuzioni). Cfr.: sentt. nn. 114 del 1968, 175 del 1970 e 49 del 1977.

Massima n. 8847

Per dare concreto contenuto alla nozione del segreto politico-militare, oggetto della disciplina di cui agli artt. 342 e 352 cod. proc. pen., occorre fare riferimento al concetto di difesa dello Stato quale risulta da disposizioni come l'art. 87 Cost. (il quale prevede un organo ad hoc denominato Consiglio supremo di difesa e che certamente, anche nel silenzio della norma, ha compiti attinenti in maniera rigorosa ai problemi concernenti la difesa militare e, pertanto, la sicurezza dello Stato), e tale concetto va messo in relazione con altri articoli della stessa Costituzione ( quali, ad esempio, 1 e 5), con riguardo ai quali si puo' parlare di sicurezza esterna ed interna dello Stato, della necessita' della protezione da ogni azione violenta o comunque non conforme allo spirito democratico che ispira il nostro assetto costituzionale, dei supremi interessi che valgono per qualsiasi collettivita' organizzata a Stato e che possono coinvolgere la sua stessa esistenza. Tali interessi istituzionali devono quindi attenere allo Stato-comunita' e, di conseguenza, rimangono nettamente distinti da quelli del Governo e dei partiti che lo sorreggono. Cfr. sent. n. 82 del 1976.

Massima n. 8848

Il segreto politico-militare, oggetto della disciplina di cui agli artt. 342 e 352 cod. proc. pen., puo' trovare legittimazione solo quando si tratta di agire per la salvaguardia dei supremi, imprescindibili interessi dello Stato (quali la indipendenza nazionale, l'unita' e l'indivisibilita' ed i caratteri riassunti nella formula di "Repubblica democratica"), per cui mai potrebbe essere allegato per impedire l'accertamento in sede giurisdizionale di fatti eversivi dell'ordine costituzionale. Di conseguenza, al criterio oggettivo della materia - che andrebbe meglio definita in sede legislativa - si deve aggiungere, in ogni singolo caso concreto, un ragionevole rapporto di mezzo a fine, il quale puo' essere dichiarato all'inizio di una determinata operazione o di una determinata serie di atti o di fatti fra loro collegati, anche se non sono da escludere casi nei quali una predeterminazione non sia possibile.

Massima n. 8849

La individuazione di tutto cio' che - se sottratto al segreto - potrebbe compromettere la sicurezza dello Stato, e per cui quindi si impone che il segreto sia mantenuto, costituisce indubbiamente il frutto di una valutazione della autorita' preposta appunto a salvaguardare questa sicurezza e non puo' non consistere in una attivita' ampiamente discrezionale, e, piu' precisamente, di una discrezionalita' che supera l'ambito ed i limiti di una discrezionalita' meramente amministrativa, in quanto tocca la salus rei publicae. Di conseguenza, la competenza a stabilire in via definitiva quando il segreto sia necessario, anche ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dagli artt. 342 e 352 cod. proc. pen., puo' essere ritenuta istituzionale per i supremi organi dello Stato, e tra questi per chi e' posto al vertice della organizzazione amministrativa, cioe' il Presidente del Consiglio dei ministri il quale - in virtu' dell'art. 95, primo comma, Cost. - "dirige la politica generale del Governo e ne e' responsabile", ed in questa espressione non puo' non essere compresa la suprema attivita' politica, quella attinente alla difesa esterna ed interna dello Stato, e "coordina l'attivita' dei ministri", sicche' e' a tale organo che deve essere riportata la gestione di tutto cio' che concerne i supremi interessi dello Stato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 342 e 352 c.c.p. nella parte in cui prevedono che il procuratore generale presso la Corte d'appello informi il Ministro per la grazia e la giustizia e non il Presidente del Consiglio dei ministri e nella parte in cui non prevedono che il Presidente del Consiglio dei ministri debba fornire, entro un termine ragionevole, una risposta fondata sulle ragioni essenziali dell'eventuale conferma del segreto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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